Fiducia alla riforma del lavoro: ecco come cambia l’articolo 18

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31/05/2012

Fiducia alla riforma del lavoro: ecco come cambia l’articolo 18

Nella giornata di ieri alle 19.00, il Senato ha approvato la fiducia posta dal Governo su due dei quattro maxiemendamenti per la Riforma del mercato del lavoro con 247 sì, 33 no e un astenuto. Si attende a breve la votazione sugli altri due emendamenti.

Le quattro macro aree su cui è stata chiesta la fiducia sono relative agli articoli del ddl: 1-21, che racchiudono le norme per la flessibilità in entrata; 22-40 che racchidono le norme per la flessibilità in uscita; 41-54 che racchiudono le norme riguardanti gli ammortizzatori sociali; 55-77 che racchiudono le norme sulla formazione.

Uno dei punti più controversi della riforma, contenuto in questo primo pacchetto di articoli, è quello che prevede la modifica dell’articolo 18, cambiando le regole sui licenziamenti. Dopo le votazioni, infatti, sono seguite numerose polemiche in aula con esponenti di Prc e Pdci che hanno lanciato volantini dalle tribune con scritto «Giù le mani dall’art.18», «Non votate la controriforma del lavoro», «No alla controriforma del governo e della Bce» tanto da provocare il loro allontanamento dall’Aula.

Ecco quali sono le principali novità

Con l’approvazione di questi primi due pacchetti, per le imprese diventerà un po’ più facile licenziare. Verrà preferito il risarcimento piuttosto che il ricorso al reintegro in azienda. Anche se il potere discrezionale dei giudici resta invariato, sarà limitato ai particolari casi tipici che ne vincoleranno il giudizio.

Licenziamento discriminatorio. Resta nullo il licenziamento di tipo discriminatorio, non si potrà cioè licenziare per ragioni di razza, orientamento sessuale o fede religiosa.

Licenziamento per motivi economici. Per quanto riguarda i licenziamenti di tipo economico, diventa obbligatoria la procedura di conciliazione che potrà essere evitata solo in caso di maternità o infortunio sul lavoro.

Se il giudice dovesse decidere l’annullamento di questo tipo di licenziamento, il reintegro in azienda potrà essere effettuato solo nei casi in cui risulti da controlli che i motivi per cui il lavoratore è stato licenziato siano “manifestamente insussistenti”. Ad esempio, se un lavoratore venisse licenziato a causa della chiusura del suo reparto, potrà essere reintegrato in azienda solo se venisse appurato che quel reparto non è stato effettivamente chiuso. Se il reintegro non dovesse avvenire, al lavoratore spetterà un indennizzo che può andare da un minimo di 12 mensilità ad un massimo di 24.

Licenziamento per motivi disciplinari. Per quanto riguarda i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, i giudici avranno minore discrezionalità nella scelta del reintegro, che potrà essere deciso esclusivamente sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più per i “casi previsti dalla legge”, locuzione, quest’ultima che è stata completamente rimossa dal testo dell’articolo. Ad esempio, il giudice non avrà più potere di decidere, basandosi sul codice civile, se una certa sanzione relativa all’infrazione di un codice aziendale, è sproporzionata.

Le dichiarazioni del Ministro Fornero

Se le norme della riforma del lavoro «non sono interiorizzate e non contribuiscono a cambiare i comportamenti, rischiano di restare lettera morta» ha affermato il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, durante il discorso tenuto in aula al Senato prima delle votazioni.

Inoltre ha ribadito: «ci siamo scontrati con il vincolo finanziario», rispondendo a chi l’ha accusata di non aver fatto niente per l’occupazione femminile, aggiungendo, «sono convinta come donna e ministro dell’importanza lavoro femminile» sottolineando quelle norme che nel ddl si riferiscono alle dimissioni in bianco, i voucher e le politiche di conciliazione.