Smart working lavoratori fragili: arriva una nuova proroga. Tutte le tutele

Teresa Maddonni

5 Ottobre 2021 - 16:50

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Prorogato lo smart working fino al 31 dicembre 2021 per i lavoratori fragili i quali potranno continuare a lavorare in modalità agile e avranno diritto a una specifica tutela fino a oggi bloccata.

Smart working lavoratori fragili: arriva una nuova proroga. Tutte le tutele

Lo smart working per i lavoratori fragili è una delle tutele prorogate con la legge di conversione n. 133 del 24 settembre del decreto n. 111 del 6 agosto grazie all’introduzione dell’articolo 2-ter.

I lavoratori fragili possono ricorrere così allo smart working fino al 31 dicembre 2021, mentre l’assenza dal lavoro viene equiparata al ricovero ospedaliero.

Dopo la data del 30 giugno lo smart working era stato prorogato fino al 31 ottobre mentre nessuna proroga, come sottolineato dall’INPS in un messaggio del 6 agosto, si era avuta per l’altra tutela (assenza da lavoro come ricovero) prevista per i lavoratori fragili per tutto il perdurare dello lo stato di emergenza e che a oggi terminerà con la fine dell’anno.

Vediamo quali sono le tutele per i lavoratori fragili.

Smart working lavoratori fragili: proroga al 31 dicembre 2021

Per i lavoratori fragili lo smart working viene prorogato al 31 dicembre 2021 rispetto alla data introdotta dal decreto del 23 luglio n.105 del 31 ottobre 2021.

Il decreto Agosto 2020 convertito aveva introdotto il comma 2-bis all’articolo 26 del decreto Cura Italia di marzo 2020.

Il nuovo decreto del governo che proroga lo smart working per i lavoratori fragili al 31 dicembre modifica il comma 481 della Legge di Bilancio che aveva modificato a sua volta l’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia).

Scadenza differita ora al 31 dicembre per entrambe le tutele dei lavoratori fragili, non solo lo smart working quindi.

In particolare il comma 2-bis dell’articolo 26 del Cura Italia stabilisce che i lavoratori fragili “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

Lo smart working prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla data prevista del 31 ottobre riguarda “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.”

Lavoratori fragili: assenza come ricovero fino al 31 dicembre

Una tutela che non ha ricevuto la proroga oltre il 30 giugno per i lavoratori fragili è quella che equipara l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero secondo quanto stabilito dal comma 2 del succitato articolo 26. Ora il nuovo decreto del governo proroga anche questa tutela, come lo smart working, al 31 dicembre.

Viene prorogata quindi al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede "per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”

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