Sicurezza sul lavoro edilizia: doveri dell’azienda e del datore di lavoro

Claudio Garau

11 Marzo 2022 - 12:30

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Nell’ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro debbono prestare molta attenzione alle regole riguardanti salute e sicurezza dei lavoratori. A cosa servono DVR e POS.

Sicurezza sul lavoro edilizia: doveri dell’azienda e del datore di lavoro

La sicurezza sul lavoro, in materia di edilizia, rappresenta un’esigenza quanto mai sentita. Oggi infatti non è affatto raro leggere notizie di incidenti, anche molto gravi, nell’ambito delle attività di un cantiere. Ecco perché occorre sempre approntare un vasto insieme di misure di prevenzione e protezione, allo scopo di evitare o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi legati all’attività lavorativa in oggetto.

La finalità - del tutto evidente - è quella di contrastare la possibilità che si registrino infortuni e/o malattie professionali, e perciò garantire condizioni di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

Di seguito intendiamo considerare quelli che sono i doveri dell’azienda e del datore di lavoro dell’ambito edile, ovvero: che cosa occorre fare, in concreto, per garantire l’incolumità dei lavoratori e per contrastare i rischi legati all’attività svolta? Scopriamolo più avanti.

Sicurezza sul lavoro edilizia: le norme di riferimento nel settore

Sul piano dei riferimenti normativi, non possiamo non ricordare che il fondamentale apparato di regole, valevole anche per il campo dell’edilizia, è oggi il d. lgs. n. 81 del 2008, che ha abrogato la nota legge n. 626 del 1994, vale a dire la precedente normativa prevista per gli ambienti di lavoro.

Non solo: a seguito dell’emanazione del provvedimento del 2008, anche altre normative specifiche per questo settore sono state abrogate. Pensiamo ad es. al d. lgs. n. 494 del 1996 per la sicurezza nei cantieri edili. Di fatto, il d. lgs. n. 81 del 2008 ha operato un’azione di riforma oltre che di riordino. Il citato decreto ha in particolare il pregio di aver accorpato tutte le anteriori regole in tema di sicurezza sul lavoro in un solo testo normativo.

Oggi un datore di lavoro individua nel decreto n. 81 del 2008 tutte le norme relative alla tutela contro i rischi della propria azienda e dunque può adottare opportune misure di prevenzione e protezione a garanzia dei propri dipendenti.

Ricordiamo che, per quanto qui interessa, laddove si parli di ’cantiere’, ci si riferisce sempre ad un edificio in costruzione con ponteggi, attrezzature di lavoro pericolose ecc. Si tratta di un ambiente di lavoro potenzialmente pericoloso e ricco di rischi. Anzi nel decreto sulla sicurezza del 2008 si parla espressamente di ’cantiere mobile’, a chiarire che questo particolare ambiente di lavoro è sempre in evoluzione e di conseguenza presenta molteplici rischi e pericoli, anche nuovi.

Sicurezza sul lavoro edilizia: quali sono i rischi in cantiere?

Fondamentalmente, nell’ambito dell’attività edilizia esistono due tipologie distinte di rischi, vale a dire quelli per la sicurezza e quelli per la salute . Ecco come si distinguono gli uni dagli altri:

  • i rischi per la sicurezza consistono in quelli di natura infortunistica legati ad un incidente fisico, un evento dannoso, violento che ha causato lesioni oggettivamente valutabili. Detto fatto reca come effetto l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente, o il decesso. Rischi di questo tipo sono ad esempio i rischi di cadute dall’alto o i rischi di folgorazione nell’ambito dell’attività del cantiere;
  • i rischi per la salute consistono invece in pericoli che possono incidere sul piano fisico e biologico dei lavoratori e sono prodotti dall’esposizione più o meno estesa ad agenti fisici, biologici, chimici e non solo. Dette tipologie di rischi possono condurre alla comparsa di malattie professionali. Queste ultime sono di fatto eventi dannosi per l’essere umano, che si manifestano in maniera lenta, graduale, progressiva e involontaria, a seguito dell’esposizione al citato rischio. I principali rischi per la salute in un cantiere edile sono rappresentati, ad esempio, dal rumore e dal contatto con agenti chimici.

Ma vero è che i lavoratori rischiano altresì pesanti conseguenze sul piano della salute, collegate all’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico. In altre parole, i lavoratori sono esposti anche a rischi da stress lavoro, che attengono all’aspetto emotivo dei lavoratori e possono incidere sulla concentrazione degli stessi nelle attività lavorative in presenza di rischi per la sicurezza. Ecco perché l’equilibrata e razionale organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda edile è essenziale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro e gestione dei rischi: la rilevanza di DVR e POS

Chiaro che al fine di gestire i rischi citati e raggiungere adeguati livelli di prevenzione e protezione sono obbligatorie svariate azioni, concretizzate dal datore di lavoro. Ma anche gli stessi lavoratori sono tenuti a contribuire al corretto uso degli strumenti messi a disposizione per la loro sicurezza e a rispettare tutte le regole in materia.

In particolare, il datore di lavoro dovrà rintracciare quelli che sono i rischi aziendali con la valutazione dei rischi nel cd. DVR, cui dovrà essere aggiunta una ulteriore valutazione specifica per ogni cantiere, il cd. POS – ossia il Piano Operativo di Sicurezza.

Non solo. Il datore di lavoro dell’ambito dell’edilizia dovrà anche individuare e programmare corsi di formazione ad hoc, previsti per i lavoratori e preposti per il cantiere. In particolare tutti i lavoratori di aziende attive nei cantieri che hanno codici Ateco dell’edilizia sono tenuti alla formazione relativa alla sicurezza sul lavoro per la classe di alto rischio. Anche in ciò si sostanzia l’obbligo di sicurezza sul lavoro edilizia, gravante sul datore di lavoro.

Il DVR - ossia il Documento Valutazione Rischi - è un prospetto in cui sono indicati e dettagliati tutti i rischi presenti in azienda. Grazie ad esso si può capire quali sono le misure di prevenzione e di protezione che servono per proteggere i lavoratori. Da notare che il DVR imprese edili è da ritenersi obbligatorio nel caso in cui l’azienda abbia almeno un dipendente in organico.

Grazie alla raccolta di molte informazioni (ad es. analisi ambienti, sostanze usate ecc.) permette di fare luce sui rischi in azienda edile, e dunque - come appena accennato - agevola notevolmente la predisposizione di interventi di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori. Il DVR contiene altresì informazioni sulle mansioni dei dipendenti, sull’organizzazione del ciclo produttivo, sui dati generali dell’azienda e non solo.

In caso di assenza o incompletezza del DVR, il rischio concreto è quello di andare incontro a sanzioni molto pesanti. D’altronde si tratta di documento obbligatorio per legge.

Non solo. In tema di sicurezza sul lavoro edilizia e imprese edili, è necessario anche redigere il POS, ossia il Piano Operativo Sicurezza. Detto documento deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in relazione al cantiere. Il piano operativo di sicurezza illustra al lavoratore tutte le indicazioni operative per lavorare in modo sicuro.

Il Piano Operativo Sicurezza: che cosa contiene nel dettaglio?

Il POS non consiste in un semplice adempimento normativo, ma include il dettaglio della valutazione dei rischi già indicata dal d. lgs. n. 81 del 2008. In particolare il documento comprende i seguenti elementi:

  • valutazione specifica dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuale consegnati ai lavoratori del settore edile;
  • esito del rapporto sulla valutazione del rumore;
  • elenco delle sostanze e preparati pericolosi usati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere, compreso il piano di sicurezza e protezione specifico;
  • indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre o eliminare il rischio;
  • documentazione circa la formazione generale e specifica dei lavoratori attivi presso il cantiere.

Non bisogna dimenticare che tutti i lavoratori devono essere opportunamente formati e aggiornati, in modo costante, sui rischi e l’opportuno utilizzo e manutenzione dei dispositivi di tutela della salute.

DVR e POS sono documenti che non debbono intendersi alternativi l’uno rispetto all’altro, ed inoltre occorre non confonderli o scambiarli per lo stesso documento: il Piano Operativo di Sicurezza non coincide mai con il Documento di Valutazione dei Rischi.

Vero è che i due piani analizzano rischi differenti, ed infatti:

  • il DVR serve a pianificare la valutazione dei rischi generale e totale della propria azienda;
  • il POS è formulato invece per la singola opera, in rapporto all’incarico ricevuto in affidamento e appalto.

In conclusione, notiamo che ambo i documenti sono necessari per avere un controllo esteso e dettagliato sul tutto il processo produttivo aziendale e, nello specifico, su ciò che accade nel cantiere. Entrambi sono dunque essenziali per il rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro nell’edilizia, da parte del datore di lavoro.

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