Perde il green pass chi salta la seconda dose del vaccino?

Giorgia Bonamoneta

20/08/2021

21/08/2021 - 10:10

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Sono poche le persone che non effettuano la seconda dose dopo aver già fatto la prima, ma nel caso di mancata conclusione del ciclo di vaccinazione cosa succede al proprio green pass?

Perde il green pass chi salta la seconda dose del vaccino?

Come ottenere il green pass non è più un mistero, sappiamo da mesi infatti che occorre effettuare un tampone (rapido o molecolare) con esito negativo (valido per 48 ore), essere guariti dal Covid-19 da almeno 6 mesi o fare il vaccino, basta anche una sola dose.

Nelle scorse puntate sulla situazione “Covid-19 e green pass” abbiamo trattato il caso dell’errore nascosto nell’applicazione VerificaC19 e dell’impossibilità di mettere in pausa o revocare il green pass anche in caso di positività (o di certificazione falsa purtroppo).

I dubbi sul green pass continuano ad accumularsi, complice sicuramente una narrazione poco trasparente e chiara dei procedimenti. Per esempio: si perde il green pass se non si effettua la seconda dose del vaccino?

Perdere la certificazione verde: quando e perché

Nell’introduzione abbiamo ricordare un articolo di qualche giorno fa nel quale si palesavano i problemi relativi all’applicazione VerificaC19. Secondo l’indagine di Matteo Flora, svolta direttamente sulle righe del codice dell’applicazione, non esisterebbe un modo per attuare la sospensione o la revoca del green pass, né in caso di falsificazione (come nel caso del green pass pubblicato dalla Regione Toscana) né in caso di positività al SARS-CoV-2.

Il modo per perdere la certificazione verde è uno soltanto: non effettuare la seconda dose di vaccino (nel caso questa sia prevista). Funziona in maniera piuttosto semplice: le certificazioni verdi che vengono emesse in seguito al vaccino sono come il certificato di un medico e quindi hanno una scadenza.

La prima dose di vaccino garantisce una certificazione valida fino all’inoculazione della seconda dose. Per verificare questa semplice evidenza basta:

  • apre l’app Immuni
  • entra nella sezione “EU Digital Covid Certificate”
  • cliccare su “più dettagli”

Tra le prime informazioni si trova quella sulla validità dell’EU Digital Covid Certificate, che nel caso della prima dose segnerà: “Certificazione valida fino alla prossima dose”. Mentre in caso di avvenuta seconda dose si potrà leggere: “Certificazione valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell’ultima somministrazione”.

Quindi in caso si saltasse la seconda dose di vaccino, e non per motivi di salute, si perde automaticamente il green pass.

Seconda dose rimandata o non inoculata per motivi di salute

Cosa succede invece se si è impossibilitati dall’effettuare la seconda dose? Nel caso in cui non si può effettuare la seconda dose per motivi di salute e ricovero ospedaliero, si può presentare un’esenzione.

A confermarlo è una circolare del Ministero della Salute che dispone la possibilità di una certificazione alternativaai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid.19”.

Quindi in caso di comprovate condizioni cliniche che controindichino in maniera permanente o temporanea l’inoculazione del vaccino, si otterrà un green pass alternativo valido però solo fino al 30 settembre 2021 (almeno per quanto deciso dalle attuali norme). Questo sarà rilasciato direttamente dal proprio medico curante o pediatra, oppure dai medici del Servizio vaccinale e dagli Enti dei servizi sanitari regionali.

Un certificato di esenzione deve contiene i dati sotto riportati, esclusi altri dati sensibili come la motivazione clinica dell’esenzione:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
    consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23
    luglio 2021, n 105”;
  • la data di fine di validità della certificazione al massimo fino al 30 settembre 2021;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in
    cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Anche in caso di esenzione il soggetto deve continuare a rispettare, forse con un occhio di riguardo in più, le normative di uso della mascherina e distanziamento sociale previste dal Decreto Covid-19.

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