Prescrizione evasione fiscale: come funziona?

Vincenzo Delli Priscoli

12/05/2021

15/02/2023 - 15:24

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Il trascorrere di un certo periodo di tempo fa sì che anche i reati di natura tributaria non siano più punibili per il decorso dei termini di prescrizione.

Prescrizione evasione fiscale: come funziona?

Il reato di evasione fiscale va in prescrizione? Come funziona?
Un contribuente che non versa allo Stato quanto dovuto sulla base della propria capacità contributiva, come previsto dall’articolo 53 della Costituzione, oltre a commettere una violazione tributaria, punibile con una sanzione amministrativa di natura economica, al ricorrere di determinati presupposti può incorrere anche in una fattispecie penalmente rilevante, dovendosi dunque difendere non solo in sede tributaria, ma anche in sede penale.

I reati tributari, regolati dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 sono stati oggetto di riforma negli ultimi anni. Vediamo com’è cambiata la loro disciplina, in particolar modo con riferimento ai termini di prescrizione.

L’evasione fiscale è un reato?

Nel gergo giornalistico e massmediatico si tende a considerare l’evasione fiscale come un reato specifico, consistente nella condotta del mancato versamento delle tasse dovute, arrecando un danno all’Erario.

In realtà, l’evasione fiscale non si riferisce ad un comportamento specifico penalmente rilevante, bensì racchiude tutte le condotte che violano gli obblighi di natura tributaria nei confronti dell’Erario.

Peraltro, gli importi non versati a titolo di imposte e tasse devono essere di una certa rilevanza per far scattare la condotta penalmente rilevante.

Ad esempio, per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall’articolo 10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, è stabilito che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000,00 euro.


Dunque, non versare l’Iva per un importo inferiore a 250.000,00 euro produce conseguenze esclusivamente di tipo tributario, con la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Agenzia delle Entrate; invece, non versare l’Iva per un importo superiore a 250.000,00 euro, oltre alla sanzione amministrativa tributaria, comporta anche una responsabilità di natura penale.

Come funziona la prescrizione dei reati tributari

La prescrizione è una causa di estinzione del reato. Dunque, una condotta penalmente rilevante non può più essere punita se trascorre un certo periodo di tempo dalla data della sua commissione. Al compimento della prescrizione il reato tributario si considera estinto e non più perseguibile.

Per determinare il tempo di prescrizione di un reato si deve tener conto della pena massima stabilita dalla legge per il reato, con un minimo per i delitti comunque non inferiore a sei anni.

Di recente, con la Legge di Bilancio 2020, per diversi reati tributari è stata innalzata la pena massima stabilita da 6 a 8 anni.
Da tale aumento di pena massima deriva inevitabilmente l’allungamento della prescrizione.

Dunque, per i seguenti reati il termine di prescrizione passa da 6 a 8 anni dal momento in cui il reato si intende consumato:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • dichiarazione infedele;
  • omessa dichiarazione;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili.

Il momento di consumazione cambia a seconda del reato.
Ad esempio, i reati in materia di dichiarazione si intendono consumati all’atto della presentazione della dichiarazione, mentre i reati di distruzione di documenti contabili si intendono consumati all’atto dell’eliminazione della documentazione.

Per i seguenti reati tributari, invece, il termine di prescrizione rimane di 6 anni:

  • omesso versamento di ritenute certificate;
  • omesso versamento di Iva,
  • indebita compensazione;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato anche il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione per i reati continuati di natura tributaria, ossia quelli commessi da un soggetto con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso.

Per tali reati la prescrizione non comincia più a decorrere nel momento in cui l’evasore commette ogni singola violazione tributaria, ma da quello in cui si interrompe la continuazione della condotta.
Dunque, anche per questi reati, come ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, sarà più difficile invocare l’intervenuta prescrizione.

La prescrizione per evasione fiscale si può interrompere?

Un altro importante elemento da considerare quando si parla di prescrizione riguarda l’interruzione della stessa, ossia di quegli eventi, disciplinati dal codice penale, al cui verificarsi si interrompono i termini vigenti della prescrizione e fanno ripartire nuovamente da capo il conteggio dei termini di prescrizione.

Ai sensi dell’art. 160 del codice penale, interrompono i termini di prescrizione:

  • l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto;
  • l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria;
  • l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
  • il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto di fissazione della udienza preliminare;
  • l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
  • il decreto che dispone il giudizio immediato;
  • il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Inoltre, se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi.

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