Bonus vacanze: arrivano i primi chiarimenti delle Entrate su dove e come spenderlo

Rosaria Imparato

06/07/2020

06/07/2020 - 16:43

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Bonus vacanze, dalle Entrate i primi chiarimenti su dove e come spendere il credito, con tanto di codici ATECO esemplificativi, le spiegazioni in merito al nucleo famigliare e le novità sugli stabilimenti balneari: i dettagli nella circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.

Bonus vacanze: arrivano i primi chiarimenti delle Entrate su dove e come spenderlo

Bonus vacanze, dall’Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti in merito al credito d’imposta, in particolare su dove e come usarlo.

I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria arrivano tramite la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020. Il documento di prassi, oltre a fare una panoramica del perimetro normativo del DL Rilancio, fornisce delucidazioni sul nucleo familiare (particolarmente utili per le famiglie separate).

Inoltre, viene chiarito che il bonus vacanze può essere usato anche per gli stabilimenti balneari, qualora si tratti di un servizio offerto dalla struttura ricettiva.

La circolare comprende anche, a titolo esemplificativo, i codici ateco delle strutture turistico-ricettive.

Bonus vacanze: arrivano i primi chiarimenti delle Entrate su dove spenderlo

Il bonus vacanze, novità assoluta del DL Rilancio -attualmente in fase di conversione in legge- ha preso il via lo scorso 1° luglio, e può essere richiesto fino al 31 dicembre 2020.

La circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Uno dei grandi quesiti relativi al bonus vacanze è dove si può usare: il DL Rilancio stabilisce che per avere diritto al credito d’imposta, i servizi dovranno essere offerti da imprese turistico ricettive, agriturimi e bed&breakfast, che siano però in possesso dei titoli per l’esercizio dell’attività turistica.

Circolare AdE n. 18/E del 3 luglio 2020
Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione)

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.

La circolare in commento viene in aiuto con un elenco (indicativo e non esaustivo) dei codici ATECO delle attività:

  • 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
    • 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
  • 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI
    SOGGIORNI
    • 55.20.10 Villaggi turistici;
    • 55.20.20 Ostelli della gioventù;
    • 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
    • 55.20.40 Colonie marine e montane;
    • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
    • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence:
      - fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
      - cottage senza servizi di pulizia.
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Sono quindi inclusi tra i soggetti che possono applicare il bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico è tenuto a dichiarare di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

La dichiarazione è effettuata tramite l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la stessa da cui si effettua la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente.

Lo sconto è valido anche per chi prenota con agenzie di viaggio e tour operator.

Il bonus, lo ricordiamo, è usufruibile all’80% come sconto e al 20% come detrazione. Il diritto alla detrazione del 20% del credito spettante da far valere nella dichiarazione dei redditi 2021 non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

Bonus vacanze, i chiarimenti delle Entrate sugli stabilimenti balneari

La circolare in commento specifica che il bonus deve essere usato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

Per questo motivo, se per la prestazione del servizio turistico è stata emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Inoltre, il credito d’imposta non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per i servizi accessori.

Quindi, nel caso dei servizi balneari, si può applicare il bonus solo se il servizio ombrellone è compreso nella stessa fattura dell’unico fornitore.

Bonus vacanze, cosa si intende per nucleo familiare: i chiarimenti per le famiglie separate

La circolare n. 18/E pone l’attenzione su un aspetto particolarmente importante, utile per le famiglie separate.

L’importo del bonus vacanze viene calcolato in base all’ISEE, tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica, da cui risultano i componenti del nucleo familiare, da non confondere con i familiari a carico.

Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

La norma del DL Rilancio prevede che il bonus vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo quindi ha diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

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