Bonus Renzi, chi deve restituirlo in busta paga?

Rosaria Imparato

26/02/2021

26/02/2021 - 16:22

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Bonus Renzi, chi deve restituire il credito Irpef? Viene in aiuto la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni su chi e come deve restituire il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in busta paga.

Bonus Renzi, chi deve restituirlo in busta paga?

Chi deve restituire il bonus Renzi o credito Irpef in busta paga? Dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore il taglio del cuneo fiscale per la riduzione delle tasse sul lavoro.

I lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro si sono visti aumentare la busta paga di 100 euro, mentre con redditi da 28.001 a 40.000 euro è stata applicata una detrazione che parte da 100 euro e diminuisce in modo progressivo all’aumentare del reddito.

Il decreto sul taglio del cuneo fiscale non ha però cambiato il meccanismo di base che regola la restituzione del bonus Renzi.

I lavoratori con redditi al limite tra la prima e seconda fascia o dalla seconda alla terza, rischiano di dover restituire il bonus cuneo fiscale, in tutto o in parte: in caso di superamento del limite di reddito per beneficiare dell’agevolazione è infatti rimasto l’obbligo per il lavoratore di restituzione dell’importo all’Erario, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi.

Per regole e chiarimenti viene in aiuto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre: in 30 pagine ci sono le istruzioni relative a chi deve restituirlo in busta paga.

Gli argomenti affrontati sono vari: dalla restituzione del bonus ai casi di incapienza, passando per gli adempimenti del datore di lavoro.

Bonus Renzi, chi deve restituirlo in busta paga?

Nonostante le novità introdotte con il decreto sul taglio del cuneo fiscale, non si è riusciti a fare in modo di implementare il funzionamento della misura e rimane il rischio di restituzione.

A dare maggiori chiarimenti in merito c’è la circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni operative per i datori di lavoro.

Circolare AdE n. 29/E del 14 dicembre 2020
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto sul taglio del cuneo fiscale prevede che sia il trattamento integrativo che la detrazione siano riconosciute dai sostituti d’imposta, quindi i beneficiari della misura non devono effettuare nessuna richiesta ai propri datori di lavoro per ottenere il bonus.

I sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso. In sede di conguaglio, i datori di lavoro verificano la spettanza del trattamento integrativo o della detrazione erogati: cosa succede qualora il bonus risulti non spettante?

Sono i datori di lavoro stessi a dover provvedere al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante. Si legge nella circolare in commento:

“Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.”

Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti con reddito annuo complessivo di circa 28.000 euro. Chi ha percepito il trattamento integrativo da luglio a novembre, ma ha superato a fine anno la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite come bonus, avendo allo stesso tempo acquisito il diritto a percepire la detrazione fiscale.

Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.

Bonus Renzi, restituzione in busta paga: e se il conguaglio non è possibile?

La circolare n. 29/E prende in considerazione anche l’ipotesi in cui il recupero dell’ex bonus Renzi non spettante non possa avvenire in occasione del conguaglio.

È il caso che si potrebbe verificare per incapienza della retribuzione. In tale contesto si applica la disposizione secondo cui:

“L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.”

Nel 2020 sussiste la coesistenza del bonus Irpef (in vigore fino al 30 giugno 2020) con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale (dal 1° luglio 2020); quindi in relazione a tale periodo di imposta, il datore di lavoro sarà tenuto ad operare un conguaglio fiscale relativamente alle diverse misure agevolative.

Il datore di lavoro dovrà quindi considerare:

  • il bonus Irpef eventualmente spettante in relazione al primo semestre;
  • il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti per il secondo semestre dell’anno.

Se a fine anno risulta che il contribuente ha maturato una imposta lorda sui redditi che danno diritto al beneficio fiscale che non supera le detrazioni relative ai medesimi redditi, il lavoratore dovrà restituire sia il bonus Irpef che il trattamento integrativo.

La restituzione seguirà però regole diverse:

  • il bonus Irpef dovrà essere restituito in un’unica soluzione con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
  • il trattamento integrativo va restituito al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante. Se è di importo superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Questa ipotesi può riguardare sia il contribuente che supera la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia il contribuente che invece scende sotto il limite reddituale di 28.000 euro.

Nell’ultimo caso, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà recuperare l’ulteriore detrazione fiscale non spettante ed erogare il trattamento integrativo nella misura di 600 euro, senza effettuare alcuna compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.

Infine, nel caso in cui il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante, ma senza che tale circostanza si veda dal conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, la restituzione del beneficio dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

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