Prevenzione dei rischi sul lavoro: cos’è, come funziona e a chi compete

Claudio Garau

5 Marzo 2022 - 09:00

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La prevenzione dei rischi sul lavoro è materia che si ricollega alla serie di obblighi che l’azienda è tenuta a rispettare nei confronti dei lavoratori. Ecco cosa è opportuno ricordare in proposito.

Prevenzione dei rischi sul lavoro: cos’è, come funziona e a chi compete

Nel quadro degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro vi è quello relativo alla garanzia della sicurezza sul luogo di lavoro. Anzi per legge l’azienda è tenuta ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie a ridurre i rischi per coloro che lavorano al suo interno.

Di seguito intendiamo occuparci di un argomento delicato e al contempo fondamentale allo svolgimento del rapporto di lavoro, in conformità alle norme di tutela della salute. Come funziona la prevenzione dei rischi sul lavoro? E a chi compete? Ecco i dettagli.

Prevenzione dei rischi sul lavoro: il contesto di riferimento

Laddove si parli di sicurezza sul lavoro ci si riferisce alla serie di strumenti che devono essere sfruttati in ambito aziendale per prevenire o comunque ridurre i rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Detti rischi sono da intendersi strettamente legati all’ambiente di lavoro e al compimento della prestazione di lavoro.

D’altronde, vero è che non poche attività di lavoro possono esporre il dipendente a pericoli per la salute e la sicurezza. Ecco perché il datore di lavoro o azienda è tenuta a mettere in atto tutte le misure di prevenzione, considerate necessarie, sulla scorta della migliore scienza del momento. Si tratta del cd. obbligo di sicurezza, di cui si trova traccia all’art. 2087 del Codice Civile, relativo alla tutela delle condizioni di lavoro. Non solo. Il datore deve altresì assicurare i lavoratori contro il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali presso l’Inail.

Non vi sono particolari dubbi. La legge vigente impone all’azienda di scegliere le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi per la salute dei lavoratori, mentre si trovano sul luogo di lavoro.

Da notare che, in linea generale, il sistema di prevenzione deve ritenersi così suddiviso:

  • fase di valutazione dei rischi a cui sono esposti i dipendenti;
  • fase in cui vengono sono individuati e installati i sistemi di sicurezza necessari, idonei a contenere i rischi;
  • fase in cui i lavoratori sono informati e formati ad un opportuno uso di questi strumenti di sicurezza.

Prevenzione dei rischi sul lavoro: il d. lgs. n. 81 del 2008

Il sistema di norme di riferimento per ciò che attiene alla prevenzione dei rischi sul lavoro è oggi costituito dal d. lgs n. 81 del 2008, sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Si tratta di un provvedimento che, peraltro, ha sostituito la precedente fonte in materia, ossia il d. lgs. n. 626 del 1994.

Il decreto del 2008 indica che il datore di lavoro è tenuto ad eliminare le fonti di rischio, correlate allo svolgimento di una certa attività lavorativa all’interno di un determinato luogo di lavoro.

In particolare, le azioni di prevenzione devono essere adeguate a ciascuna realtà sulla quale intervengono, peraltro coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori.

La normativa in oggetto contiene regole ad hoc, relative alle tre fasi del sistema di prevenzione sopra citato, ossia valutazione dei rischi, adozione delle misure di sicurezza e informazione e formazione dei lavoratori.

La legge individua nel datore di lavoro il maggiore responsabile della salute e della sicurezza dei dipendenti. L’obbligo di sicurezza, infatti, impone all’azienda di individuare ogni misura considerata opportuna a ridurre i rischi per i dipendenti.

Prevenzione dei rischi sul lavoro: come funziona in concreto? Il documento di valutazione dei rischi

In tema di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, non possiamo non ricordare l’importanza del documento di valutazione dei rischi (DVR). Detto documento:

  • permette di rintracciare i rischi in azienda per la salute e la sicurezza di chi lavora al suo interno:
  • consente dunque di scegliere le misure di sicurezza più adatte a prevenire i rischi individuati.

Nello specifico, il datore di lavoro deve prendere in considerazione la sussistenza dei seguenti possibili pericoli:

  • rischi ordinari, vale a dire i rischi tipici di una certa area professionale nella quale il dipendente è occupato;
  • rischi specifici, ossia i rischi propri del particolare contesto in cui l’attività di lavoro è compiuta;
  • rischi da interferenza, ovvero i pericoli che derivano dal compimento di una certa attività in un particolare contesto o luogo in cui l’attività stessa va ad interferire con distinte e differenti attività, svolte nell’identico settore.

Prevenzione dei rischi sul lavoro: misure di sicurezza, formazione, medico competente

Non solo. Onde prevenire il rischio, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di sicurezza collettive ed individuali:

  • le misure collettive consistono, ad esempio, nella realizzazione di infrastrutture che riducono i rischi. Per protezione collettiva altresì si intende quell’insieme di misure tecniche, che servono a tutelare le persone contro la caduta dall’alto, al di là del loro equipaggiamento e del loro comportamento. Ne fanno parte ponteggi; parapetti; griglie antisfondamento; protezioni laterali; reti di sicurezza. Si tratta insomma di tutti gli strumenti che mirano ad eliminare un certo rischio per tutti i lavoratori, escludendolo alla fonte.
  • le misure individuali si concretizzano invece nella fornitura al lavoratore dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) come ad es. guanti, caschi, scarpe anti-infortunistiche e così via. Si tratta delle attrezzature da indossare da parte del lavoratore, nella finalità di tutelarlo contro uno o più rischi alla sicurezza o alla salute durante la prestazione di lavoro.

Utile notare che le norme di legge vigenti dispongono che quando è possibile individuare uno strumento di protezione collettiva che elimina il rischio, il datore di lavoro è obbligato a preferire detta soluzione all’uso di strumenti di protezione individuale.

Come sopra accennato, rientra nell’adempimento dell’obbligo di prevenzione del rischio, anche l’attività di formazione dei lavoratori in tema di sicurezza. La formazione - aggiornata e periodica - in verità si rivolge anche ai dirigenti e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in modo che tutti coloro che sono occupati a vario titolo all’interno dell’azienda, siano consapevoli dei pericoli connessi all’esercizio dell’attività.

Ai lavoratori dovranno essere date informazioni relative - ad esempio - alle procedure che attengono al primo soccorso, alle misure antincendio, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e sui nominativi dei lavoratori tenuti ad applicare le misure di primo soccorso e di protezione incendi.

E, nell’ambito delle misure di prevenzione del rischio, non possiamo non menzionare anche la sorveglianza sanitaria. Infatti, il medico competente visita i lavoratori per accertare la loro idoneità fisica al compimento delle mansioni specifiche e per le quali sono stati assunti. Per questa via, si può prevenire il rischio per la salute del lavoratore, che potrebbe essere determinato dallo svolgimento di attività incompatibili con il proprio stato fisico.

Prevenzione dei rischi sul lavoro: che succede in caso di inadempimento dell’obbligo?

Legittimo chiedersi quali sono le conseguenze che scattano laddove il datore di lavoro non adotti tutte le misure di prevenzione del rischio opportune per il contesto. In questi casi, il lavoratore è esposto ad un alto pericolo e può subire un infortunio sul lavoro o patire una malattia professionale.

Ebbene, in circostanze come queste, il dipendente può tutelarsi nei modi seguenti:

  • richiesta all’Inail di versare le prestazioni economiche e sanitarie previste al verificarsi di questi eventi;
  • richiesta al datore di lavoro del risarcimento del danno, in quanto l’azienda non ha rispettato l’obbligo contrattuale relativo alla tutela della sicurezza e si è rivelata dunque inadempiente.

Infine, se l’infortunio o la malattia professionale comportano lesioni o addirittura la morte del lavoratore, il datore di lavoro rischia conseguenze anche a livello penale.

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