Green pass scuola, si allarga la platea: ecco chi deve averlo

Teresa Maddonni

13 Settembre 2021 - 17:40

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Il green pass scuola diventa obbligatorio per chiunque abbia accesso agli istituti scolastici. Vediamo chi deve averlo per non rischiare la multa secondo le nuove disposizioni normative.

Green pass scuola, si allarga la platea: ecco chi deve averlo

Green pass scuola: già obbligatorio dal 1° settembre, si allarga la platea di coloro che devono averlo con le ultime disposizioni normative in vigore da sabato 11.

Nella road map del governo verso l’estensione dell’obbligo di green pass la scuola è stato ancora una volta il primo settore coinvolto.

Dal 1° settembre, come anticipato, il green pass a scuola è obbligatorio per insegnanti e personale ATA (bidelli interni, amministrativi). Lo è anche all’università, ma qui l’obbligo scatta anche per gli studenti. Il Consiglio dei Ministri la scorsa settimana ha approvato il decreto legge n.122 del 10 settembre con il quale si introducono ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Il green pass a scuola diventa così obbligatorio per chiunque faccia ingresso negli istituti.

Il governo dovrebbe poi estendere, con successivo decreto, l’obbligo di green pass da ottobre anche ad altri lavoratori, a privati e dipendenti pubblici.

Vediamo allora chi deve avere il green pass scuola con la nuova estensione approvata. Previsto dal 10 ottobre anche l’obbligo di vaccino per chi lavora nelle Rsa.

Green pass scuola obbligatorio: chi dovrà averlo

Nuova platea per il green pass scuola che diventa obbligatorio per altre figure del mondo scolastico e non solo.

Chi deve averlo oltre agli insegnanti e al personale ATA? Nel dettaglio il green pass scuola, per esempio, è esteso:

  • agli addetti esterni alle mense scolastiche e universitarie che sono circa 40mila;
  • agli addetti alle pulizie e manutenzione degli istituti scolastici dipendenti di ditte esterne che non siano ancora stati investiti dal processo d’internalizzazione iniziato nel 2020.

Non solo perché il nuovo decreto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, quando a oggi è prevista la cessazione dello stato di emergenza, chiunque entri a scuola deve possedere ed esibire il green pass. Ovviamente restano esonerati gli studenti, tranne che all’università.

Le disposizioni sul green pass a scuola stabiliscono che l’obbligo “non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS)”.

L’obbligo non si applica neanche a coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale esibendo apposita certificazione medica.

L’obbligo di green pass a scuola si applica anche al:

  • personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia;
  • personale dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.);
  • personale dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Per quanto riguarda le Rsa chiunque vi entrerà dovrà avere il vaccino che diventa obbligatorio. Viene quindi esteso l’obbligo inizialmente previsto per i sanitari.

L’obbligo viene esteso “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture”. Chi non si vaccina viene sospeso senza stipendio, ma anche in questo caso la disposizione non si applica a chi è esentato dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Se ora l’obbligo di green pass tocca solo la scuola, gradualmente dovrebbero essere presi provvedimenti anche per altri settori:

  • i primi dovrebbero essere i lavoratori impiegati nei settori per i quali è previsto l’obbligo di green pass per la clientela (bar, ristoranti, palestre, piscine, mezzi di trasporto a lunga percorrenza) e per chi è a contatto con il pubblico come i dipendenti dei supermercati;
  • il green pass dovrebbe essere esteso anche ai dipendenti pubblici;
  • in ultimo a tutti gli altri dipendenti privati, nelle aziende quindi.

Si tratta ovviamente di una tabella di marcia da confermare, mentre per il green pass scuola l’obbligo è ormai definitivo con il via libera del CdM.

Green pass scuola esteso: chi controlla?

Per il green pass scuola a partire da oggi 13 settembre viene introdotta la nuova piattaforma che deve accelerare i controlli per il personale scolastico interno quindi per insegnanti e ATA che sono nel totale di oltre un milione di addetti.

Ma chi fa il controllo del green pass a scuola per la nuova platea? Il controllo del green pass scuola per addetti alle mense e ditte di pulizia, ma anche per altri esterni, sarà anche appannaggio dei datori di lavoro privati, quindi non solo dei presidi. Il decreto stabilisce quanto segue:

“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.”

Il nuovo testo stabilisce anche quali sono le sanzioni per chi non avrà il green pass a scuola e nel dettaglio una multa che va dai 400 ai 1.000 euro. La multa è prevista anche per i dirigenti scolastici e datori di lavoro chiamati a verificare il possesso della certificazione verde dei loro sottoposti.

Ricordiamo che il green pass si ottiene:

  • a 15 giorni dalla prima dose di vaccino e fino alla data del richiamo. Dopo la seconda dose e per i successivi 9 mesi anche se è arrivato il via libera per l’estensione della validità a 12 mesi;
  • tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti;
  • se si è guariti dal Covid entro i 6 mesi precedenti.

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