Successione: come funziona? La guida completa

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Come funziona la successione ereditaria? Dalla pubblicazione del testamento alla dichiarazione di successione quali sono i passi, le regole e i tempi per il trasferimento del patrimonio ereditario.

Successione: come funziona? La guida completa

L’insieme dei rapporti giuridici, ovvero la proprietà dei beni, diritti reali, crediti e debiti che si trasmettono alla morte del defunto, prendono il nome di eredità. E, al momento della morte si apre la successione, un arco temporale in cui si stabilisce chi ha diritto a succedere.

La successione ereditaria (o a causa di morte) ha lo scopo dunque di regolare il passaggio del patrimonio del defunto (detto de cuius) in capo agli eredi. In particolare, attraverso la successione ereditaria, un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.

Nella sostanza e in via generale, si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti, come le proprietà, altri diritti reali e le relative azioni, tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare.

Allo stesso modo si trasmettono contratti e obbligazioni, purché non fondati sulle qualità personali della parte; così pure i rapporti inerenti all’azienda, di cui il de cuius fosse titolare. Tutti i rapporti non patrimoniali invece, sia personalissimi (diritti della personalità), che familiari come il matrimonio o la potestà parentale, si estinguono con la morte del titolare.

Tornando all’argomento oggetto del nostro articolo possiamo affermare che, in linea di principio, nell’ordinamento italiano, il patrimonio si trasferisce dal de cuius ai successori per legge con una successione legittima o per testamento, la cosiddetta successione testamentaria. Vediamo cosa fare nelle diverse ipotesi.


Successione testamentaria

La successione testamentaria (art. 587 e ss., c.c.) è regolata dal testamento, ossia da un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi averi, o parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. In caso di morte di un familiare, la prima cosa da fare per i successori è sincerarsi dell’esistenza o meno di un testamento, per subentrare al defunto secondo le modalità dallo stesso stabilite o previste dalla legge.

Normalmente il defunto si è premurato di lasciare questo documento direttamente all’interessato oppure ad una persona di sua fiducia, con il compito di darne notizia ai congiunti, ma non è sempre così.

Qualora ciò non fosse, è sempre possibile rivolgersi al Consiglio Notarile Distrettuale ubicato presso l’ultimo domicilio del defunto, chiedendo che vengano effettuate le necessarie ricerche. Nel caso, invece, in cui si sia già in possesso di un testamento, sarà necessario richiederne la pubblicazione presso un notaio.

La legge dispone infatti che chiunque sia in possesso di un testamento olografo (ovvero scritto di pugno dal defunto) deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena venuto a conoscenza della morte del testatore (art. 620 c.c.).

Il notaio si occuperà, poi, di tutte le successive operazioni che renderanno il testamento pienamente efficace nei confronti di chiunque.

Diversamente, il defunto può aver affidato in vita direttamente al notaio il proprio testamento, in forma pubblica o segreta. In questo caso, il notaio stesso ne darà notizia ai successori non appena venuto a conoscenza della morte del de cuius (artt. 621 e 623 c.c.).

Cosa accade dopo la pubblicazione del testamento

Una volta pubblicato il testamento, si procederà alla ripartizione del patrimonio del defunto secondo le sue ultime volontà.

In particolare, il testatore può aver lasciato indicazioni in merito alla destinazione dei propri beni mobili e immobili, ma può anche aver dato indicazioni di carattere non patrimoniale come, ad esempio, l’obbligo di far celebrare una funzione commemorativa o di prendersi cura di un animale domestico.

In linea di massima, la volontà del testatore deve considerarsi libera: chiunque può disporre liberamente dei propri beni per quando avrà cessato di vivere, potendo altrettanto liberamente individuare i soggetti beneficiari del testamento (amici, parenti, associazioni, fondazioni, ecc.).

Tale libertà, tuttavia, incontra un importante limite nell’esistenza di una quota riservata a determinati soggetti, detti legittimari, i quali hanno, in ogni caso, diritto ad ereditare parte del patrimonio: si parla, in questo caso, di quote di legittima.

Successione legittima

Può invece accadere che il defunto non abbia lasciato alcun testamento: in questo caso, la successione è detta legittima ossia regolata direttamente dalla legge.

Secondo l’art. 565, c.c., quando manca il testamento, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti entro il sesto grado, secondo un ordine di priorità prestabilito. Solo in mancanza di tali soggetti, il patrimonio del defunto passa in capo allo Stato, parlandosi, in questo caso, di eredità vacante.

È il Codice civile a stabilire le quote di spettanza del patrimonio ereditario, ovvero la percentuale di patrimonio a cui ha diritto ogni potenziale successore (artt. 566 e ss., c.c.).

La dichiarazione di successione

Indipendentemente dalla tipologia di successione, entro un anno dalla morte del de cuius deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, presso l’ufficio del territorio in cui ha sede l’ultima residenza del defunto, la dichiarazione di successione in forma telematica.

A tal riguardo, è consigliabile ricorrere all’ausilio di un professionista appositamente delegato (commercialista o CAF), che potrà occuparsi anche della voltura catastale degli immobili ereditati e del pagamento delle imposte.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la compilazione e l’invio con le necessarie istruzioni e l’elenco dei documenti da allegare.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione e contenuti

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione);
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento con la costituzione di un trust.

Quanto al suo contenuto, la dichiarazione di successione deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia:

  • beni mobili e immobili;
  • titoli al portatore;
  • contanti e valori preziosi;
  • rendite e pensioni;
  • crediti;
  • liquidazioni quote societarie;
  • azioni, obbligazioni, quote sociali;
  • aziende;
  • BOT e CCT.

Non devono essere dichiarate le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.

Imposta di successione: aliquote e franchigie

Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006. Nello specifico:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
  • Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, si dovrà provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione.

Effettuati tali adempimenti, l’Ufficio rilascerà una ricevuta e una copia della dichiarazione di successione con gli estremi della registrazione.

Chi non deve presentare la dichiarazione di successione?

Sia il coniuge e i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia chi ha rinunciato all’eredità e al legato, non deve presentare la dichiarazione di successione.

Per gli eredi che si trovino in tali condizioni è prevista la compilazione di una dichiarazione di responsabilità, con la quale confermeranno la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

Se il defunto era titolare del solo diritto di usufrutto su beni immobili, gli eredi potranno fruire dell’esonero in quanto tale diritto si estingue con la morte.

L’accettazione dell’eredità

È tuttavia importante precisare che l’erede, per essere considerato tale, deve aver effettuato l’accettazione dell’eredità entro dieci anni dall’apertura della successione, coincidente con il momento della morte del de cuius.

Infatti, la semplice presentazione della dichiarazione di successione non è sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di erede in capo ad un soggetto il quale, fino al momento dell’accettazione, è considerato semplice chiamato (o delato) all’eredità.

L’accettazione dell’eredità può essere:

  • espressa, ovvero effettuata con un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto;
  • tacita, nel caso di desuma da un comportamento, di fatto, che confermi la volontà di accettare ed incompatibile con l’intenzione di rinunciare (ad esempio, donazione o cessione di un bene ereditario).

Sono possibili anche:

l’accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente;
l’accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Questa può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.

Ricordiamo inoltre che è possibile, per il chiamato all’eredità, decidere di rinunciarvi nello stesso termine previsto per l’accettazione (dieci anni dall’apertura della successione).

Si può impugnare l’accettazione dell’eredità?

L’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, può essere impugnata solo per violenza o dolo.

L’articolo 483 del nostro codice civile stabilisce che non è possibile impugnare il proprio atto di accettazione dell’eredità quando viziato da errore. Non è possibile dunque contestarla se così viziata perché l’erede, per evitare un’erronea valutazione del patrimonio ereditario, potrebbe comunque accettare con beneficio d’inventario.

A tutela di chi scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione il legislatore stabilisce che, soltanto:

” l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.”

Come premesso, la norma tuttavia fa salvo il diritto ad impugnare l’atto di accettazione dell’eredità quando viziato da violenza o da dolo. Ciò accadrà ad esempio nella circostanza in cui l’accettante via sia stato costretto oppure sia stato raggirato in ordine al contenuto dell’atto posto in essere.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo e con la sentenza di annullamento l’accettazione perde la sua efficacia dal momento in cui era stata compiuta con il ripristino della situazione giuridica preesistente.

La liquidazione del patrimonio ereditario e la sua distribuzione tra gli eredi

In conclusione, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestazione di presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre che dell’intervenuta accettazione dell’eredità, sarà possibile ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti, postali o bancari, un tempo appartenenti al de cuius.

Per i beni immobili invece la dichiarazione di successione è automaticamente trasmessa al Catasto e alla Conservatoria, che provvederanno ad aggiornare i dati inserendo quelli del nuovo intestatario.

Naturalmente, a seconda della tipologia di successione, per la ripartizione dei singoli beni si farà riferimento al testamento (successione testamentaria) o alle quote stabilite dalla legge (successione legittima).

In quest’ultima ipotesi, inoltre, si dovrà preventivamente ricorrere alla divisione della comunione ereditaria.

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