Voucher viaggi saltati per Covid: come funziona il rimborso e quanto dura

Teresa Maddonni

5 Maggio 2021 - 14:12

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Viene prorogata la validità dei voucher rilasciati per viaggi saltati a causa del Covid e portata a 2 anni grazie a un emendamento al decreto Sostegni in conversione. Critiche le associazioni dei consumatori. Vediamo come funziona il rimborso con le ultime novità.

Voucher viaggi saltati per Covid: come funziona il rimborso e quanto dura

Voucher viaggi: per quelli saltati a causa del Covid, un emendamento approvato al decreto n.41 del 22 marzo 2021 prevede una proroga nella durata del titolo emesso dalle agenzie o strutture ricettive.

L’emendamento proroga la durata dei voucher per viaggi salatati a causa del Covid modificando quanto previsto dal decreto Cura Italia a inizio pandemia poi convertito nella legge n.27/2020 e modificato e aggiornato dal successivo decreto Rilancio convertito nella legge n.77/2020.

Ma come funziona il rimborso con il voucher per i viaggi saltati a causa del Covid e quanto dura nel dettaglio? Rispondiamo analizzando il testo dell’emendamento approvato che porta dai 18 mesi inizialmente previsti a 2 anni il periodo di validità dei voucher per i viaggi salatati e che rimanda con le sue modifiche alla normativa introdotta un anno fa.

Voucher viaggi: come funziona il rimborso e quanto dura

Il voucher viaggi viene prorogato nella validità. La validità dei voucher emessi dalle agenzie per i viaggi saltati a causa del Covid dura ora 2 anni dai 18 previsti in precedenza dal decreto Rilancio convertito.

La validità dei voucher viene portata da 18 a 24 mesi modificando con l’emendamento l’articolo 88-bis del decreto Cura Italia al comma 4 novellato già dall’articolo 182 comma 3 del decreto n.34/2020 il decreto Rilancio.

La proroga della validità dei voucher rilasciati dalle strutture ricettive o agenzie di viaggio per esempio riguarda:

  • i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre;
  • i contratti di soggiorno;
  • i contratti di pacchetto turistico stipulati.

Il rimborso per viaggi saltati a causa del Covid, e la proroga a 24 mesi, riguarda anche gite scolastiche e viaggi di istruzione compreso il quarto anno all’estero per gli studenti delle scuole superiori (in questo caso infatti non viene emesso il voucher).

Il vettore o struttura ricettiva che ha stipulato i contratti di cui abbiamo detto, e che ha ricevuto tempestiva comunicazione da parte dell’acquirente, entro 14 giorni dalla stessa procedono così al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione con la nuova proroga.

Non solo, l’emendamento approvato stabilisce che il voucher rimborsato può essere anche ceduto all’agenzia di viaggio se la stessa ha proceduto al pagamento dei servizi e può anche essere emesso direttamente a favore della stessa. Se il voucher non viene tuttavia utilizzato è possibile chiedere il rimborso in denaro al termine dei 24 mesi.

È bene ricordare che si ha diritto al rimborso, e quindi al voucher sostitutivo, per eventi legati al Covid quali:

  • provvedimento dell’autorità;
  • quarantena con sorveglianza attiva;
  • permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La proroga della validità dei voucher fino a 2 anni riguarda anche quelli rilasciati per titoli di viaggio o soggiorni legati a concorsi pubblici poi sospesi.

Voucher viaggi: le associazioni dei consumatori sulla proroga

Per i voucher rilasciati per i viaggi saltati a causa del Covid si esprimono anche le associazioni dei consumatori come Assoutenti e Codacons.

I primi salutano la proroga della validità dei voucher a 2 anni con entusiasmo, ma ribadiscono la necessità di dare la possibilità dei consumatori di poter anche scegliere la restituzione immediata del denaro a fronte delle difficoltà imposte dall’emergenza.

Più dura Codacons che sulla proroga della validità dei voucher per viaggi saltati a causa del Covid dichiara, nella persona del presidente Carlo Rienzi, che si tratta di “una misura a esclusivo vantaggio di agenzie di viaggio e tour operator, una truffa legalizzata che priva per due anni i cittadini della possibilità di ottenere il rimborso per viaggi e vacanze cancellate a causa della pandemia”

E aggiunge:

“La Commissione europea, su denuncia del Codacons, si è già attivata contro lo strumento del voucher sostitutivo dei rimborsi, e riteniamo che in questo momento di difficoltà economica per milioni di famiglie i soldi spesi per biglietti e viaggi non usufruiti debbano essere restituiti senza se e senza ma agli utenti.”

E conclude Rienzi:

“L’emendamento approvato non fa che allungare il periodo in cui i consumatori sono privati dei soldi cui hanno diritto, una misura vergognosa e indegna di un Paese civile.”

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