Domiciliari: quando si applicano, regole e permessi

Isabella Policarpio

19/09/2019

29/11/2019 - 16:38

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Gli arresti domiciliari impediscono di allontanarsi dalla propria abitazione durante le indagini. La detenzione domiciliare, invece, permette di scontare la pena in casa propria. Disciplina, regole e reati a cui si applicano.

 Domiciliari: quando si applicano, regole e permessi

Molto spesso di sente parlare genericamente di “domiciliari” senza fare l’opportuna distinzione tra arresto e detenzione. Infatti, i due istituti hanno una natura differente: i primi sono una misura cautelare e consistono del divieto dell’indagato - se ci sono seri indizi di colpevolezza - di allontanarsi dalla propria abitazione durante lo svolgimento delle indagini investigative; il secondo, invece, consiste nella vera e propria detenzione del colpevole a seguito di sentenza di condanna, al quale, se ricorrono le condizioni che vederemo, viene concesso di scontare la pena, o parte di essa, a casa.

Sia nel caso degli arresti domiciliari che della detenzione domiciliare, il Codice di procedura penale prevede dei permessi e la concessione di contatti con l’esterno. In questo articolo andremo a chiarire tutte le caratteristiche dei domiciliari stabilite dalla legge.

Arresti domiciliari: cos’è, quando serve e come funziona

Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale prevista dall’articolo 284 del Codice di procedura penale. Questa misura viene stabilita dal giudice, quando e se sull’indagato ci sono gravi indizi di colpevolezza e si teme che, senza gli arresti domiciliari, potrebbe scappare, continuare a delinquere o inquinare le prove.

In caso di successiva sentenza di condanna, il tempo trascorso agli arresti domiciliari viene detratto dal computo degli anni di detenzione in carcere.

I soggetti agli arresti domiciliari devono rispettare precise regole. Per prima cosa non possono allontanarsi dalla propria abitazione o da qualsiasi altro luogo in cui stanno scontando la misura cautelare (centro di cura, casa famiglia, o altro). Anche il solo allontanamento temporaneo per sostare sul pianerottolo di casa o sulle scale del condominio costituisce una violazione delle regole.

Se l’indagato risulta fortemente pericoloso il giudice potrà anche stabilire delle regole più severe, quali il divieto di utilizzare Internet, telefono cellulare e di ricevere persone nella propria abitazione.

Allo stesso modo, però, non è escluso che il giudice possa stabilire delle misure più “morbide” e quindi concedere dei permessi o quale tipo di comunicazione con l’esterno. Questo aspetto verrà approfondito nel paragrafo seguente.

Arresti domiciliari: permessi e visite

La regola generale è il divieto di allontanamento dall’abitazione. Il Codice di procedura penale però prevede dei casi in cui il giudice possa concedere, in via eccezionale, permessi e visite; precisamente quando l’indagato deve:

  • sostenere delle visite mediche o per sottoporsi a terapie;
  • “provvedere alle indispensabili esigenze di vita”: solitamente questo permesso consiste in due ore al giorno durante le quali al soggetto è consentito di svolgere delle attività necessarie per il proprio sostentamento (fare la spesa, fare un prelievo in banca);
  • seguire un programma di recupero dalla tossicodipendenza presso il SERT di zona;
  • accompagnare o prelevare i figli da scuola, ma solo in assenza di altri soggetti disposti a farlo e nel caso in cui le condizioni economiche impediscono di avvalersi di servizi a pagamento;
  • svolgere una mansione lavorativa.

Questi permessi permettono al soggetto interessato dalla misura cautelare di allontanarsi dal luogo indicato dal giudice solamente per le finalità indicate; quindi una volta terminata l’incombenza bisognerà fare immediatamente ritorno nella sede degli arresti domiciliari. In caso contrario, la misura verrà immediatamente revocata.

Detenzione domiciliare: cos’è, quando serve e come funziona

La detenzione domiciliare, a differenza degli arresti, non è una misura cautelare ma l’esecuzione di condanna vera e propria; solo che, in determinati casi, il colpevole può scontare la pena in casa proprio anziché nell’istituto penitenziario.

Le domiciliari possono essere chiesti solamente dai delinquenti che non sono stati dichiarati abituali, professionali, per tendenza o recidivi. Nel dettaglio possono beneficiare della detenzione domiciliare:

  • chi ha superato i settanta anni;
  • chi deve scontare una condanna inferiore a quattro anni ed è incinta, madre di prole con età inferiore a dieci anni, padre di prole con età inferiore a dieci anni se la madre è impossibilitata;
  • chi è in condizioni di salute critiche, tali da richiedere il continuo intervento dei sanitari;
  • persona minore di ventuno anni per comprovate esigenze di salute, studio o lavoro;
  • soggetti affetti da Aids conclamato per pene non superiori a diciotto mesi.

Chi è stato condannato per reati particolarmente gravi non può chiedere le domiciliari. Tra questi i reati lo stampo mafioso, associazione a delinquere e per finalità terroristiche.

Per quanto riguarda la possibilità di concere visite e uscite premiali, queste sono concesse solo se ricorrono le condizioni di cui sopra e sempre che il detenuto abbia dato prova di collaborazione e rispetto della misura detentiva.

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