Bollo fattura elettronica: come pagare nel 2023

Claudia Cervi

13 Settembre 2022 - 08:00

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Imposta di bollo sulla fattura elettronica: quando si applica il contrassegno da 2 euro e come pagare dal 2023. Le novità del decreto Semplificazioni.

Bollo fattura elettronica: come pagare nel 2023

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: la legge n. 122/2022 di conversione del decreto Semplificazioni (n.73/2022) cambia le modalità di versamento dell’imposta e consente pagamenti cumulativi fino a 5.000 euro senza sanzioni e interessi. Le novità entreranno in vigore a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

L’obbligo di pagare l’imposta di bollo riguarda le fatture esenti, escluse o non imponibili ai fini IVA di importo superiore a 77,47 euro, come nel caso di contribuenti minimi o forfettari.

Il pagamento delle due imposte è alternativo e si applica secondo quanto previsto dal D.P.R. 642/1972.

Come comportarsi con l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore 1° gennaio 2019, poi esteso alle partite iva in regime forfettario dal 1° luglio 2022? Vediamo di seguito le regole per il pagamento del bollo virtuale e quali le nuove istruzioni fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate.

Bollo fattura elettronica: come pagare

A partire dal 1° gennaio 2019 è l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, che dovrà essere versata al termine di ogni trimestre.

Nel 2022 queste date sono:

  • 31 maggio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre;
  • 28 febbraio dell’anno successivo.

Il Fisco calcola l’importo da pagare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale, indicando l’Iban del conto su cui viene fatto l’addebito nella sezione «Fatture e corrispettivi» ;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

Bollo fattura cartacea: come pagare

Non tutte le partite iva sono obbligate a emettere la fattura elettronica. In questo caso è possibile continuare con l’acquisto e l’applicazione della marca da bollo cartacea, allora sarà importante fare attenzione alle date della fattura e della marca da bollo.

Che data deve avere la marca da bollo rispetto alla fattura?

La regola generale è che la marca da può avere la stessa data della fattura o una data antecedente all’emissione della medesima. Per evitare di incorrere in problemi e ritrovarsi senza marche da bollo nel momento del bisogno, può essere una buona idea acquistarne in anticipo.

Un altro caso è quello in cui si sceglie di conservare in modalità digitale le fatture nate cartacee (la cosiddetta conservazione sostitutiva). Per il pagamento dell’imposta dovuta è tuttavia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e il pagamento dovrà essere effettuato nel meccanismo di saldo e acconto (tutte le regole sono contenute nella circolare n. 16/E/2015).

Fatture elettroniche: agevolazioni dal 2023

Per le fatture elettroniche e per gli altri documenti rilevanti ai fini fiscali le regole per il pagamento dell’imposta di bollo sono quelle disposte dal DM del 17 giugno 2014, così come modificato dal decreto del 28 dicembre 2018.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 6 lascia inalterata la regola del pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli altri atti, documenti e registri emessi durante l’anno.

Il pagamento della somma dovuta in relazione ai documenti per i quali sorge l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire secondo le seguenti specifiche:

  • in un’unica soluzione;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • tramite il modello F24 indicando il “codice tributo 2501”.

Soltanto per le fatture elettroniche il pagamento dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale. Tuttavia, se l’imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni.

La Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nello specifico ha alzato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile versare l’imposta cumulativamente.

Bollo fattura elettronica: il calendario aggiornato

Vediamo di seguito il calendario aggiornato delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta e come la legge 122/2022 modifica l’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014:

Periodo di riferimento e-fattura Scadenza pagamento imposta di bollo Scadenza pagamento cumulativo Codice tributo
1° trimestre 2022 31 maggio 2022 se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2521
2° trimestre 2022 30 settembre 2022 se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2522
3° trimestre 2022 30 novembre 2022 2523
4° trimestre 2022 28 febbraio 2023 2524

Sono inoltre presenti altri due codici che può essere necessario utilizzare, ovvero:

  • 2525, per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in caso di sanzioni;
  • 2526, per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in caso di interessi.
    Questi codici vanno inseriti nella sezione “erario” del modello F24, nella colonna “importi a debito versati”, indicando anche l’anno, in quattro cifre, a cui si riferisce ogni pagamento nella sezione specifica.

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