Violenza sessuale, anche un abbraccio forzato è reato

Isabella Policarpio

10 Gennaio 2020 - 09:41

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Anche un abbraccio forzato e indesiderato può integrare il reato di violenza sessuale, lo dice la Cassazione. Ecco il punto della situazione sui gesti che portano alla violenza e cosa si rischia.

Violenza sessuale, anche un abbraccio forzato è reato

Abbracciare qualcuno contro la sua volontà, costringendolo ad un contatto fisico ravvicinato non voluto, può essere violenza sessuale, con le conseguenze che ne derivano sul piano penalistico.

A deciderlo è stata la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza, dove è stato stabilito che anche un abbraccio, così come un bacio non voluto, possono essere condotte tipiche della violenza sessuale, seppur con delle attenuanti di pena dato che hanno una inferiore pericolosità sessuale.

Ciò non significa che ogni contatto fisico prolungato rispetto alla volontà dell’altra persona possa essere riconducibile alla violenza sessuale dell’articolo 609 bis del Codice penale; infatti è sempre necessario che il giudice di merito compia un’attenta valutazione, caso per caso, delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti e dei soggetti coinvolti.

Anche un abbraccio può essere violenza sessuale: cosa dice la Cassazione

Un abbraccio può essere considerato violenza sessuale? Molti risponderanno con un secco no, eppure i giudici della Corte di Cassazione hanno aperto la possibilità di considerare anche un abbraccio, se indesiderato, come un gesto riconducibile al reato di violenza sessuale.

La decisione è stata presa in un recente sentenza (la numero 378 del 9 gennaio 2020). Qui la Corte ha confermato la condanna per violenza sessuale nei confronti di un uomo che aveva abbracciato forzosamente la vicina di casa, nonostante la donna avesse solamente teso la mano per salutarlo. Secondo la donna, il contatto ravvicinato e forzoso tra i due avrebbe avuto l’intento di far aderire i seni al corpo dell’uomo ultrasettantenne.

Dopo un’attenta analisi dei fatti, i giudici hanno ritenuto che, anche se non vi è una vera e propria violenza, l’abbraccio forzato è comunque un gesto così rapido da mettere la vittima nella condizione di non potersi sottrarre e subire il contatto indesiderato. Quindi senza dubbio si tratta di violenza sessuale, anche se attenuata , con relativa diminuzione di pena rispetto alla previsione codicistica.

Abbracci e baci non voluti , quando è violenza sessuale?

Come abbiamo anticipato, la decisione della Corte di Cassazione non deve essere intesa in senso assoluto. Questo significa che non tutti gli abbracci e i baci indesiderati possono integrare la fattispecie di violenza sessuale e quindi avere conseguenze penali.

A riguardo, in più occasioni la Cassazione ha precisato che quello che conta è il contesto in cui i fatti avvengono. Le cose da prendere in considerazione sono molte: l’intensità del bacio e dell’abbraccio, la frequenza dei comportamenti anomali, il fatto che sia in atto una strategia di corteggiamento o meno, la presenza di espressioni volgari, e così via. Insomma qualsiasi elemento può essere preso in considerazione quando si parla di stabilire se un comportamento “ambiguo” abbia i connotati tipici della violenza sessuale.

Violenza sessuale, quali pene?

Ora che abbiamo fatto il punto della situazione vediamo le pene per chi commette atti di violenza sessuale. L’articolo di riferimento è il numero 609 bis del Codice penale, che recita:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Esistono però anche delle circostanze attenuanti che si applicano quando la condotta è meno grave, come nel caso del bacio o dell’abbraccio. In questi casi infatti la libertà personale e sessuale della vittima subisce una compressione più lieve; per effetto del dettato normativo la pena dovrà essere diminuita in misura non eccedente ai due terzi.

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