Divorzio in Comune, come funziona, a chi è rivolto e quanto costa

Ilena D’Errico

30 Settembre 2023 - 00:05

condividi

Come funziona il divorzio in Comune previsto dalla legge: a chi è rivolto, come funziona e quanto costa. Ecco quali sono i limiti e i vantaggi del divorzio davanti al sindaco.

Divorzio in Comune, come funziona, a chi è rivolto e quanto costa

Il divorzio in Comune è stato introdotto nel 2015 per dare la possibilità ai coniugi separati in possesso di alcuni requisiti di divorziare in modo veloce e soprattutto limitando le spese. Nonostante i cambiamenti introdotti dalla riforma Cartabia su divorzio e separazioni, questa modalità risulta ancora piuttosto vantaggiosa.

Come si evince, infatti, il divorzio in Comune si svolge direttamente davanti al sindaco (o suo rappresentante), con il vantaggio di evitare le aule di tribunale (e lo stress che ne ricavano le parti ma anche il sovraccarico di procedimenti) e ridurre al minimo i costi, almeno quando non servono particolari accertamenti o intermediari tecnici.

Di conseguenza, il divorzio in Comune non è sempre possibile e adatto. Ecco come funziona, a chi è rivolto e quanto costa effettivamente.

Come funziona il divorzio in Comune e come chiederlo

Il divorzio in Comune, così come l’analoga procedura di separazione, si basa sull’accordo raggiunto dai coniugi e pertanto è riservato alle modalità consensuali. Non è obbligatoria la presenza degli avvocati e in ogni caso gli interessi delle parti non possono essere stabiliti dal Sindaco, che si limita a recepire e ufficializzare l’accordo già stipulato.

I coniugi che intendono divorziare con questa modalità devono quindi presentare una domanda congiunta presso il Comune di residenza di entrambi oppure all’Ufficio di stato civile dove è stato celebrato il matrimonio. Di norma nella sezione dedicata alla modulistica dei siti web ufficiali dei Comuni è presente anche quello da compilare per richiedere il divorzio, in alternativa sarà necessario chiederlo di persona in ufficio.

Alla domanda congiunta entrambi i coniugi dovranno allegare:

  • Documento di identità in corso di validità;
  • autocertificazione di residenza;
  • autocertificazione della data e del luogo di nozze;
  • autocertificazione dell’assenza di criteri ostativi alla procedura in Comune;
  • sentenza di separazione, decreto di omologa della separazione o accordo di negoziazione assistita (a seconda della modalità).

Sarà quindi fissato un primo incontro in cui il Sindaco (più spesso l’Ufficiale di stato civile rappresentante) recepirà l’accordo delle parti. In alcuni Comuni c’è anche una fase precedente, volta alla verifica della domanda e dei requisiti e quindi comunque molto breve.

In seguito, ma non prima che siano trascorsi 30 giorni, si tiene un secondo incontro in cui viene ufficializzato il divorzio, a meno che uno o entrambi i coniugi abbiano dei ripensamenti. Ogni scelta è infatti riservata all’accordo comune tra i coniugi e può, sempre in caso di intesa, essere modificata in Comune anche in tempi successivi.

Quanto costa il divorzio in Comune e quanto tempo richiede

L’unico costo fisso legato al divorzio in Comune è rappresentato dalla marca da bollo da 16 euro per i diritti da versare all’Ufficio di stato civile. L’assistenza degli avvocati, infatti, non è obbligatoria. Quanto alle tempistiche, oltre ai tempi necessari per gli incontri (tenendo conto anche della disponibilità degli uffici comunali), bisogna ricordare che la pronuncia di divorzio può avvenire soltanto dopo 6 mesi dalla separazione consensuale e 12 mesi dalla separazione giudiziale.

A chi è rivolto il divorzio in Comune

Oltre al principale requisito della consensualità, in assenza della quale non si può divorziare in Comune, è necessario anche che la coppia non abbia figli minorenni o maggiorenni che siano portatori di handicap oppure non autosufficienti. Mancano infatti i professionisti per tutelare gli interessi dei minori e in genere gli aspetti patrimoniali, tanto che nel divorzio in Comune non possono esserci patti di trasferimento patrimoniale di alcun genere.

Non è quindi possibile disporre della casa coniugale, dell’assegno di mantenimento in favore dei figli o dell’assegno divorzile in favore del coniuge. Mentre i coniugi possono rinunciarvi, il diritto dei figli è incomprimibile, perciò, in presenza di prole con diritto al mantenimento non è possibile divorziare in Comune.

Iscriviti a Money.it