Buoni Pasto, nuove regole in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia dal 10 settembre 2017

Simone Micocci

11 Agosto 2017 - 09:10

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Buoni pasto 2017, cambiano le regole: utilizzabili anche negli agriturismi (ma non nei ristoranti), cumulabili fino ad un massimo di otto. Ecco quanto stabilito dal DM 122/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Buoni Pasto, nuove regole in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia dal 10 settembre 2017

Buoni pasto, importanti novità: d’ora in avanti si potranno spendere anche negli agriturismi, nei mercatini e negli spacci industriali. Lo prevede il decreto dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - il 10 agosto 2017.

Il decreto oltre ad elencare gli esercizi nei quali si possono spendere i buoni pasto, precisa che questi devono essere utilizzati solamente dal titolare e non possono essere ceduti né cumulati oltre il limite di otto buoni.

Cambia quindi la normativa relativa ai buoni pasto; le nuove regole entreranno in vigore dal 10 settembre, trenta giorni dopo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM del MISE.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia con le nuove regole sui buoni pasto, partendo dalle caratteristiche che questi devono avere per essere validi.

Caratteristiche dei buoni pasto

Come indicato nel Decreto Ministeriale 122/2017, il buono pasto è quello strumento che consente al lavoratore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa.

Questi consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Il buono pasto però può essere utilizzato solamente dal titolare e per l’intero valore facciale. Inoltre, viene specificato che il buono pasto non è cedibile, commercializzabile, convertibile in denaro e cumulabile per oltre otto buoni.

Per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale - o ragione sociale - del datore di lavoro;
  • ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  • valore facciale;
  • termine temporale di utilizzo;
  • spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato;

Nei buoni pasto in forma elettronica queste informazioni sono “associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico”. Non c’è alcun obbligo di firma, poiché questo è sostituito dall’associazione dei dati del buono pasto ad un numero - o codice - identificativo riconducibile al titolare stesso.

Dove utilizzare i buoni pasto?

Con il buono pasto si possono acquistare alimenti e bevande, oppure può essere speso per le attività di mensa aziendali e interaziendali. L’acquisto di prodotti del settore merceologico alimentare può essere effettuato o nei negozi o anche negli stessi locali di produzione.

Inoltre - e questa è una delle novità più importanti della normativa - i buoni pasto possono essere utilizzati per l’acquisto presso gli esercenti autorizzati alla “vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli” e presso gli agriturismi, gli ittiturismi e negli spacci industriali.

L’intento del legislatore in questo caso è chiaro; includendo gli agriturismi - ma escludendo i ristoranti - si è voluta dare una maggiore rilevanza ai prodotti biologici e a quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, nel pieno rispetto della green economy.

Tassazione del buono pasto

Infine, il decreto dello Sviluppo Economico stabilisce che il valore facciale del buono pasto comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA al 10%) prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e per la cessione di prodotti alimentari pronti al consumo.

Qualora ci fosse una variazione dell’imposta sul valore aggiunto, il contenuto economico dei contratti già stipulati resta invariato, ma alle parti viene comunque concessa la libertà di rinegoziare così da riequilibrare il rapporto.

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