Mobbing verticale e orizzontale: differenze e come reagire

Isabella Policarpio

11 Gennaio 2019 - 11:57

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Il mobbing nei luoghi di lavoro può avere diverse forme: si dice verticale se è messo in atto da un superiore oppure orizzontale quando è compiuto dai colleghi. Le differenze e come difendersi.

Mobbing verticale e orizzontale: differenze e come reagire

Il termine “mobbing” è ormai entrato nel nostro vocabolario, eppure molti ignorano che si tratta di una fattispecie più articolata di quel che si pensa.

Infatti non esiste un’unica tipologia di mobbing, ma le vessazioni nei confronti del lavoratore possono assumere sfaccettature diverse: per questo esiste la divisione tra mobbing verticale ed orizzontale.

Il primo è messo in atto dal datore di lavoro, in virtù della sua posizione di “superiorità” rispetto al dipendente; il secondo è praticato dai colleghi.

Cerchiamo di analizzare nel dettaglio quali sono le differenze tra le due tipologie di mobbing e come reagire quando si è vittima di atti persecutori sul luogo di lavoro.

Il mobbing verticale

Quando si è in presenza di atti persecutori reiterati da parte del datore di lavoro, ci si trova di fronte ad c.d. “mobbing verticale”, denominato anche “bossing”. Questa tipologia di mobbing viene perpetrata da chi ricopre una posizione gerarchica superiore a quella della vittima, ad esempio il capoufficio, il dirigente, il quadro od il manager. Chi pone in essere il mobbing verticale abusa della propria posizione e utilizza in modo illecito e dannoso i poteri connessi alla funzione cui è preposto.

L’obiettivo del mobber è isolare e denigrare il lavoratore, ostacolarne la carriera e la crescita professionale, anzi, molte volte, la strategia finale è quella di indurre il lavorate a licenziarsi.

Così come il mobbing si divide in verticale ed orizzontale, anche il mobbing verticale può essere a sua volta scisso in varie categorie. In pratica, il mobbing verticale prende nomi diversi in base al luogo in cui si svolge la condotta persecutoria:

  • “job bossing” quando avviene nel posto di lavoro;
  • “sport bossing” se le persecuzioni avvengono in ambito sportivo, dall’allenatore o dal direttore tecnico;
  • “school bossing” se le vessazioni sono praticate nell’ambiente scolastico da insegnanti o dirigenti scolastici ai danni di particolari studenti;
  • “military bossing” per le condotte persecutorie attuate in ambiente militare dai superiore gerarchici;
  • “club bossing” quando all’interno di società o associazioni di vario genere, i membri più anziani o con ruolo dirigenziale mettono in atto una strategie per mettere in cattiva luce un nuovo membro.

Il mobbing orizzontale

Per mobbing orizzontale si intende quella serie di comportamenti persecutori attuati, in maniera volontaria e costante, dai propri colleghi di lavoro, quindi da persone che ricoprono lo stesso livello gerarchico della vittima.

Il mobbing orizzontale può manifestarsi sotto molte forme: con calunnie, pettegolezzi, dispetti, tanto per fare qualche esempio. Altra modalità tipica è l’isolamento, che relega la vittima ai margini della vita aziendale, compromettendo tutti i rapporti sociali sul luogo di lavoro. Per semplificare, potremmo dire che il mobbing orizzontale non è altro che la trasposizione del bullismo dall’ambito scolastico a quello lavorativo.

Secondo alcuni dati statistici, in Italia il mobbing orizzontale è meno diffuso rispetto agli altri Paesi europei. Tuttavia, la crisi occupazione di questi tempi può favorire un’insana competizione negli ambienti di lavoro e, quindi, contribuire a radicare il mobbing verticale anche in Italia.

Chi è vittima di atti mobbizzanti subisce una forte situazione di stress psico-fisico, che, nei casi peggiori, può portare alla depressione, all’esaurimento o al licenziamento.

A tal proposito ribadiamo che il datore di lavoro è tenuto per legge a vigilare sul comportamento dei dipendenti, proprio per scongiurare episodi di bullismo e discriminazione. Se il controllo si rivela nullo o superficiale, egli può essere condannato a risarcire i danni alla vittima del mobbing orizzontale.

Come reagire

Prima di reagire agli atti di mobbing, sia in caso di mobbing orizzontale che verticale, bisogna essere certi della condotta del mobber. Dunque, si è in presenza di un trattamento persecutorio quando:

  • gli atteggiamenti di violenza psicologica sono frequenti e reiterati per un lasso di tempo non inferiore a 6 mesi;
  • il trattamento persecutorio lede la salute e la dignità del lavoratore o causa, ad esempio, depressione o istinti autolesionisti;
  • il trattamento persecutorio ha come fine quello di nuocere il lavoratore fino a costringerlo alle dimissioni o all’allontanamento dal posto di lavoro.

Se ricorrono tutti e tre i requisiti sopra esposti, il lavoratore può agire in diversi modi. Tuttavia, anche se il legislatore sta mostrando una sensibilizzazione sempre maggiore, la legge italiana ad oggi non offre una tutela piena, in quanto il reato di mobbing non è ancora stato inserito nel nostro Codice Penale.

In ogni caso, quando è impossibile risolvere la situazione con metodi bonari, consigliamo di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per avere una consulenza, e di rivolgersi anche agli enti di supporto appositi (presenti ormai in ogni città), come le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Spesso le vie legali non bastano a risolvere il problema: in questi casi occorre rivolgersi ad uno psicologo ed iniziare un percorso riabilitativo per superare i traumi arrecati dalle continue vessazioni subite.

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