Spese extra mantenimento figli, quali sono?

Ilena D’Errico

15 Ottobre 2023 - 23:42

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L’assegno di mantenimento non copre tutte le esigenze dei figli, ma esistono delle spese extra che devono essere pagate separatamente da entrambi i genitori. Ecco quali sono e come si dividono.

Spese extra mantenimento figli, quali sono?

L’assegno di mantenimento in favore dei figli serve a provvedere – insieme all’altro genitore che vi provvede in maniera diretta – alle esigenze abituali e prevedibili dei figli nella loro vita quotidiana. La valutazione delle spese rientranti nel mantenimento contiene quindi alcune esigenze comuni a tutti (come il vitto, le tasse scolastiche e la cura della persona) ma anche le necessità che caratterizzano la normale organizzazione familiare.

Ci sono poi delle spese extra mantenimento, ovvero le spese straordinarie, che si caratterizzano per la naturale imprevedibilità o impossibilità di essere quantificate in anticipo. Individuare le spese straordinarie è fondamentale per i genitori, proprio perché devono essere pagate a parte dall’assegno di mantenimento.

Quali sono le spese extra mantenimento

Come già anticipato, sono spese extra mantenimento tutte quelle spese relative a esigenze non prevedibili o non quantificabili a priori nel loro ammontare. Rientrano in questa definizione:

  • Le spese mediche, a eccezione delle cure per malattie croniche o stagionali e dei farmaci da banco;
  • le tasse universitarie;
  • visite specialistiche e cure dentistiche;
  • viaggi, sia di istruzione che non;
  • sport e attività ricreative;
  • asilo nido e baby-sitter ma solo quando non già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione (o nella misura eccedente a quanto stipulato);
  • beni di lusso o particolarmente costosi (gioielli, elettronica...).

Queste spese non rientrano nell’assegno di mantenimento perché non possono essere calcolate preventivamente e dipendono da esigenze specifiche e improvvise dei figli.

Chi paga le spese extra mantenimento

Il pagamento delle spese straordinarie spetta a entrambi i genitori soltanto quando le spese sono state concordate (prevedendo esborsi superiori alla norma e non prettamente indispensabili è necessario che entrambi i genitori prendano parte alla decisione) o quando effettivamente urgenti e non posticipabili.

Di conseguenza, uno dei genitori non può semplicemente pagare e poi pretendere parte del rimborso se non ha ottenuto preventivamente l’approvazione dall’altro, a meno che la spesa non fosse differibile. Ad esempio, sono sempre spese straordinarie a carico di entrambi le spese per le cure mediche urgenti.

Altrimenti, il genitore che decide unilateralmente deve altrettanto farsi carico della spesa senza possibilità di pretendere nulla dall’altro. L’accordo tra i genitori è fondamentale perché entrambi possono avere disponibilità economiche differenti o essere in disaccordo su alcune scelte sulla vita dei figli. Per questo motivo le spese straordinarie (a eccezione di quelle urgenti) sono divise soltanto se concordate.

Rifiutarsi di concordare le spese straordinarie senza motivazioni valide non è comunque possibile, perché il giudice può obbligare a eseguire le prestazioni di interesse per la vita dei figli, nella misura in cui sono compatibili con la disponibilità dei genitori.

Come si dividono le spese extra mantenimento

La divisione delle spese extra mantenimento viene stabilita dal giudice in sede di separazione (o sentenza sull’affidamento) oppure dall’accordo dei coniugi. La pronuncia del giudice, peraltro, è valida come titolo esecutivo per pretendere l’adempimento.

Di norma, il pagamento delle spese straordinarie è suddiviso in maniera equa tra i genitori, a ognuno dei quali spetta farsi carico del 50% di quanto concordato o urgente.

Questa, tuttavia, non è una regola ferrea. Oltre all’accordo consensuale tra i genitori, infatti, anche il tribunale può fissare una diversa ripartizione delle spese straordinarie se lo ritiene opportuno, ad esempio in presenza di una forte disparità reddituale fra i genitori. Oltretutto, i genitori possono comunque accordarsi diversamente nel caso in cui le spese risultassero troppo onerose per uno dei due, tanto da impedire l’intesa.

Per esempio, se i genitori vogliono regalare al figlio un viaggio formativo ma per uno di loro anche il 50% risulta troppo costoso, di comune accordo è possibile pattuire una ripartizione diversa, con un contributo minore a carico del genitore impossibilitato o cambiare l’itinerario del viaggio.

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