Bonus imprese energivore: le date per la cessione dei crediti

Caterina Gastaldi

7 Luglio 2022 - 15:43

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A partire dal 7 luglio i beneficiari del bonus per le imprese energivore potranno comunicare la cessione dei crediti, fino al 21 dicembre 2022.

Bonus imprese energivore: le date per la cessione dei crediti

A partire dal 7 luglio, fino al 21 dicembre 2022, attraverso l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, i beneficiari del bonus per le imprese energivore che lo desiderano potranno utilizzare l’opzione della cessione dei crediti.

Questa possibilità è data in alternativa alla normale fruizione del bonus attraverso credito d’imposta in compensazione da utilizzare attraverso il modello F24.

Le informazioni riguardanti questa possibilità sono state pubblicate attraverso lo specifico provvedimento, in allegato all’articolo, del 30 giugno 2022, assieme anche ai modelli da utilizzare, le specifiche tecniche, e le istruzioni da seguire per la compilazione della richiesta.

Credito d’imposta prodotti energetici

Il credito d’imposta in questione si riferisce a diversi bonus, tra cui il bonus bollette per le imprese introdotto nei mesi scorsi per far fronte ai rincari dell’energia luce e gas. Infatti i crediti riguardano una parte delle spese sostenute proprio durante il primo e il secondo trimestre del 2022 per acquisto di gas, energia elettrica, e carburanti.

Nello specifico l’agevolazione riguarda:

  • credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute durante il primo trimestre del 2022, a favore delle imprese energivore (articolo 15 del dl n. 4/2022);
  • credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute durante il secondo trimestre del 2022, sempre a favore delle imprese energivore (articolo 4 del dl n. 17/2022);
  • credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 15 dl n. 4/2022);
  • credito d’imposta pari al 25% delle spese del secondo trimestre 2022, sempre a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, (articolo 5 del dl n. 17/2022);
  • credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per il primo trimestre del 2022, a favore delle imprese non energivore (articolo 3 del dl n. 21/2022);
  • credito d’imposta, questa volta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute riferite al secondo trimestre 2022 (articolo 4 del dl n. 21/2022);
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute (articolo 18 del dl n. 17/2022).
Provvedimento 30 Giugno
Clicca qui per scaricare

Compensazione o cessione

Per poter usufruire di questi bonus le imprese hanno a disposizione due modalità differenti. La prima è quella tramite compensazione, utilizzando il credito d’imposta maturato nella compilazione del modello F24.

La seconda invece, per la quale sono state annunciate le date da rispettare per poterla richiedere, è appunto quella della cessione dei crediti. Il credito è cedibile solo dalle imprese beneficiarie e solo per intero ad altri soggetti. Le imprese non hanno la possibilità di accedere a una successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni quando vengono effettuate a favore di specifici soggetti qualificati.

I soggetti qualificati in questione sono coloro che rientrano nella categoria di:

  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • banche e intermediari finanziari;
  • compagnie di assicurazione.

Nel momento in cui il bonus viene ceduto i beneficiari devono richiedere un visto di conformità, che attesti la sussistenza dei requisiti per ricevere il bonus stesso. A questo punto il beneficiario della cessione del credito, ovvero il cessionario, potrà utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022.

Come cedere il credito

Per cedere il credito è necessario inviare il modello specifico all’Agenzia delle Entrate. L’invio può essere fatto sia dall’azienda cessionaria, sia tramite intermediari abilitati. Indipendentemente da invii il modello, la cessione deve essere sempre fatta in modalità telematica.

Il modello è composto da tre parti distinte, dove la prima va compilata inserendo i dati relativi al cedente, l’eventuale intermediario, e il visto di conformità, sezione riservata al Caf o al professionista abilitato.

Modello cessione del credito
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La seconda parte, denominata “Quadro A - cessione del credito”, è da compilarsi inserendo le informazioni riguardanti il credito ceduto, inserendo la tipologia di credito energetico, il periodo di riferimento, il codice fiscale del cessionario, l’importo, e la data di cessione del credito in questione.

La terza parte del modello, il “Quadro B - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, serve per dichiarare la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio del credito che si va a cedere. Bisognerà, infine, firmare il modello prima di procedere con l’invio.

Le date da ricordare

L’invio della richiesta di cessione del credito è possibile a partire dal 7 luglio, e sarà possibile presentarlo fino al 21 dicembre dell’anno in corso.

Una volta oltrepassata questa finestra di tempo non sarà più possibile procedere in questo senso, ma si potrà solo utilizzare l’opzione di credito d’imposta in compensazione.

Le tempistiche per la cessione

Una volta inviata la richiesta di cessione dei crediti, l’Agenzia comunicherà la cessione dei crediti entro cinque giorni lavorativi dal momento della ricezione.

Tuttavia, nel caso in cui la richiesta venisse presentata da profili considerati a rischio, l’Agenzia potrà attendere un massimo di 30 giorni prima di proseguire con le comunicazioni necessarie, per poter svolgere gli opportuni controlli caso per caso.

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