Bonus sanificazione e DPI nel Sostegni bis: come funziona e spese ammesse nel 2021

Rosaria Imparato

26/05/2021

26/05/2021 - 16:48

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Il Dl Sostegni bis prevede il bonus sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale:di seguito, come funziona il credito d’imposta, a chi spetta e quali sono le spese ammesse.

Bonus sanificazione e DPI nel Sostegni bis: come funziona e spese ammesse nel 2021

Il DL Sostegni bis è arrivato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed è in vigore dal giorno successivo: tanti gli aiuti previsti per imprese e professionisti.

Nel pacchetto delle agevolazioni c’è anche bonus sanificazione e acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale).

Vediamo come funziona il bonus sanificazione e DPI nel 2021 e quali sono le spese ammesse.

Bonus sanificazione e DPI nel Dl Sostegni bis: come funziona e a chi spetta

Il bonus sanificazione e DPI del decreto Sostegni bis consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino a un massimo di 60.000 euro di spesa per ciascun beneficiario.

Hanno accesso al bonus:

  • le partite IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, ma in questo caso devono essere in possesso di un codice identificativo.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per il 2021 sono stati stanziati 200 milioni di euro.

Bonus sanificazione e acquisto DPI: le spese ammesse nel 2021

Le spese che rientrano nel perimetro di applicazione del bonus sanificazione e acquisto DPI sono tutte quelle che riguardano per l’appunto la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altre attrezzature utili per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Nel dettaglio, le spese ammesse sono:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese d’installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese d’installazione.

Il credito d’imposta si potrà usare in compensazione nella dichiarazione dei redditi 2022.

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