Enti bilaterali: cosa sono e come funzionano per dipendenti e datori di lavoro

Teresa Maddonni

29 Dicembre 2019 - 08:09

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Cosa sono gli Enti bilaterali e come funzionano? Costituiti in sede di contrattazione collettiva essi sono a carico dei dipendenti e datori di lavoro. Vediamo come.

Enti bilaterali: cosa sono e come funzionano per dipendenti e datori di lavoro

Cosa sono e come funzionano gli enti bilaterali?

Molti lavoratori forse non sono neanche a conoscenza dei servizi che possono derivare dagli enti bilaterali sulla base di quanto stabilito dal proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e soprattutto non sanno che nella loro busta paga sono presenti delle voci che vanno a finanziare tali enti.

Una parte di stipendio scalata mensilmente per finanziare enti senza a volte la consapevolezza che questi esistano e soprattutto che esistano dei servizi agevolati a loro riservati.

Lo stesso discorso vale però per il datore di lavoro spesso inconsapevole.

Gli enti bilaterali nascono con la famosa Legge Biagi, quella che ha introdotto tra le altre cose i contratti a progetto, quelli di somministrazioni sancendo anche la nascita delle agenzie del lavoro. La Legge 276/2003, questo il nome meno noto alle cronache, definisce cos’è un ente bilaterale e come funziona per dipendenti e datori di lavoro.

Cosa sono gli enti bilaterali

Cosa sono gli enti bilaterali possiamo capirlo consultando la Legge che li disciplina.

Essi sono degli enti privati che nascono in sede di contrattazione collettiva per mano delle parti che lo stipulano il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori, vale a dire sindacati e associazioni datoriali che rappresentano rispettivamente i lavoratori e i datori di lavoro.

In seno all’ente bilaterali, o agli enti bilaterali perché ce ne sono moltissimi, vengono istituiti dei fondi bilaterali costituiti dalle parti che stipulano il CCNL quindi sindacati e associazioni datoriali.

Il datore di lavoro secondo l’articolo 12 della Legge Biagi è tenuto a versare nel fondo il 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Questi fondi bilaterali servono per diverse prestazioni che interessano il lavoratore:

  • iniziative comuni finalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
  • iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
  • iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati;
  • per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Gli enti bilaterali si occupano di fare da mediatori tra il sindacato, e quindi gli interessi dei lavoratori e i datori di lavoro.

Il finanziamento dei fondi bilaterali, come abbiamo visto, gestiti dagli enti bilaterali privati, vengono finanziati proprio dai lavoratori e dal datore di lavoro come stabilito dal CCNL corrispondente.

Come suggerisce il Decreto legislativo 276/2003, gli enti bilaterali servono per finanziare anche e soprattutto la formazione continua dei lavoratori, che è uno degli obblighi del datore di lavoro, specie nel campo della sicurezza sul lavoro e della salute. Ora che abbiamo capito cosa sono gli enti bilaterali, vediamo come funzionano.

Come funzionano gli enti bilaterali per dipendenti e datori di lavoro

Gli enti bilaterali vengono costituiti sulla base di un accordo tra sindacato e categorie datoriali in fase di costituzione del CCNL. Ma come funzionano nello specifico gli enti bilaterali, e i fondi, per dipendenti e datori di lavoro?

Costituiti in fase di contrattazione collettiva tra le parti il datore di lavoro non è tenuto ad aderire all’ente bilaterale anche nel caso in cui si faccia riferimento al CCNL.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro non dovesse aderire al fondo e garantire tutta una serie di prestazioni per i lavoratori che riguardano principalmente la formazione e l’assistenza sanitaria, è tenuto a erogarle a sue spese.

A sue spese vuol dire che riconosce una cifra al lavoratore per quelle prestazioni che l’ente bilaterale andrebbe a garantirgli.

Il datore di lavoro non è tuttavia obbligato ad aderire a un contratto collettivo, come anche il lavoratore non è tenuto a iscriversi a un sindacato.

Con l’adesione all’ente bilaterale il datore di lavoro versa lo 0,10% sulla paga base mensile, mentre a carico del lavoratore è lo 0,5%. Queste percentuali si riferiscono al CCNL Commercio e Terziario, ma possono variare a seconda della tipologia di contratto collettivo.

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