Entrare in Svizzera dall’Italia: le cose da sapere sugli ingressi e sul certificato Covid

Gabriele Stentella

16/10/2021

21/03/2023 - 21:06

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Quali sono le regole per gli italiani che entrano in Svizzera? Vediamo cosa prevede la normativa sulla certificazione Covid e quali deroghe sono previste per i frontalieri.

Entrare in Svizzera dall’Italia: le cose da sapere sugli ingressi e sul certificato Covid

Al pari di altri Paesi europei, la Svizzera ha introdotto l’obbligo di esibire la certificazione Covid - equivalente del green pass - per poter svolgere diverse attività. Tutti coloro che vogliono fare ingresso in Svizzera devono quindi esibire la documentazione necessaria, anche se sono previste alcune deroghe.

Come in Italia, chi non possiede la certificazione Covid è dunque impossibilitato ad accedere a luoghi quali ristoranti, bistrot o bar, eccezion fatta per le aree di ristoro all’aperto o nelle zone di transito interne ad aeroporti o stazioni. La certificazione è anche richiesta per partecipare a eventi all’aperto in cui sono presenti più di 1.000 persone o agli eventi religiosi o politici con più di 50 persone. Infine è richiesta per svolgere attività sportiva al chiuso (in palestre o centri sportivi) o recarsi in luoghi quali cinema o teatri.

Quali sono le regole previste per l’ingresso in Svizzera degli italiani non residenti nel paese, in particolare per i frontalieri? Analizziamo bene tutti i punti da considerare se si lavora nella Confederazione o se si vuole solo visitare il paese per pochi giorni.

Certificazione Covid: quali sono accettate in Svizzera?

Prima di parlare nello specifico degli obblighi per i frontalieri italiani è bene specificare quali sono i certificati di avvenuta vaccinazione o guarigione che sono riconosciuti validi dalle autorità svizzere. In primo luogo, la Svizzera riconosce i certificati emessi dai paesi UE/AELS e da paesi terzi collegati al sistema in vigore nell’Unione Europea. Di conseguenza, sono accettati anche i certificati emessi dai seguenti paesi:

  • Albania;
  • Andorra;
  • Isole Fær Øer;
  • Israele;
  • Macedonia del Nord;
  • Marocco;
  • Monaco;
  • Panama;
  • San Marino;
  • Città del Vaticano;
  • Turchia;
  • Ucraina;

Se si è in possesso di un certificato emesso da un Paese non figurante in questo elenco, questo non sarà accettato dalle autorità svizzere. Ovviamente questo non impedisce l’entrata nel Paese, ma vincola il soggetto a una serie di obblighi che sono elencati in maniera esaustiva nel paragrafo seguente.

Quali vaccini anti-Covid autorizzano l’entrata nel Paese?

Le autorità elvetiche considerano valida ai fini dell’ingresso nella Confederazione la vaccinazione eseguita all’estero con:

  • Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran);
  • Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna);
  • Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S);
  • AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™);
  • Sinovac (CoronaVac)-*
  • Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell));

Bisogna però tenere a mente che alcuni di questi vaccini non permettono l’accesso ai locali al chiuso e alle attività per le quali è obbligatoria la certificazione Covid.

Per esempio i vaccini cinesi di Sinovac e Sinopharm non sono autorizzati né da Swissmedic né dal suo corrispettivo europeo EMA, ne consegue che non sono accettati per il rilascio di una certificazione svizzera che permette l’accesso ai luoghi al chiuso. Sono però previste alcune deroghe nei confronti di determinati soggetti, tra i quali sono presenti anche i frontalieri vaccinati con i preparati cinesi. Per approfondire questo aspetto vi invitiamo a consultare il portale ufficiale.

Entrare in Svizzera: cosa presentare?

La documentazione da presentare alla frontiera per gli italiani non residenti in Svizzera cambia sulla base del soggetto e del possesso o meno del certificato di avvenuta vaccinazione (o guarigione). Si distinguono tre casistiche:

1. Persone con green pass (non frontalieri)

Chi è in possesso del green pass deve esibirlo alle autorità frontaliere e presentare anche il modulo di entrata (o «Passenger Local Form», disponibile online in forma digitale e cartacea.

Questo modulo deve essere compilato almeno 48 ore prima dell’ingresso in Svizzera. Se la compilazione avviene in formato elettronico si riceverà un QR code via mail che dovrà essere presentato alla frontiera. Se il modulo non viene compilato precedentemente si incorre in una sanzione di 100 franchi svizzeri (poco più di 93 euro). Compilare il modulo con informazioni mendaci può esporre a un procedimento penale.

2. Persone senza green pass (non frontalieri)

Chi non può esibire il green pass perché ne è sprovvisto deve presentare obbligatoriamente un tampone con esito negativo. Sono permessi solo test antigenici rapidi o test PCR mentre i test di altra natura non saranno accettati. Il soggetto deve inoltre presentare ugualmente il modulo compilato.

A distanza di massimo 7 giorni dall’entrata in Svizzera (e non prima di 4 giorni dall’ingresso) si dovrà presentare un nuovo test negativo, le cui spese sono a carico della persona che vi si sottopone. Se ci si presenta alla frontiera senza il risultato del tampone o il modulo si incorre in una sanzione pari a 200 franchi svizzeri (circa 187 euro). L’esito positivo del tampone impedisce l’entrata nella Confederazione.

3. Frontalieri

I frontalieri sono una categoria per cui le autorità svizzere hanno previsto alcune deroghe. Si ricorda che per essere un frontaliero occorre essere in possesso di un permesso lavorativo G , esercitare un’attività lucrativa su suolo elvetico (ne segue che se per esempio si svolge volontariato non si è frontalieri) e risiedere entro 20 km dalla frontiera con uno dei tre cantoni confinanti con l’Italia (Ticino, Grigioni e Vallese).

Gli italiani frontalieri non sono obbligati a presentare il green pass né tanto meno il Passenger Local Form. Ovviamente il lavoratore o la lavoratrice che svolge il proprio lavoro in Svizzera e non è in possesso di alcuna certificazione Covid resta soggetto a tutte le sanzioni previste in caso di violazione della normativa in vigore. Pertanto se volesse ad esempio consumare un pasto in un ristorante gli sarà negato l’accesso. Ovviamente questa tipologia di lavoratori può sempre ottenere la certificazione Covid svizzera sottoponendosi a tamponi o vaccinazione in loco, in ottemperanza alle regole disposte dalle autorità.

Le altre deroghe all’obbligo di green pass

I frontalieri non sono gli unici soggetti che beneficiano di particolari deroghe per l’ingresso in Svizzera. Infatti anche i minori di 16 anni sono esentati dall’obbligo di mostrare il green pass e il Passenger Local Form. A questi si aggiungono anche i soggetti che transitano per la Svizzera senza però sostare sul territorio. È questo il caso dei passeggeri di aerei, bus o treni la cui meta è un altro paese che confina con la Svizzera (Austria, Francia, Germania, Liechtenstein) o che fanno scalo in un aeroporto della Confederazione.

Frontalieri: il datore svizzero può richiedere l’esibizione del green pass?

A differenza dell’Italia, in Svizzera non è ancora stata approvata una legge che obbliga i dipendenti a esibire la certificazione Covid. Tuttavia i datori di lavoro hanno il diritto di chiedere al personale di presentare la certificazione Covid.

Viene da sé che qualora un frontaliero non sia in possesso di quest’ultima, il datore può valutare se permettergli l’accesso ai luoghi di lavoro. In determinati casi potrebbe anche essere presa in considerazione l’ipotesi di licenziamento, sebbene al momento questa prassi non sembra consolidata tra le aziende svizzere.

Un’eccezione è rappresentata dalla compagnia aerea Swiss, la quale alcune settimane fa ha riferito al personale di volo che la mancata vaccinazione entro il mese di dicembre potrebbe portare alla risoluzione del contratto di lavoro.

È dunque consigliabile informarsi bene riguardo le disposizioni adottate dal proprio datore di lavoro in materia di certificazione Covid.

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