Aiuti di Stato: regole per limiti e sanzioni nel decreto MEF

Rosaria Imparato

14/01/2022

02/12/2022 - 15:08

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Aiuti di Stato, regole per il calcolo dei limiti e modalità di restituzione degli importi in accesso (senza sanzioni) nel decreto attuativo MEF in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Aiuti di Stato: regole per limiti e sanzioni nel decreto MEF

Aiuti di Stato, ci sono le regole per il monitoraggio del rispetto dei limiti e l’applicazione delle sanzioni nel decreto attuativo del ministero dell’Economia, che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto MEF si compone di quattro articoli che individuano:

  • gli aiuti oggetto di monitoraggio;
  • le modalità di applicazione dei limiti del quadro temporaneo;
  • il contenuto delle autodichiarazioni;
  • le modalità di restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso.

Il decreto in corso di pubblicazione in GU è solo il primo passo: dovrà essere pubblicato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con i dettagli del modello che i beneficiari degli aiuti dovranno compilare e trasmettere.

Aiuti di Stato: le regole per limiti nel decreto MEF

L’articolo 2 del decreto illustra le modalità di applicazione dei limiti delle Sezioni della Comunicazione Europea del 19 marzo 2020, tenendo in considerazione del fatto che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche. Per questo è stata introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e poi sono stati alzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12.

Agli aiuti della sezione 3.1 del Quadro temporaneo si applicano i massimali che seguono:

  • 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda invece agli aiuti della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, i massimali che si applicano sono:

  • 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti nel periodo dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti nel periodo dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

In allegato il testo del decreto attuativo MEF bollinato.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”
Clicca qui per scaricare il file.

Aiuti di Stato: regole per la restituzione e sanzioni nel decreto MEF

A stabilire le regole da seguire qualora si fosse superata la soglia limite di Aiuti di Stato è l’articolo 4 del decreto.

In questo caso, si deve procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i massimali o al recupero dello stesso, ma per i dettagli su modalità e termini di attuazione si deve attendere un apposito decreto dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, il comma 2 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, con tanto di interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il comma 3 stabilisce cosa fare in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto eccedente il massimale: in questa situazione, all’importo dovuto vanno sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, ed è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

Con o senza restituzione volontaria, quindi, non è prevista l’applicazione di sanzioni, ma solo degli interessi.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

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