Naspi: l’indennità di disoccupazione spetta durante gli arresti domiciliari?

Simone Micocci

21 Marzo 2022 - 11:19

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La Naspi non si sospende in caso di arresti domiciliari: lo ha stabilito la Corte costituzionale, con l’Inps che si è uniformata a riguardo.

Naspi: l’indennità di disoccupazione spetta durante gli arresti domiciliari?

Spettano le indennità di disoccupazione, come può essere la Naspi ma anche la Dis-coll, in caso di arresti domiciliari?

A intervenire sul tema è stata niente di meno che la Corte costituzionale, la quale ha dichiarato incostituzionale la prassi dell’Inps secondo cui il pagamento di tali prestazioni viene sospeso in caso di condanna ai domiciliari. Nel rispondere alla domanda in oggetto, ossia se la Naspi spetta anche in caso di arresti domiciliari, dobbiamo dunque tener conto degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, ai quali l’Inps si è uniformata con il messaggio 1197/2022.

Perché se fino a qualche mese fa la risposta sarebbe stata negativa, in quanto l’erogazione della Naspi sarebbe stata quantomeno sospesa in caso di arresti domiciliari, d’ora in avanti non sarà più così.

Naspi e altre indennità di disoccupazione in caso di domiciliari: la sentenza della Consulta

La Corte costituzionale, con la sentenza 137 del 2021, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, commi 58-63, della legge 92/2012 per la parte riguardante la sospensione di prestazioni assistenziali in tutti i casi di reclusione, anche quando - come nel caso dei domiciliari - la pena viene scontata con misure alternative al carcere.

In caso di sospensione, infatti, al condannato verrebbero tolti i mezzi sufficienti al proprio sostentamento, in quanto - a differenza del carcere - con i domiciliari questo dovrebbe comunque farsi carico di tutte le spese.

Lo stesso principio vale anche per altre prestazioni assistenziali, quali possono esserela pensione sociale, l’assegno sociale e gli assegni d’invalidità civile.

Naspi e altre indennità di disoccupazione spettano in caso di domiciliari?

Alla luce della suddetta sentenza, l’Inps ha cambiato il modus operandi, come comunicato dal messaggio 1197/2022 con cui l’Istituto prende atto della declaratoria d’incostituzionalità. D’ora in avanti, dunque, trattamenti assistenziali, come pure previdenziali, non verranno più revocati nei casi in cui la pena venga scontata con misure di detenzione alternative al carcere.

A tal proposito, nell’elenco del ministero del Lavoro, sono comprese come misure alternative alla detenzione:

  • affidamento in prova al servizio;
  • misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione, preso in considerazione in particolare modo dalla stessa sentenza n. 137/2021;
  • detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • liberazione anticipata teoricamente inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
  • le misure adottate durante l’emergenza.

In questi casi la Naspi, sia per chi già ne percepisce che per coloro che ne possono fare domanda in quanto ne soddisfano i requisiti, non viene sospesa, ma continua a essere pagata regolarmente fino a scadenza naturale del beneficio. Questo vale non solo per l’indennità di disoccupazione spettante in caso di perdita da lavoro dipendente, ma anche per Dis-Coll e disoccupazione agricola.

Questa novità, inoltre, ha ripercussioni anche per coloro che dopo un periodo di carcere vengono poi “spostati” ai domiciliari. Se prima l’Inps non sbloccava il pagamento della Naspi in quanto questa non spettava in nessuna delle due situazioni suddette, d’ora in avanti i pagamenti della disoccupazione riprenderanno con l’uscita dal carcere, anche quando si passa a un regime di detenzione alternativo.

Naspi sbloccata e pagamento arretrati in caso di sospensione per domiciliari

Come spiegato dall’Inps, tali disposizioni si applicano con effetto retroattivo.

Eventuali prestazioni di Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola revocate a seguito di condanna, dunque, verranno ripristinate con effetto retroattivo, con la decorrenza dunque dalla data della revoca per coloro che stavano già scontando la pena in regime alternativo.

Visto quanto detto sopra, invece, la prestazione ha una decorrenza successiva qualora la misura alternativa alla detenzione sia stata disposta successivamente a quella di revoca.

Esempio

Facciamo un esempio per capire meglio. Tizio a febbraio 2020 viene condannato a scontare una pena ai domiciliari. L’Inps ne sospende immediatamente il pagamento della Naspi percepita. Alla luce delle ultime novità, però, la Naspi riprende immediatamente, su istanza dell’interessato, con decorrenza da febbraio 2020.

Diversamente, Caio a febbraio 2020 viene condannato a passare dei mesi in carcere. Esce a gennaio 2021, ma con il dovere di scontare gli ultimi mesi ai domiciliari. In questo caso, la Naspi viene sì sbloccata, ma con decorrenza da gennaio 2021 in quanto l’indennità di disoccupazione, anche dopo la pronuncia della Consulta, continua a non essere erogata durante il periodo di detenzione in carcere.

Come sbloccare la Naspi revocata per domiciliari

Lo sblocco non è però automatico: serve, infatti, che l’interessato ne faccia domanda all’Inps. Nel dettaglio, gli interessati dovranno presentare all’Istituto un’apposita istanza, allegando il provvedimento dell’autorità giudiziaria da cui risulterà la data a partire da cui verrà disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Lo stesso vale per tutte le domande respinte ab origine, in quanto presentate da coloro che si trovavano ai domiciliari. Queste possono essere riesaminate - e accolte - ma sempre su richiesta dell’interessato.

C’è però una scadenza. Indipendentemente da quanto deciso dalla Consulta, con la sentenza 137 del 2021 che ha effetto retroattivo, le domande di riesame possono essere accolte nei limiti della prescrizione quinquennale. Non verranno dunque prese in esame richieste riferite a cinque anni prima.

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