Quali reati vanno in prescrizione e dopo quanto tempo

Ilena D’Errico

22 Febbraio 2024 - 00:21

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Ecco cosa c’è da sapere sulla prescrizione penale: dopo quanto tempo si prescrivono i reati e quali vanno in prescrizione.

Quali reati vanno in prescrizione e dopo quanto tempo

La prescrizione è una causa di estinzione del reato, questo significa che dopo un certo periodo di tempo l’autore non potrà essere processato né tantomeno incriminato. La prescrizione penale è spesso disprezzata dai non addetti ai lavori, perché può apparire come una scappatoia che lascia i criminali impuniti.

Bisogna però sapere che la prescrizione penale assolve ad alcune funzioni fondamentali del nostro ordinamento, contribuendo a garantire la certezza della pena nonché l’equità del processo. È infatti difficile immaginare di potersi difendere da un’accusa dopo molti anni, così come peraltro sarebbe anche difficile sostenere l’accusa stessa.

Oltretutto, l’accusa distanziata di molti anni dopo l’accadimento del fatto implica che il soggetto in questione non è stato attenzionato per altre ragioni (presumibilmente non ha commesso altri reati) e dunque il processo non assolverebbe ad alcuna esigenza pubblica. È pur vero che ci sono reati moralmente considerati gravissimi, dunque anche comprendendo le ragioni della prescrizione è facile chiedersi se tutti i reati si prescrivono e soprattutto dopo quanto tempo. Diamo una risposta a queste domande.

Quali reati si prescrivono?

La prescrizione dei reati è regolamentata dall’articolo 157 del Codice penale, che ne definisce modalità, tempistiche e decorrenza. Questo articolo non cita tutti i reati che si prescrivono, limitandosi a escludere la possibilità di prescrizione per i reati per cui la legge prevede la condanna all’ergastolo, anche se come effetto dell’applicazione delle circostanze aggravanti.

Tra i reati che non si prescrivono mai si trovano quindi:

  • L’omicidio aggravato;
  • la strage, se cagiona la morte di una o più persone;
  • il sequestro di persona da cui deriva la morte del sequestrato;
  • l’attentato alla vita del Presidente della Repubblica;
  • l’attentato per finalità terroristiche o di sovversione se provoca la morte di una o più persone;
  • l’aver causato un’epidemia con la diffusione di agenti patogeni, provocando la morte di almeno una persona.

Questi reati e in genere tutti quelli che prevedono in astratto la condanna all’ergastolo (ovviamente non è possibile conoscere in anticipo quale pena sarà applicata) non si prescrivono mai. Può sembrare che ciò sia dovuto alla loro particolare gravità, ma in realtà l’associazione con la loro rilevanza è indiretta. Tutto dipende dalle tempistiche di prescrizione.

Dopo quanto tempo si prescrivono i reati

Secondo la legge italiana, il tempo di prescrizione di un reato equivale al massimo della pena prevista dalla legge, con un minimo di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni. Nei casi in cui la legge prevede alternativamente la pena detentiva e pecuniaria, si considera la prima per il calcolo della prescrizione. I reati per i quali è possibile la condanna all’ergastolo non si prescrivono, quindi, perché la pena massima è tecnicamente infinita.

Ovviamente la lunghezza della pena massima dipende dalla gravità del reato e dalla sua rilevanza per l’interesse pubblico, dunque c’è comunque una correlazione in questo senso. Vediamo qualche esempio per chiarire meglio questo concetto.

Per il reato di rapina la legge prevede una pena detentiva da 5 a 10 anni, dunque questo reato si prescrive in 10 anni. Per il furto, invece, la pena va da 6 mesi a 3 anni (nell’ipotesi meno grave), ma la legge prevede che la prescrizione minima dei delitti sia di 6 anni, dunque il furto si prescrive in 6 anni. Anche la diffamazione, con pena massima di 1 anno, si prescrive in 6 anni per lo stesso motivo.

Questa regola generale si applica alla maggior parte dei reati, ma esistono delle eccezioni in cui i termini di prescrizione sono raddoppiati.

Quando i tempi di prescrizione aumentano

Il nostro ordinamento include reati molto gravi e moralmente deprecabili che però non contemplano come pena massima l’ergastolo e dunque vanno incontro a prescrizione. Per tenere conto di queste ragioni, la legge prevede che il tempo di prescrizione (corrispondente alla pena massima) sia raddoppiato per alcuni delitti, tra cui:

  • i maltrattamenti in famiglia si prescrivono in 14 anni se non vi sono aggravanti;
  • la violenza sessuale si prescrive in 24 anni.

Da quando decorre la prescrizione penale

La prescrizione decorre dal momento in cui viene commesso il fatto, indipendentemente dalla conoscenza della vittima. Quando si tratta di un reato tentato la prescrizione comincia a decorrere dall’avvenuto tentativo e per il reato permanente dal momento di cessazione dell’attività. Allo stesso tempo, per alcuni delitti contro i minori la prescrizione inizia a decorrere dal compimento dei 18 anni della vittima, a meno che sia stata precedentemente intrapresa un’azione legale. Un esempio è il reato di atti sessuali con minore.

Interruzione, sospensione e rinuncia

Esistono numerose cause interruttive della prescrizione, a partire dalle quali i termini di prescrizione dei reati decorrono da capo. A titolo esemplificativo si citano la richiesta di rinvio a giudizio, l’ordinanza di giudizio abbreviato, la convalida del fermo, il decreto che fissa l’udienza preliminare. La data del compimento dell’attività segna il decorrere di un nuovo termine di prescrizione, uguale come tempistiche al primo, ma che ricomincia da zero.

Cosa ancora diversa è la sospensione della prescrizione: questa rappresenta una parentesi - non una vera e propria interruzione - del decorso dei termini. La sospensione della prescrizione si ha in queste ipotesi tassative:

  • la questione viene spostata in un altro giudizio;
  • impedimento delle parti e dei difensori;
  • rogatorie all’estero;
  • dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data in cui diventa esecutiva.

Dopo la sospensione, la prescrizione inizia a decorrere riprendendo il calcolo originario e non partendo da capo come avviene per l’interruzione. Infine, ognuno ha diritto a rinunciare alla prescrizione, cosa fondamentale per chi desidera provare in giudizio la propria innocenza (soprattutto se si tratta di personaggi pubblici).

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