Notifica PEC dopo le 21:00, incostituzionale il rinvio al giorno successivo

Simone Micocci

10 Aprile 2019 - 12:38

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Corte Costituzionale: le notifiche per mezzo di PEC si perfezionano nel preciso momento in cui il sistema telematico genera la ricevuta di accettazione, indipendentemente dall’orario.

Notifica PEC dopo le 21:00, incostituzionale il rinvio al giorno successivo

Importanti novità per l’orario di notifica PEC: la Corte Costituzionale con la sentenza n°75 pubblicata il 9 aprile 2019 ha dichiarato incostituzionale il differimento dell’efficacia della notifica telematica effettuata dopo le 21:00, come disposto dal Decreto Crescita (DL 179/2012).

Questa importante sentenza della Corte Costituzionale interesserà particolarmente gli avvocati, visto che riguarda quelle notifiche a mezzo PEC (posta elettronica certificata) senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario.

Nel dettaglio, secondo i giudici della consulta va perfezionata immediatamente anche la PEC notificata dopo le 21:00 ed entro le 24:00 nonostante il DL Crescita preveda in tal caso il differimento dell’efficacia al giorno successivo.

Orario notifica a mezzo PEC: cosa stabilisce il DL Crescita 2012

L’articolo 147 del Codice di procedura civile impedisce agli avvocati di effettuare notifica di atti a mezzo dell’ufficiale giudiziario prima delle 7:00 di mattina ed oltre le 9:00 di sera.

Questa disposizione vale integralmente, come disposto dall’articolo 16-septies del DL 179/2012 - anche per le notifiche effettuate, anziché tramite l’ufficiale giudiziario, per mezzo di PEC. In tal caso, per le notifiche in proprio dell’avvocato vale il principio per cui qualora queste abbiano ricevuta di consegna successiva alle 21:00 si considerano perfezionate alle ore 07:00 del giorno successivo.

Per qualsiasi comunicazione effettuata non tramite la consegna del documento cartaceo ma per mezzo di PEC, quindi, vige il divieto di notifica tra le 21,01 e le 6,59; la novità delle ultime ore, però, è che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa disposizione, stabilendo che in qualsiasi orario viene effettuata la notifica questa si considera immediatamente perfezionata.

Orario notifica a mezzo PEC: cosa ha stabilito la Corte Costituzionale

Ogni termine si considera scaduto dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno utile: ecco perché secondo la Corte Costituzionale non si può comprimere il diritto di difesa impedendo di sfruttare - quando possibile - tutto il tempo riconosciuto dalla Legge.

Il termine delle 21:00 per le notifiche materiali, infatti, è giustificato dall’impossibilità di tenere aperti gli uffici giudiziari per tutto il giorno; per le notifiche per mezzo di PEC, però, non ci sono problemi di questo tipo visto che il sistema in ogni caso consente le notifiche anche dopo le 21:00.

Perché quindi equiparare le notifiche “materiali” con quelle “telematiche”?

In realtà la disposizione introdotta con il DL Crescita del 2012 ha come obiettivo quello di tutelare il riposo del destinatario, consentendo a questo di non controllare la casella di posta elettronica certificata in tarda serata. Secondo i giudici della Corte di Appello di Milano - che ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale - e della Consulta, però, questo non giustifica il limite introdotto dal DL Crescita con il quale le notifiche con ricevuta di consegna successiva alle 21:00 si considerano perfezionate all’indomani.

Non è quindi possibile equiparare le notifiche telematiche con quelle cartacee; nel farlo, infatti, il legislatore ha violato il principio di uguaglianza sostanziale riconosciuto dall’articolo 3 della Costituzione, così come gli articoli 24 e 111 della legge fondamentale dello Stato concernenti il diritto del notificante di difendersi sfruttando l’intera giornata.

Quindi, i giudici hanno stabilito che le notifiche per mezzo di PEC, indipendentemente dall’orario, si perfezionano nel preciso momento in cui il sistema telematico genera la ricevuta di accettazione; anche quando questa viene effettuata tra le 21:00 e le 23:59, quindi, non è legittimo il differimento al giorno successivo.

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