Affitti brevi e controlli fiscali: pronta la banca dati. Come funziona e sanzioni

Rosaria Imparato

17/11/2021

25/10/2022 - 12:07

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Controlli fiscali anti-evasione sugli affitti brevi, in GU il decreto del Ministero del Turismo: vediamo come funziona la banca dati, il codice identificativo, e le sanzioni previste.

Affitti brevi e controlli fiscali: pronta la banca dati. Come funziona e sanzioni

Giro di vite con i controlli sugli affitti brevi grazie alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero del Turismo sulla gestione della banca dati riguardanti le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi.

Ma come funziona questa banca dati e quali sono le sanzioni? Tutte le informazioni si trovano nel provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2021. A tutte le strutture verrà dato un codice identificativo da esporre negli annunci. Alcune Regioni, in realtà, già utilizzano questo codice: lo rilasciano previa comunicazione e poi lo trasmettono al Comune.

Controlli affitti brevi: come funziona la banca dati

L’obiettivo della costituzione di una banca dati che raccolga le informazioni di strutture e abitazioni che si occupano di affitti brevi è quello di limitare il più possibile le pratiche che portano a perdere milioni di euro in evasione fiscale.

Per questo motivo la banca dati viene gestita tramite una piattaforma informatica (senza spese per Regioni e province autonome) che raccoglierà le informazioni una volta avvenuta la registrazione, e nel rispetto del trattamento dei dati personali (il Garante della Privacy ha dato parere positivo).

Le informazioni riguardano parametri come:

  • la tipologia degli alloggi;
  • l’ubicazione;
  • la capacità ricettiva;
  • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva;
  • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve;
  • il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

Affitti brevi e banca dati: il protocollo d’intesa tra Ministero del Turismo e le Regioni

Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome, è atteso un protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e le altri parti (regioni e province autonome) da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 16 novembre 2021).

Nel protocollo devono essere stabiliti i parametri tecnici per definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale, che comprendano le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto dei criteri che seguono:

  • servizi offerti per l’ospitalità, compresi quelli per l’accessibilità;
  • numero dei posti letto e relative dotazioni;
  • attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
  • attività legate al benessere della persona;
  • aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.

Inoltre, il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte per:

  • uno scambio più efficiente di informazioni;
  • per la disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, del contenuto e
    le modalità:
    • di trasmissione e aggiornamento dei dati;
    • di monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte;
    • di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d’intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, le informazioni e i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Stretta sugli affitti brevi: il codice identificativo

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico.

Il codice va esposto in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, e va indicato in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.

Affitti brevi ed evasione fiscale: le sanzioni

Il codice identificativo potrà essere regionale, o altrimenti sarà la banca dati nazionale ad assegnarne uno. Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 a 5.000 euro per ogni unità non comunicata.

Qualora la violazione fosse reiterata, le sanzioni raddoppiano.

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