Bonus Sud: requisiti e come funziona la decontribuzione al 30%. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

22/10/2020

25/10/2022 - 12:00

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Bonus Sud: prevista dal decreto Agosto la decontribuzione al 30% per i datori di lavoro è valida fino al 31 dicembre 2020. Vediamo quali sono i requisiti e come funziona. Istruzioni nella circolare INPS.

Bonus Sud: requisiti e come funziona la decontribuzione al 30%. Istruzioni INPS

Bonus Sud: con la circolare n.122 del 22 ottobre INPS fornisce istruzione ai datori di lavoro circa i requisiti e le modalità per ottenere la decontribuzione prevista dal decreto Agosto, spiegando come funziona lo sgravio.

Il bonus per il Sud è stato introdotto dal decreto Agosto, convertito nella legge n. 126 del 13 ottobre e prevede uno sgravio contributivo del 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.

L’agevolazione spetta dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020 per i rapporti di lavoro dipendente, a esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea.

Il bonus Sud, previsto anche per il 2021 dalla prossima Legge di Bilancio, spetta alle aziende situate nelle 8 regioni del Sud Italia.

Con la circolare INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di decontribuzione. Vediamo quindi quali sono i requisiti per ottenere il bonus Sud e come funziona secondo la circolare INPS.

Bonus Sud: requisiti

Nella circolare sul bonus Sud INPS spiega quali sono i requisiti per accedervi e quindi a quali datori di lavoro è riservata la misura del decreto Agosto. Possono accedere al bonus Sud tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a esclusione di quelli del settore agricolo o che stipulino contratti di lavoro domestico.

Non solo, i rapporti di lavoro dipendente per la decontribuzione devono avere sede nelle regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea o tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

I datori di lavoro che possono accedere al bonus per il Sud devono avere la propria azienda con sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Specifica INPS che per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati i lavoratori nel flusso Uniemens. Il rapporto di lavoro deve svolgersi nelle regioni sopra elencate per avere il bonus Sud tuttavia INPS dà istruzioni anche dei casi in cui il datore di lavoro abbia sede legale da un’altra parte che non sia il Mezzogiorno.

Nel caso suddetto è necessario che la struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Questo avviene previa verifica delle suddette strutture territoriali INPS.

Bonus Sud: come funziona lo sgravio

Il bonus Sud, come abbiamo detto, consiste in una decontribuzione pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro a esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Specifica INPS che la norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Non sono oggetto del bonus Sud le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
  • il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il bonus Sud trova applicazione nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 e il periodo di fruizione può essere sospeso solo per maternità della dipendente e pertanto il periodo di godimento del beneficio può essere temporalmente differito.

La decontribuzione Sud spetta nel caso di rapporti di lavoro subordinato già instaurati o in corso di instaurazione, pertanto specifica INPS non ha natura di incentivo all’assunzione. Il bonus Sud è riconosciuto quindi ai datori di lavoro alle seguenti condizioni:

  • possesso del documento unico di regolarità contributiva;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Bonus Sud: cumulabilità con altri esoneri

Il bonus Sud è cumulabile con altri esoneri e INPS specifica quali sono, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. In particolare il bonus Sud è cumulabile sia con altre agevolazioni di tipo contributivo:

  • incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate;
  • esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani.

O anche è cumulabile con agevolazioni di tipo economico:

  • incentivo all’assunzione di disabili;
  • incentivo all’assunzione di beneficiari di Naspi.

Bonus Sud: come ottenerlo

I datori di lavoro che vogliano ottenere il bonus Sud devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento «Imponibile» e l’elemento «Contributo» della sezione "DenunciaIndividuale".

In particolare, nell’elemento "Contributo" deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», elemento «Incentivo» i seguenti elementi:

  • nell’elemento «TipoIncentivo» dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
  • nell’elemento «CodEnteFinanziatore» dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento «ImportoCorrIncentivo» dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

“con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”.”

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno i lavoratori nel flusso Uniemens, ma nella sezione Lista PosPA.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento «RecuperoSgravi» di «GestPensionistica», secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento "Importo" dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
  • nell’elemento "AnnoRif" dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento "MeseRif" dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento "CodiceRecupero" dovrà essere inserito il valore “12”, avente il significato di “Esonero per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020”.

Per maggiori dettagli sul bonus per il Sud in termini di decotribuzione al 30% rimandiamo alla circolare INPS che alleghiamo di seguito.

Circolare numero 122 del 22-10-2020.pdf
Bonus Sud: agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni INPS.

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