Avvocati: cosa rischia chi non presenta il preventivo scritto al cliente?

Simone Micocci

21 Agosto 2017 - 08:53

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Obbligo preventivo scritto per gli avvocati: cosa rischia chi non rispetta le regole? Nessuna sanzione prevista dal Ddl concorrenza, solo un avvertimento sul piano deontologico.

Avvocati: cosa rischia chi non presenta il preventivo scritto al cliente?

Quali sanzioni per l’avvocato che non presenta il preventivo scritto al cliente?

Il ddl sulla concorrenza, approvato al Senato e pubblicato il 14 agosto in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto diverse novità per gli avvocati e i liberi professionisti, al fine di rafforzare la trasparenza nei confronti dei clienti.

Una delle novità più importanti è quella che obbliga l’avvocato a presentare il preventivo in forma scritta prima del conferimento dell’incarico, indicando:

  • costi;
  • informazioni sul lavoro che verrà eseguito;
  • previsione degli eventuali oneri a carico del cliente.

Quindi non solo il legale deve indicare il costo del proprio compenso professionale, ma deve anche mettere il cliente a conoscenza di tutti gli oneri e le spese che potrebbero essere necessarie nel corso dell’incarico.

L’obbligo del preventivo scritto entrerà in vigore dal 29 agosto 2017 ma - e questo è un vero e proprio paradosso - ancora oggi non sono previste sanzioni per l’avvocato che non rispetta le regole.

Il ddl concorrenza, infatti, non indica esplicitamente le sanzioni specifiche in caso di mancato adempimento dell’obbligo del preventivo. L’avvocato che non rispetta le regole quindi non rischia nulla, almeno sul piano civilistico. La sanzione potrà essere comminata solamente sul piano deontologico: facciamo chiarezza.

Il ddl concorrenza non prevede sanzioni

Come abbiamo appena visto il ddl concorrenza pur introducendo una regola molto importante per gli avvocati e i liberi professionisti, non ne prevede una sanzione definita facendole perdere inevitabilmente rilevanza.

Infatti, non essendo riconosciuta alcuna sanzione non ci sono conseguenze per chi non presenta il preventivo scritto al cliente; l’avvocato quindi dovrà essere comunque retribuito alla fine dell’incarico, poiché il mancato preventivo non incide sul suo diritto a percepire il compenso.

Al massimo, ma su questo aspetto bisognerà fare chiarezza, per determinare l’onorario del legale si potrà fare riferimento non a quanto pattuito con il cliente ma all’importo minimo riconosciuto dal D.M. 55/2014 in base all’incarico conferito.

Il discorso è differente se si analizza la questione sul piano deontologico; vediamo perché.

Il Codice Deontologico punisce chi non presenta il preventivo

Anche se il ddl concorrenza non prevede una sanzione, l’avvocato può essere comunque sanzionato sul piano deontologico. Il secondo comma dell’articolo 27 del nuovo Codice Deontologico, infatti, stabilisce che:

“L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”.

Quindi lo stesso Codice Deontologico obbliga il legale a redigere un preventivo dettagliato, indicando costi e oneri della prestazione richiesta dal cliente. Il Codice Deontologico per l’avvocato che non dà al cliente e alla parte assistita adeguate informazioni riguardo alla prevedibile durata del processo, agli oneri ipotizzabili e al prevedibile costo della prestazione riconosce come sanzione l’avvertimento.

Questo consiste nell’informare il legale che la sua condotta non è conforme alle norme deontologiche, invitandolo a non compiere altre infrazioni. Insomma, una sanzione di poca rilevanza; ecco perché ad oggi - nonostante l’entrata in vigore del ddl concorrenza - l’obiettivo di rendere più trasparente il rapporto tra avvocati e clienti non è stato ancora raggiunto.

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