Bonus Renzi, novità del decreto Rilancio: 80 e 100 euro anche agli incapienti

Anna Maria D’Andrea

14/05/2020

14/07/2021 - 09:43

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Bonus Renzi di 80 euro anche agli incapienti, così come il bonus in busta paga di 100 euro al via dal 1° luglio 2020: ecco le novità previste nel decreto Rilancio a tutela dei redditi di chi ha perso il lavoro ed è in cassa integrazione.

Bonus Renzi, novità del decreto Rilancio: 80 e 100 euro anche agli incapienti

Bonus Renzi, il credito Irpef di 80 euro e di 100 euro a partire dal 1° luglio 2020 spetterà anche agli incapienti.

La novità è contenuta nel testo del decreto Rilancio, e mira a tutelare i redditi dei lavoratori in cassa integrazione e ad evitare il rischio di restituzione del bonus Renzi.

Il bonus di 80 euro ed il trattamento di 100 euro spettanti fino al 30 giugno e dal 1° luglio 2020 saranno riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti beneficiari della cassa integrazione per l’emergenza coronavirus diventati incapienti per via del minor redditi prodotto.

Nessun rischio di dover restituire il bonus riconosciuto in busta paga se, a causa del Covid-19, il reddito annuo si è ridotto scendendo sotto la soglia della no tax area, fissata a 8.174 euro.

Bonus Renzi, novità del decreto Rilancio: 80 e 100 euro anche agli incapienti

Il bonus Renzi di 80 euro ed il nuovo bonus per il taglio al cuneo fiscale riconosciuto in busta paga dal 1° luglio 2020 saranno erogati anche ai lavoratori dipendenti che, in possesso degli ulteriori requisiti previsti, risultino incapienti per effetto del minor reddito prodotto a causa del coronavirus.

Anche chi ha percepito redditi inferiori ad 8.174 euro avrà diritto al bonus Irpef. Il testo del decreto Rilancio archivia il rischio di restituzione del bonus già riconosciuto ai tanti lavoratori in cassa integrazione a causa dell’emergenza causata dal coroinaviurs.

Il datore di lavoro riconoscerà il bonus spettante per il periodo di cassa integrazione Covid-19, così come nel caso di congedo straordinario assumendo, in luogo degli importi delle misure di sostegno, lo stipendio contrattuale che sarebbe spettato al lavoratore.

Sarà il sostituto d’imposta a dover corrispondere il bonus Renzi spettante per il periodo di cassa integrazione, a partire dal primo stipendio utile erogato al lavoratore ed entro il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale.

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