Visite fiscali dipendenti privati: orari e regole per il 2018

Simone Micocci

10 Settembre 2018 - 15:59

condividi

Visite fiscali INPS: quali sono le regole per i dipendenti nel settore privato? Ecco tutto quello che c’è da sapere su orari delle fasce di reperibilità, sanzioni ed esenzione.

Visite fiscali dipendenti privati: orari e regole per il 2018

Ad eccezione degli orari, le regole delle visite fiscali dei dipendenti privati sono le stesse di quelle previste per i dipendenti pubblici.

Ogni dipendente che contrae una malattia, infatti, ha diritto a sospendere l’attività lavorativa per il periodo necessario per curarsi percependo l’indennità di malattia (riconosciuta dall’Inps), ma allo stesso tempo deve rispettare degli obblighi.

Nel dettaglio, chi si assenta dal lavoro per malattia ha due obblighi da rispettare:

  • presentare il certificato medico al datore di lavoro;
  • essere reperibile alle visite fiscali.

Qui ci soffermeremo su quest’ultimo punto, cioè quello relativo alle visite fiscali. Di seguito infatti trovate tutte le informazioni su quelli che sono gli orari delle fasce di reperibilità per i dipendenti privati e le sanzioni per chi non rispetta le regole.

Orari visite fiscali dipendenti privati

Per la verifica dell’effettivo stato di malattia, il dipendente può essere sottoposto al controllo del medico dell’Inps. La visita di controllo sullo stato di salute può essere effettuata sia presso il domicilio (l’indirizzo va indicato nel certificato medico) negli orari stabiliti dalla legge, che presso un ambulatorio dell’ASL o dell’INPS su invito al lavoratore ammalato.

È il Polo Unico dell’Inps a gestire le visite fiscali per i dipendenti privati e pubblici predisponendo dei controlli d’ufficio nelle cosiddette fasce di reperibilità che per i privati sono:

  • mattina: dalle 10:00 alle 12:00;
  • pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00.

L’obbligo di reperibilità è valido per tutti i giorni, comprese domeniche e giorni festivi. Inoltre, una delle novità introdotte dal Decreto Madia prevede che le visite fiscali possano essere anche ripetute più volte nello stesso periodo di malattia; quindi anche se avete già ricevuto il controllo del medico incaricato dall’Inps non siete esonerati dal rispetto dell’obbligo di reperibilità.

È importante ricordare che essere reperibili non significa solo farsi trovare nel domicilio indicato nel certificato negli orari delle visite fiscali, ma anche non impedire in alcun modo che il medico dell’Inps svolga il suo lavoro. Sia l’assenza che il rifiuto a sottoporsi alla visita fiscale, infatti, sono punite con una severa sanzione.

Le sanzioni per i dipendenti privati

L’assenza ingiustificata o il rifiuto del dipendente a sottoporsi alla visita fa scattare una pesante sanzione per il lavoratore. Nel dettaglio, per l’intero periodo della malattia, fino ad un massimo di 10 giorni, il dipendente che non ha rispettato le regole non ha diritto a qualsiasi trattamento economico.

Verrà quindi decurtato del 100% di stipendio.

Per tutto il periodo successivo al 10° giorno, invece, la riduzione di stipendio è pari al 50% dell’importo.

Come vi abbiamo anticipato, però, solamente l’assenza ingiustificata è punita con una sanzione. Il lavoratore infatti ha diritto, entro 15 giorni dalla violazione, a presentare una giustificazione per la propria assenza dal domicilio e qualora il motivo sia valido la sanzione non scatta.

In quali casi un dipendente privato è esonerato dagli obblighi per le visite fiscali? Facciamo chiarezza analizzando quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza.

Esenzione dalle visite fiscali per i dipendenti privati

I casi in cui si è esonerati dalle visite fiscali sono gli stessi per statali e dipendenti privati. Nel dettaglio, il Decreto Madia esonera dall’obbligo della visita fiscale coloro che:

  • sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • sono assenti per malattia dipendente da causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • si trovano in uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Inoltre al lavoratore è concesso di assentarsi negli orari previsti per la visita di controllo in situazioni particolari, comunicando però tempestivamente la propria assenza presso il domicilio indicato nel certificato medico. Nel dettaglio, è possibile non rispettare l’obbligo di reperibilità:

-* per effettuare accertamenti specialistici;

  • per essere sottoposto ad una visita medica urgente;
  • per cause di forza maggiore;
  • in presenza di ragioni socialmente valide e indifferibili.

Gli ultimi due punti lasciano spazio all’interpretazione, ecco perché meritano di un ulteriore approfondimento.

Per “cause di forza maggiore” si intendono tutte quelle situazioni che rendono imprescindibile la presenza di una persona così da evitare che si verifichino delle gravi conseguenze per sé o per i propri familiari.

In questi anni la giurisprudenza ha chiarito che la “forza maggiore” va intesa nel senso più sociale che anagrafico: ecco perché è possibile assentarsi negli orari delle visite fiscali anche nei casi in cui la propria presenza sia richiesta urgentemente da altri parenti o affini.

Nel secondo punto, invece, la giurisprudenza ha riconosciuto come motivo di esonero dalle visite fiscali le attività di volontariato, ma solo se non pregiudicano lo stato di salute. Per lo stesso motivo al dipendente privato è consentito assentarsi per far visita ai parenti in ospedale, qualora l’orario di visita coincida con quello di reperibilità per le visite fiscali.

Iscriviti a Money.it