La pensione del defunto si può riscuotere se l’Inps continua a pagarla

E. C.

20/05/2021

27/12/2022 - 14:46

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La pensione del coniuge (o del genitore) defunto si può percepire anche dopo la morte dello stesso se l’Inps continua a pagarla. Ecco perché non è reato.

La pensione del defunto si può riscuotere se l’Inps continua a pagarla

Se l’Inps continua a pagare la pensione del coniuge defunto (o del genitore), si può continuare a percepirla senza incorrere in alcun tipo di reato.

A tal proposito, la Corte di Cassazione parla chiaro: non è in alcun modo compito del cittadino comunicare all’Inps la morte del congiunto; è invece onere del Comune di riferimento e del medico necroscopo.

Ciò significa che qualora la dichiarazione dell’avvenuto decesso non fosse comunicata all’Inps per qualsivoglia ragione, come ad esempio ritardi del Comune nella comunicazione o negligenza e dimenticanza del medico, la pensione può essere percepita lo stesso finché l’Inps non riceve comunicazione dell’avvenuto decesso.

Quindi, non si tratta di reato. Ma il cittadino ha qualche tipo di obbligo nel presentare la comunicazione qualora il Comune o il medico non lo facciano? È in una posizione di difetto? L’Inps potrebbe richiedergli la restituzione della somma che egli continua a percepire nonostante la morte del congiunto?

Pensione del defunto: gli obblighi del coniuge superstite

Il coniuge superstite (o il figlio del genitore defunto) non ha alcun obbligo di dichiarare all’Inps l’avvenuta morte del congiunto. Il motivo risiede nel fatto che, semplicemente, la legge non glielo richiede.

Pertanto, se l’Inps continua a erogare la pensione, il parente superstite che ne trae beneficio percependola non è in alcun modo in una posizione di difetto rispetto all’Istituto. È l’Inps a essere l’ente interessato che si deve informare riguardo questi avvenimenti attraverso le dichiarazioni di Comune e medico.

Se si continua a incassare l’assegno, non si è perseguibili di alcun tipo di reato: l’Inps - o chiunque altro - non può accusare chi continua a percepire la pensione d’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Ciò implica che l’Istituto, qualora si accorga in un secondo momento della mancata comunicazione del decesso, non potrà in alcun modo pretendere nulla indietro dal parente superstite che ha continuato a beneficiare della pensione. L’Inps non potrà richiedere la restituzione della somma per tutto il tempo che il cittadino ne ha beneficiato, né tantomeno potrà fare in modo che il parente superstite sia oggetto di sanzioni o altro. Questo è vero tranne in un caso: quello in cui si tratta di occultamento di decesso.

Si può riscuotere la pensione del defunto: vediamo cosa dice la legge

A sostegno di questa tesi c’è una recente sentenza della Cassazione riguardante i conti cointestati. È stato, infatti, confermato che non è compito del cointestatario del conto corrente avvisare l’Inps del decesso del congiunto.

Certo, questo vale solamente nel caso in cui Comune e medico necroscopo dimentichino o ritardino la comunicazione dell’avvenuta morte all’Inps. Tuttavia, esiste un obbligo da parte del congiunto o parente superstite per non incorrere nel reato di occultamento del decesso.

Riscuotere la pensione del defunto: quando diventa occultamento del decesso

Altra faccenda è quella che riguarda chi occulta il decesso di un parente per continuare a percepirne la pensione. In questo caso, si può essere perseguiti dalla legge. L’unico obbligo del cittadino, in caso di morte del congiunto (o più in generale di un parente) è quello di comunicare il decesso all’anagrafe.

Se, e solo se, la negligenza avviene da parte del Comune, allora il cittadino non incorrerà in alcun tipo di reato né sarà perseguibile. Occultare la morte è un’altra cosa. In tal senso, il Codice Penale è chiaro:

“Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione d’informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”

In caso di occultamento, come pena ci può essere la reclusione fino a tre anni o addirittura fino a quattro anni se chi compie il reato è un pubblico ufficiale o appartiene al pubblico servizio. Se la somma conseguita in modo indebito è pari o inferiore a 3.999,96 euro, al posto della reclusione c’è una sanzione amministrativa che può andare dai 5 mila ai 25 mila euro.

L’omissione, però, sarebbe tale solo se il cittadino non comunicasse il decesso all’anagrafe di riferimento. Questo non c’entra con l’Inps: avvisarla resta un compito che spetta al Comune o al medico.

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