Aspettativa per attività di volontariato: durata e quando si può richiedere

Simone Micocci

26 Febbraio 2019 - 14:44

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Per prendere parte alle attività di soccorso gli iscritti ad un agenzia di protezione civile possono fare richiesta dell’aspettativa per volontariato. Retribuita al 100%, ma solo quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Aspettativa per attività di volontariato: durata e quando si può richiedere

Tra i casi in cui si può chiedere l’aspettativa c’è quello in cui il lavoratore deve assentarsi dal lavoro per prendere parte ad un’attività organizzata dall’ente di volontariato di protezione civile al quale è iscritto.

L’aspettativa per volontariato, prevista sia per i dipendenti pubblici che privati, è retribuita - sotto a determinati limiti - al 100%, ma solamente quando l’assenza dal lavoro è giustificata dalla necessità di svolgere le attività previste dalla normativa, come ad esempio il soccorso e l’assistenza in casi di emergenza. Inoltre, è necessario che l’associazione di cui si fa parte sia iscritta ai registri regionali, oltre ad essere inserita nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile.

Quando si soddisfano le suddette condizioni è possibile beneficiare di un’aspettativa per volontariato di durata variabile a seconda delle attività per la quale si richiede; di seguito trovate una guida completa che vi aiuterà a capire se e quando è possibile richiedere l’aspettativa, con tutti i chiarimenti su limiti e condizioni da rispettare.

Aspettativa per volontariato: a quale organizzazione bisogna essere iscritti?

Come anticipato, per poter beneficiare dell’aspettativa per volontariato è necessario che l’organizzazione alla quale è iscritto il dipendente sia presente nei registri regionali (che potete consultare qui) e nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile (disponibile qui).

Parimenti, l’organizzazione deve soddisfare determinate condizioni, quali:

  • deve essere un organismo liberamente costituito e senza fini di lucro;
  • inoltre, deve svolgere o promuovere, avvalendosi in maniera prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali o connesse con attività umane.

Solo quando l’organizzazione soddisfa questi requisiti è possibile richiedere l’aspettativa, ma non per qualsiasi attività; anche per il motivo che porta ad astenersi dall’attività lavorativa, infatti, ci sono delle regole precise da rispettare.

Aspettativa per volontariato: per quale attività si può richiedere?

L’aspettativa non si può richiedere per ogni attività organizzata dall’ente di protezione civile di cui si fa parte. Ci sono infatti delle regole ben precise da rispettare, ad esempio per quel che riguarda la durata dell’aspettativa variabile a seconda della motivazione per la quale si richiede.

Ad esempio, quando l’attività che porta alla richiesta di aspettativa concerne lo svolgimento di prestazioni di soccorso durante eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Per casi come questo si può richiedere l’aspettativa per un massimo di 180 giorni l’anno, di cui 60 continuativi.

Quando soccorso e assistenza riguardano calamità naturali, da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, il limite di aspettativa scende invece a 90 giorni l’anno, di cui non più di 30 continuativi.

Si può richiedere l’aspettativa anche quando non c’è alcuna emergenza: ad esempio, ci si può astenere dall’attività lavorativa quando bisogna prendere parte ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica. In tal caso l’aspettativa non può avere una durata superiore ai 30 giorni l’anno, di cui non più di 10 continuativi. Inoltre il lavoratore deve fare richiesta dell’aspettativa con un preavviso di almeno 15 giorni.

Aspettativa per volontariato: chi la paga?

Come anticipato, l’aspettativa per volontariato - nei limiti suddetti - è retribuita. A farsi carico della retribuzione nel periodo di assenza è il datore di lavoro, al quale compete anche il versamento dei contributi.

Questo però a sua volta può chiedere il rimborso all’autorità di protezione civile, per una somma pari a quanto riconosciuto al dipendente. Non si può chiedere, invece, alcun rimborso per l’onere contributivo sostenuto per il periodo coperto dall’aspettativa. Per ottenere il rimborso è necessario che il datore di lavoro presenti la richiesta entro 2 anni dal termine dell’intervento.

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