Licenziamento per chi non mette la mascherina a lavoro: cosa dicono i giudici

Giorgia Bonamoneta

8 Agosto 2021 - 18:07

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Si può essere licenziati se non si indossa la mascherina? Secondo una sentenza del Tribunale di Trento, che prevede l’uso della mascherina come strumento di sicurezza individuale e collettivo, sì.

Licenziamento per chi non mette la mascherina a lavoro: cosa dicono i giudici

L’obbligo della mascherina è stato fin da subito contestato da molti. Per alcuni non mettere la mascherina è dato da presunti motivi medici, che fino a questo momento la scienza ha smentito, per altri è una questione ideologica, di principio e coscienza.

Questa ultima motivazione è quella che ha spinto una maestra dell’asilo a non indossare la mascherina in diverse occasioni. Fatto che prima le ha causato dei richiami e in seguito il licenziamento. Per il Tribunale di Trento la motivazione del licenziamento è lecita, soprattutto in assenza di certificazioni di una qualche patologia polmonare come aveva dichiarato la donna in precedenza.

Non solo l’assenza di mascherina, anche non essere vaccinati potrebbe essere una valida motivazione per essere sospesi, non licenziati, dal lavoro. Le sentenze danno ragione ai datori di lavoro e così niente lavoro uguale niente stipendio.

Sentenza a sfavore di chi non usa la mascherina sul posto di lavoro

Chi non è vaccinato potrebbe essere sospeso dal lavoro senza retribuzione, ma va molto peggio per chi non indossa la mascherina. Secondo la sentenza dell’8 luglio del Tribunale di Trento la mascherina è un dispositivo di protezione individuale obbligatorio secondo i protocolli di sicurezza, i quali, come spiega la sentenza:

[...] trovano fondamento giuridico, non solo nelle valutazioni di un organo tecnico (Comitato Tecnico Scientifico presso la presidenza del consiglio dei ministri), ma anche nella volontà del Legislatore che all’art. 16 del dl n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020) ha prescritto tale rispetto.

Maestra licenziata per giusta causa

La sentenza sopra citata fa riferimento al caso della maestra d’asilo licenziata perché non aveva voluto indossare la mascherina. Due le motivazioni della donna, ma entrambe non sono state considerate non valide per accettare il ricorso. La prima sarebbe una presunta presenza di patologia polmonare, della quale non esistono riscontri medici; la seconda è stata, come ha dichiarato la lavoratrice, “un’obiezione di coscienza”.

A nulla erano serviti i richiamo della preside e delle colleghe e alla fine l’insegnante è stata raggiunta dal licenziamento disciplinare, perché durante il servizio non indossava una mascherina protettiva, come le norme vigenti richiedono.

Le motivazioni del licenziamento e del rigetto del ricorso

Per il Tribunale di Trento non ci sono stati dubbi e il tentativo di ricorso della maestra è stato rifiutato. Due sono state le motivazioni del rigetto del ricorso presentato (trascrizioni del verbale):

  • motivazione oggettiva, ovvero i lavoratori sono tenuti a rispettare le norme sulla sicurezza del posto di lavoro;
  • motivazione soggettiva, perché la lavoratrice ha anteposto all’interesse generale (degli utenti e dei colleghi della scuola) le proprie convinzioni personali senza fondamento in conoscenze della comunità scientifica.

Questa sentenza ovviamente è un caso, ma non l’unico. Non sono solo gli insegnanti infatti ad avere l’obbligo della mascherina, ma tutti i dipendenti che lavorano con il pubblico e non.

Cosa succede se il dipendente non è vaccinato?

Brevemente esponiamo qui anche l’altra possibilità, ovvero l’assenza di vaccinazione del dipendente. In Italia i lavoratori non hanno l’obbligo di vaccinarsi, tranne nelcaso dei docenti per i quali è obbligatorio il green pass, ma possono comunque incorrere in sospensioni dal lavoro.

Anche in questo caso è la sentenza di un tribunale, quello di Roma per la precisione, ha chiarire il punto sulle sanzioni. Infatti secondo la sentenza:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In risposta a questa sentenza, si fa presente che la sospensione per il lavoratore che non vuole vaccinarsi è lecita e che, in questo caso, non si ha diritto allo stipendio.

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