Pensione gestione separata INPS: calcolo dei periodi contributivi

Francesco Oliva

22/11/2015

30/01/2016 - 16:04

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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 184/2015 con cui fornisce diversi chiarimenti in ordine al calcolo dei periodi contributivi presso la Gestione Separata INPS e utili ai fini della pensione.

Pensione gestione separata INPS: calcolo dei periodi contributivi

Per il calcolo dei periodi contributivi maturati presso la Gestione Separata INPS è possibile oggi avvalersi dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 184/2015 dell’INPS.
Con tale circolare vengono chiarite, in particolare, le facoltà di computo previste dall’articolo 3 del DM 282/1996.

Ecco un’analisi del calcolo dei periodi contributivi presso la Gestione Separata INPS e utili ai fini della pensione.

Pensione Gestione Separata INPS: destinatari della circolare INPS n. 184/2015

L’INPS è intervenuta con la circolare n. 184/2015 al fine di dare chiarimenti in ordine al calcolo dei periodi contributivi presso la Gestione Separata INPS e utili ai fini della pensione.
Si tratta, in particolare, di specificare meglio le facoltà di computo previste dall’articolo 3 del DM 282/1996.

Ecco chi sono i cittadini destinatari della norma in oggetto:

  • gli iscritti alla Gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella Gestione separata almeno un contributo mensile;
  • che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1° gennaio 1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.

Cosa dice l’articolo 3 del DM 282/1996?
La norma in questione dispone che «gli iscritti alla Gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della Gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995»

Gestione Separata INPS, facoltà di computo: modalità di esercizio

Il computo di cui all’articolo 3 del DM 282/1996 è una facoltà che la normativa previdenziale concede ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS che ne fanno richiesta al momento di presentazione della domanda di pensione.
Si tratta, dunque, di una facoltà che deve essere esercitata direttamente dal cittadino; in mancanza, le sedi INPS non saranno tenute ad applicare il calcolo in questione (più favorevole per il lavoratore in pensionamento).

Gestione Separata INPS, modalità di computo: condizioni richieste

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, l’esercizio della facoltà di computo per la pensione con la Gestione Separata INPS è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

I requisiti che l’INPS deve verificare sono:

  • anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995.
    A questo proposito occorre sottolineare che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995, occorre calcolare l’anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni indicate dall’art. 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico;
  • anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1° gennaio 1996. Anche in questo caso l’accertamento avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

Pensione Gestione separata INPS: quali sono i periodi computabili?

La facoltà di computo utile ai fini del calcolo della pensione nella Gestione separata INPS riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

Pensione Gestione Separata INPS: quali prestazioni possono essere richieste?

La facoltà di computo utile ai fini del calcolo della pensione nella Gestione separata INPS può tornare utile per la richiesta delle seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

Con l’esercizio della facoltà di computo l’assicurato ottiene un trattamento calcolato ed erogato secondo la normativa in materia di Gestione Separata INPS.

Pensione Gestione Separate INPS, facoltà di computo, ecco il file pdf con la circolare INPS n. 184/2015:

Circolare INPS n. 184/2015.pdf

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