Ravvedimento operoso: cos’è, calcolo, sanzioni e interessi

Giacomo Astaldi - Nadia Pascale

7 Febbraio 2024 - 16:26

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Cos’è e come si calcola il ravvedimento operoso? Scopriamo lo strumento per correggere gli errori con riduzione delle sanzioni e degli interessi.

Ravvedimento operoso: cos’è, calcolo, sanzioni e interessi

Per ravvedimento operoso si intende, principalmente, uno strumento messo a disposizione del contribuente per rimediare ai propri errori e soprattutto per aumentare le entrate tributarie con il minor dispendio possibile di risorse. Si tratta, infatti, di un adempimento spontaneo in caso di errori, omissioni o mancati versamenti.

Chiariamo subito che il ravvedimento operoso è uno strumento introdotto nella legislazione tributaria italiana alla fine degli anni ’90 con l’obiettivo di offrire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale in caso di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi.

Il ravvedimento operoso costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso tributario.

Il riferimento normativo essenziale è l’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.

Ecco la guida semplice e pratica al ravvedimento operoso, con tutti i riferimenti normativi e le regole operative per effettuare il calcolo, accompagnati da informazioni circa gli interessi previsti e le sanzioni.

Cos’è il ravvedimento operoso e cosa dice la legge

La norma cardine per comprendere cos’è e come si calcola il ravvedimento operoso è l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997. Questo stabilisce che la sanzione è ridotta nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con il decreto legge 34 del 2019, convertito in legge 58 del 2019, è stato introdotto l’articolo 13 bis del decreto legislativo 472 del 1997. L’articolo introdotto sottolinea che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.

Il ravvedimento operoso rappresenta un istituto fondamentale del diritto tributario italiano con il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, versando il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente.

Il contribuente che regolarizza la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso resta comunque soggetto alla possibilità di ulteriori controlli fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria e alla prosecuzione di controlli già in atto.

Tuttavia, la normativa sul ravvedimento operoso è stata più volte modificata in questi anni, con la finalità principale di semplificare l’uso di questo strumento e incentivare l’adempimento spontaneo che, di fatto, è l’unico che garantisce maggiori entrate per lo Stato.

Come funziona il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare i versamenti di imposte omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte. La riduzione della sanzione è proporzionale al tempo che intercorre tra la violazione di obblighi tributari e il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è considerato uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario perché consente di prevenire e ridurre i casi in cui fisco e contribuente possano andare intraprendere un processo tributario.

Questo può essere utilizzato per regolarizzare il mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi come:

  • IVA;
  • IRPEF;
  • IRES;
  • IMU;
  • TASI;
  • TARI;
  • IRAP;
  • imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.

Il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa o correttiva o effettuare il versamento del tributo omesso o versato in modo insufficiente, indicando il codice tributo del tributo omesso o versato in modo insufficiente, al quale si aggiungono gli interessi e la sanzione ridotta.

Il modello di pagamento del ravvedimento operoso deve essere compilato in modo corretto, indicando il tributo interessato, il periodo di riferimento e il codice tributo. Inoltre, va indicato il numero del modello F24 relativo all’imposta oggetto di ravvedimento operoso.

La sanzione prevista per la violazione commessa viene ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento. Il calcolo della sanzione ridotta avviene in base alle specifiche modalità previste dalla normativa vigente.

Chi può usufruire del ravvedimento operoso ed effetti penali

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti che abbiano commesso irregolarità fiscali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente.

Deve essere ricordato che, grazie al ravvedimento operoso, è possibile ottenere effetti positivi anche sul piano penale. Il ravvedimento operoso infatti costituisce causa di non punibilità o circostanza attenuante dei reati tributari eventualmente commessi.

Ad esempio l’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 prevede che in caso omesso versamento di acconti e imposte sui redditi e sul valore aggiunto o errata compensazione dei crediti, è esclusa la punibilità se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, eventualmente anche a seguito di ravvedimento.

L’articolo 13 della stessa legge, estende gli effetti dell’articolo 10 anche al caso di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione.

Al di fuori delle ipotesi di non punibilità previste, il ravvedimento operoso costituisce comunque una circostanza attenuante, quindi contribuisce alla riduzione della eventuale pena.

Tipologie di ravvedimento operoso

Esistono diverse tipologie di ravvedimento operoso, in funzione del tempo trascorso tra la violazione di obblighi tributari e tale procedura:

  • il Ravvedimento Sprint si applica nel caso in cui il contribuente si accorga immediatamente dell’errore o dell’omissione e provveda alla regolarizzazione entro il termine di 14 giorni dalla scadenza del tributo. In questo caso la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo; poiché in tal caso il ravvedimento rientra comunque nel primo scaglione del ravvedimento c.d. “breve”.
  • il Ravvedimento Breve si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del tributo.
  • il Ravvedimento Trimestrale si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale.
  • il Ravvedimento Annuale si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
  • il Ravvedimento Biennale si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento operoso si perfeziona solo al momento del pagamento del tributo dovuto, con la sanzione e gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino a quello in cui il saldo viene effettivamente eseguito.

Se il ravvedimento, o meglio lo scaglione di ravvedimento, scade in un sabato o giorno festivo, il pagamento si considera tempestivo se effettuato nel primo giorno utile.

Se il calcolo del dovuto non può essere effettuato in autoliquidazione (ipotesi residuale), il contribuente deve rivolgersi all’ufficio competente che dovrà provvedere alle operazioni di liquidazione del tributo. Affinché il ravvedimento sia valido, in questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

Ravvedimento operoso: sanzioni e interessi

La sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso è pari a:

  • 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
  • 1/6 del minimo nel caso in cui il ravvedimento avvenga oltre il limite per la presentazione della dichiarazione successiva per la stessa imposta;
  • 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

Ecco la tabella analitica con termini e misura della sanzione applicabile alla luce della riforma che ha variato la misura delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2016:

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione applicabile
Ravvedimento breve Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1/9 del minimo
Ravvedimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 1/8 del minimo
Ravvedimento oltre l’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo 1/7 del minimo
Ravvedimento oltre i due anni Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo
Ravvedimento post contestazione Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate 1/5 del minimo

Calcolo del ravvedimento operoso

Per comprendere pienamente come si calcola il ravvedimento operoso occorre considerare quindi più fattori:

  • l’importo dell’imposta non versata,
  • la misura delle sanzioni,
  • il tasso di interesse.

Mentre il tasso di interesse del ravvedimento operoso è fisso e corrisponde al tasso legale vigente nel periodo d’imposta cui il tributo si riferisce, la misura della sanzione varia a seconda del ritardo con cui il contribuente si ravvede.

Per il calcolo del ravvedimento operoso e per capire in che misura occorre pagare sanzioni e interessi per i versamenti in ritardo, è quindi necessario conoscere i valori riportati nella tabella di seguito.

Esempio di calcolo del ravvedimento operoso

Come si calcola, quindi, il ravvedimento operoso? Per procedere al calcolo del ravvedimento operoso occorre innanzitutto possedere due dati fondamentali:

  • importo dell’imposta originariamente non pagata;
  • scadenza originaria dell’imposta non pagata.

Ecco un esempio per comprendere come si calcola il ravvedimento operoso.

Poniamo il caso in cui il contribuente debba pagare un’imposta di 100 euro in scadenza il 16 dicembre; per dimenticanza, il contribuente si accorge soltanto il 26 dicembre di non aver pagato l’imposta e contestualmente decide di pagare quanto dovuto.

La sanzione sarebbe pari in via ordinaria a 30 euro (30% di 100); tuttavia, considerando che il pagamento avviene dopo soli 10 giorni di ritardo la sanzione verrà ridotta come segue:

  • riduzione alla metà poiché il pagamento è avvenuto entro 90 giorni, quindi da 30 euro si passa a 15;
  • riduzione di 1/15 poiché il pagamento è avvenuto entro 15 giorni, quindi da 15 euro si passa ad 1 euro.

A questo punto abbiamo applicato l’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 ma ci rimane la possibilità di fruire di ulteriori riduzioni grazie all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 (probabilmente la confusione teorica sul ravvedimento sprint nasce proprio qui).

Di conseguenza, applicando a questo punto il ravvedimento operoso la sanzione potrà essere ulteriormente ridotta ad 1/10 del minimo, quindi da 1 euro a 0,1 centesimo di euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 472/1997).

Ravvedimento operoso sui tributi locali

In passato per i tributi locali, come Imu e Tari le possibilità di ricorso al ravvedimento operoso erano limitate.
La regolarizzazione spontanea in questo caso era consentita entro i limiti temporali di un anno. Trascorso tale termine il contribuente per regolarizzare la posizione avrebbe dovuto attendere l’avviso di accertamento con l’applicazione di sanzioni in misura piena.
Per eventuali «proroghe» si poteva far riferimento al regolamento adottato dal Consiglio comunale.

Con l’art. 10-bis del decreto legge 124/2019 (c.d. “collegato fiscale alla legge di bilancio 2020”) tali differenze sono state superate e di conseguenza si applicano le stesse regole e gli stessi limiti temporali anche per la regolarizzazione con ravvedimento operoso dei tributi locali.

Come funziona il ravvedimento sprint?

Spesso ci si imbatte in un autentico equivoco fiscale noto comunemente come “ravvedimento sprint” ovvero la possibilità di ravvedere in modo molto conveniente entro 14 giorni dalla scadenza considerata. Precisiamo quindi un aspetto importante: il ravvedimento sprint non esiste.

Si tratta però di un equivoco in quanto la norma che consente di ridurre ulteriormente le sanzioni in capo al contribuente è un’altra ovvero l’articolo 13 comma 1 del D. Lgs. 471/1997 che prevede quanto segue:

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

Di conseguenza, la norma in oggetto prevede un’ulteriore riduzione della sanzione ordinaria (30%) secondo le seguenti modalità:

  • riduzione della metà dell’importo ordinario se gli errori e le omissioni dei versamenti vengono corretti nel termine di 90 giorni;
  • ulteriore riduzione di 1/15 se la correzione avviene entro 15 giorni.

Su questi valori si potrà “eventualmente” applicare il ravvedimento operoso.

Come effettuare il pagamento per il ravvedimento operoso

Dal punto di vista pratico per il ravvedimento operoso avente ad oggetto regolarizzazione di imposte sui redditi, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, Irap, Iva e imposta sugli intrattenimenti, si usa il modello F24.

Per tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili deve essere utilizzato il modello F24 Elide. Infine, per il versamento dell’imposta di registro e altre imposte indirette si utilizza il modello F23.
Ricordiamo che i soggetti titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento con il modello F24 esclusivamente per via telematica.

Codici tributo per il ravvedimento operoso

Per effettuare il pagamento il contribuente può utilizzare i seguenti codici tributo. Invitiamo comunque i lettori a verificare eventuali modifiche successive.

Codice tributoDescrizione tributo
4001 saldo Irpef
4033 acconto prima rata Irpef
4034 Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irpef
1989 Interessi da ravvedimento Irpef
8901 Sanzione pecuniaria Irpef
3801 Addizionale regionale all’Irpef
1994 Interessi da ravvedimento addizionale regionale all’Irpef
8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef
3843 Saldo addizionale comunale all’Irpef
1998 Interessi da ravvedimento addizionale comunale all’Irpef
8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef
2001 Acconto prima rata Ires
2002 Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Ires
2003 Saldo Ires
1990 Interessi da ravvedimento Ires
8918 Sanzione pecuniaria Ires
6001 Versamento Iva mensile - gennaio
6002 Versamento Iva mensile - febbraio
6003 Versamento Iva mensile - marzo
6004 Versamento Iva mensile - aprile
6005 Versamento Iva mensile – maggio
6006 Versamento Iva mensile – giugno
6007 Versamento Iva mensile – luglio
6008 Versamento Iva mensile – agosto
6009 Versamento Iva mensile – settembre
6010 Versamento Iva mensile – ottobre
6011 Versamento Iva mensile – novembre
6012 Versamento Iva mensile – dicembre
6031 Versamento Iva trimestrale - I trimestre
6032 Versamento Iva trimestrale – II trimestre
6033 Versamento Iva trimestrale – III trimestre
6034 Versamento Iva trimestrale – IV trimestre
6035 Versamento Iva trimestrale - Versamento Iva - acconto
1991 Interessi da ravvedimento su tributi Iva
8904 Sanzione pecuniaria Iva
3800 Saldo Irap
3812 Acconto prima rata Irap
3813 Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irap
1993 Interessi da ravvedimento Irap
8907 Sanzione pecuniaria Irap
3912 Imu su abitazione principale e relative pertinenze – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3913 Imu su fabbricati rurali ad uso strumentale – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3914 Imu su terreni – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3915 Imu su terreni – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3916 Imu su aree fabbricabili – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3917 Imu su aree fabbricabili – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3918 Imu su altri fabbricati – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3919 Imu su altri fabbricati – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3958 Tasi su abitazione principale e relative pertinenze
3959 Tasi su fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 Tasi su aree fabbricabili
3961 Tasi su altri fabbricati
3962 Interessi su Tasi
3963 Sanzione pecuniaria Tasi
1500 Prima registrazione contratto di locazione
1501 Annualità successive contratto di locazione
1502 Cessione contratto di locazione
1503 Risoluzione contratto di locazione
1504 Proroga contratto di locazione
1509 Sanzione pecuniaria imposta di registro sulle locazioni
1510 Interessi su imposta di registro sulle locazioni
109T Imposta di registro
671T Sanzione pecuniaria imposta di registro
731T Interessi su imposta di registro
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