Opzione donna: ecco quando ci sarà il primo pagamento. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

20/01/2021

03/06/2021 - 12:51

condividi

Per Opzione donna nel 2021 INPS fornisce istruzioni con il messaggio n° 217 del 19 gennaio e in particolare in merito alle varie decorrenze del trattamento.

Opzione donna: ecco quando ci sarà il primo pagamento. Istruzioni INPS

Per Opzione donna, prorogata dalla Legge di Bilancio 2021, INPS dà istruzioni su quando è previsto il primo pagamento ovvero la decorrenza del trattamento con il messaggio n°217 del 18 gennaio 2021.

Opzione donna, la pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti e autonome, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 per un altro anno.

In particolare la misura è riservata alle lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2020. INPS riepiloga quali sono i termini della proroga di Opzione donna, laddove la Legge di Bilancio stabilisce che le parole “31 dicembre 2019” siano sostituite con le parole 31 dicembre 2020 ed “entro il 29 febbraio 2020” sono sostituite da “entro il 28 febbraio 2021” per il comparto scuola e AFAM.

La decorrenza di Opzione donna, anche per il 2021, tiene conto quindi della finestra mobile prevista per questo trattamento. Vediamo nel dettaglio quali sono le istruzioni INPS.

Opzione donna: ecco quando ci sarà il pagamento

Il primo pagamento di Opzione donna per le lavoratrici che, avendo raggiunto i requisiti vogliono accedere al trattamento, è previsto non prima del prossimo 1° febbraio. Andiamo per gradi e vediamo cosa dice INPS nel suo messaggio su Opzione donna.

Ai fini della decorrenza del trattamento, specifica l’Istituto, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 vale a dire quelle che vengono definite finestre mobili.

Come specifica INPS, tenendo conto che la Legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, la decorrenza per Opzione donna, il pagamento della prestazione, non può essere anteriore:

  • al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria;
  • al 1° settembre 2021 e 1° novembre 2021 per il comparto scuola e AFAM.

INPS tuttavia chiarisce:

“Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.”

Cosa significa? L’espressione indica chiaramente che per Opzione donna opera il principio di cristallizzazione del diritto al trattamento se si sono raggiunti i requisiti, permettendo tuttavia alla lavoratrice di continuare a lavorare e a maturare contributi.

Opzione donna: requisiti e finestre mobili

Riepiloghiamo per Opzione donna quali sono i requisiti per accedere al trattamento e quali sono le finestre mobili, ovvero il periodo tra il raggiungimento dei requisiti e la decorrenza della pensione.

A Opzione donna possono accedere:

  • le lavoratrici dipendenti con 58 anni di età e 35 anni di contributi maturati;
  • le lavoratrici autonome con 59 anni di età e 35 anni di contributi maturati.

Il diritto alla decorrenza della pensione con Opzione donna viene acquisito superate le finestre mobili che sono:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.

Le domande per accedere a Opzione donna, come annuncia INPS nel suo messaggio che alleghiamo di seguito, possono essere inviate dal momento che il servizio online è stato aggiornato.

Messaggio numero 217 del 19-01-2021.pdf
Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO