Pensioni: cumulabilità Quota 100 con reddito lavoro autonomo medici. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

23/06/2020

12/04/2021 - 17:58

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Pensioni: cumulabilità possibile tra Quota 100 con reddito da lavoro autonomo e senza limiti in deroga alla normativa vigente per medici e personale sanitario. Vediamo le istruzioni INPS in materia fornite con la circolare n.74/2020 sulla comunicazione da inviare all’Istituto.

Pensioni: cumulabilità Quota 100 con reddito lavoro autonomo medici. Istruzioni INPS

Per le pensioni arriva la cumulabilità di Quota 1.000 con reddito da lavoro autonomo senza i limiti finora stabiliti, ma solo per i medici e il personale sanitario impegnato nell’emergenza COVID-19 e assunto per l’occasione.

Una deroga a quanto previsto dal’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in merito al divieto di cumulo tra la prestazione di pensione anticipata Quota 100 con il reddito da lavoro autonomo o con quello occasionale al di sopra dei 5.000 euro lordi annui.

La deroga in questo caso, come specifica la circolare INPS n.74 del 22 giugno 2020, con la cumulabilità possibile tra reddito da lavoro autonomo e pensione con Quota 100 riguarda i dirigenti medici, veterinari e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il riferimento è a coloro cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all’emergenza da COVID-19 secondo quanto stabilito dal decreto Cura Italia convertito nella legge n.24/2020 come anche da altre disposizioni in materia.

INPS con la circolare n.74 dà indicazioni che vanno a modificare il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 41 del 2020. Vediamo quindi quali sono le indicazioni di INPS nella circolare n.74 2020 sulla cumulabilità delle pensioni di Quota 100 con il reddito da lavoro autonomo.

Pensioni: cumulabilità Quota 100 con reddito lavoro autonomo

In merito alle pensioni INPS con la circolare n.74 fornisce le indicazioni normative e procedurali sulla cumulabilità di Quota 100 con reddito da lavoro autonomo anche occasionale superiore ai 5.000 euro lordi annui.

INPS nella circolare fornisce chiarimenti sull’impianto normativo in materia prima con il decreto del 9 marzo, poi con il successivo decreto Cura Italia e l’articolo 2-bis (comma 5 in particolare) convertito nella legge n.27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 e che amplia anche la platea di beneficiari.

Nel dettaglio comunica INPS che la circolare n.74/2020, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce istruzioni relative alle misure introdotte con la conversione del Cura Italia in materia di cumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi derivanti dagli ulteriori incarichi conferiti e connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 2-bis, comma 5 suddetto stabilisce quanto segue:

“Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano […] possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, […] nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. […] Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

L’articolo 14 comma 3 del decreto che ha introdotto Quota 100 stabilisce infatti che la pensione anticipata non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui.

Specifica INPS che l’incumulabilità di Quota 100 con il reddito di lavoro autonomo per il personale medico in pensione, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non trova applicazione come anche i limiti stabiliti. Questa regola però vale solo per l’attività lavorativa prevista dal citato articolo 2-bis, comma 5, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020).

Pensioni con Quota 100 e lavoro autonomo: comunicazione a INPS

Ovviamente per il personale medico e sanitario in pensione con Quota 100 per il quale vige la possibilità, limitata nel tempo, di cumulo con il lavoro autonomo in emergenza COVID la circolare INPS stabilisce anche delle regole per la comunicazione all’Isituto stesso.

INPS specifica che per garantire l’erogazione delle pensioni Quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti sulla base del comma 5 di cui abbiamo detto per far fronte all’emergenza sanitaria, gli interessati devono darne comunicazione alla struttura territorialmente competente.

Devono farlo inviando la stessa agli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle stesse strutture in cui dichiarano di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da COVID-19, e in cui indicano la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria (al momento ancora fissato al 31 luglio 2020), gli interessati dovranno integrare la comunicazione inviata allegando il modello “AP139”.

Del modulo particolare attenzione va prestata alla sezione 4 da compilare dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù della deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa. Non solo va allegata anche la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.

INPS specifica che in merito alla cumulabilità delle pensioni con Quota 100 e il reddito da lavoro autonomo, il modulo “AP139” è disponibile sul sito dell’Istituto e raggiungibile seguendo il percorso:

Circolare INPS n.74 del 22-06-2020
Cumulabilità delle pensioni Quota 100 dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-sanitari con i redditi da lavoro autonomo.

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