Dimissioni volontarie, guida per chi vuole licenziarsi: tempistiche, procedure e motivazioni

Redazione Lavoro

03/03/2022

03/03/2022 - 14:44

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Chi vuole dimettersi è importante che segua quanto stabilito dalla normativa in merito a motivazioni e procedure, così come per le tempistiche. Ecco una guida per non sbagliare.

Dimissioni volontarie, guida per chi vuole licenziarsi: tempistiche, procedure e motivazioni

Le dimissioni volontarie del dipendente costituiscono l’atto con il quale un lavoratore subordinato di fatto recede unilateralmente dal contratto di lavoro.

Solitamente si parla anche di “lavoratore che vuole licenziarsi”; in realtà, di norma il licenziamento fa capo al datore di lavoro - in quanto è lo strumento con cui è l’azienda a decidere se e quando interrompere unilateralmente un contratto di lavoro - mentre lato dipendente è più corretto utilizzare il termine dimissioni.

Le dimissioni rientrano tra i diritti del lavoratore, il quale ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, anche senza particolari motivazioni, in qualsiasi momento, purché nel rispetto di procedure e tempistiche dettate dalla normativa. Il lavoratore che vuole dare le dimissioni deve dunque essere informato su questi due aspetti, per non rischiare di dover - ad esempio - pagare un indennità per il mancato preavviso.

I motivi che possono portare alle dimissioni sono diversi: ad esempio, c’è la possibilità che il dipendente intenda cambiare lavoro, oppure quello di chi decide di lasciare l’azienda che non ha rispettato quanto stabilito dal contratto. E ancora: ci sono le dimissioni per pensionamento, così come quelle rassegnate dalla lavoratrice in maternità che intende dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. Le casistiche sono molte, così come sono diverse le norme che regolano le dimissioni, in quanto la legge disciplina per alcune categorie di persone delle procedure ad hoc da seguire nel caso in cui si voglia interrompere il rapporto di lavoro.

Di seguito intendiamo fornire una sintetica panoramica circa le dimissioni, focalizzandoci sui quelli che sono i diritti e i doveri riferiti al lavoratore che compie questa delicata scelta.

Quando si possono dare le dimissioni dal lavoro

È noto che il mercato del lavoro sia una realtà estremamente dinamica e imprevedibile, fondata sul principio della domanda e dell’offerta di lavoro. Ogni dipendente mira all’obiettivo di migliorare la propria condizione lavorativa ed economica e, proprio per questa ragione, non deve stupire che molte persone - anche oggi - scelgano la via delle dimissioni, ad esempio nel caso in cui si voglia cambiare lavoro.

Tipici i casi di coloro che sono stanchi di svolgere un lavoro che è divenuto noioso o eccessivamente stressante nel corso del tempo, o le situazioni di coloro che hanno ricevuto un’offerta di lavoro molto allettante da un altro datore di lavoro, e intendono accettarla. Ebbene, la legge vigente consente di “licenziarsi”, osservando tuttavia specifici tempi e modi, di cui daremo conto di seguito.

In linea generale, si può affermare che nel nostro ordinamento è applicato il cosiddetto principio di libertà contrattuale, dal quale scaturisce la libertà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro.

Insomma, in base alle norme vigenti, il lavoratore dipendente può dimettersi e di fatto abbandonare il posto di lavoro in maniera del tutto volontaria e libera, senza dover conseguentemente chiarire la causa alla base delle dimissioni.

Pertanto, il datore di lavoro o l’azienda non si potranno esimere dall’accettare la volontà del lavoratore di congedarsi dal suo ruolo.

In altri termini, le dimissioni del dipendente, a differenza del licenziamento, costituiscono sempre un atto libero e volontario, e non sono mai condizionate alla presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Ma attenzione: ciò non significa che non vi siano regole ad hoc da rispettare nella procedura di dimissioni. Anzi, non deve sfuggire questo aspetto fondamentale: il CCNL di riferimento indica il periodo di preavviso di dimissioni che il lavoratore è tenuto a osservare se intende non patire una riduzione delle proprie spettanze finali in busta paga.

Si tratta insomma di un vero e proprio obbligo del dipendente che vuole dimettersi.

Dimissioni dal lavoro del dipendente: limiti e tempistiche

A questo punto, scendendo un po’ più nel dettaglio, occorre rimarcare quanto segue: la facoltà del lavoratore di dimettersi in piena libertà dal posto di lavoro è legittima esclusivamente nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato.

Infatti, nel contratto a tempo determinato, le parti hanno regolato in via preliminare la durata del rapporto; ne consegue che esse non possono esercitare il recesso dal contratto prima del termine concordato. Ovviamente, ciò salva l’ipotesi della giusta causa di licenziamento o di dimissioni.

In buona sostanza, se il dipendente sceglie di dimettersi nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, resterà esposto a possibili iniziative del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, avrebbe diritto di chiedere il risarcimento danni in tribunale.

Altra regola fondamentale in tema di dimissioni dal lavoro, è quella sopra accennata: il lavoratore deve rispettare il periodo di preavviso di dimissioni, di cui al CCNL di categoria.

Su questo istituto, fonte essenziale di riferimento è l’art. 2218 Codice Civile. In esso si può infatti trovare scritto che:

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Inoltre, è necessario rimarcare che il preavviso non è sempre identico nelle sue caratteristiche, ma è piuttosto legato agli elementi inclusi nel CCNL applicato.

In sintesi, il meccanismo del periodo di preavviso e la sua durata dipendono dai fattori di seguito indicati:

  • anzianità di servizio del lavoratore;
  • categoria legale;
  • livello d’inquadramento.

Perciò è obbligo del dipendente che opta per le dimissioni dal lavoro, controllare quanti giorni di preavviso debbono essere dati all’azienda. Soltanto dopo questa verifica, il lavoratore sarà sicuro di rispettare il periodo di preavviso.

D’altronde questa norma è stata pensata per salvaguardare il datore di lavoro o l’azienda, che altrimenti si troverebbero improvvisamente con un posto vuoto in ufficio e un conseguente problema di natura organizzativa.

E attenzione alle conseguenze, in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso di dimissioni. L’azienda può infatti trattenere dalle spettanze di fine rapporto una somma corrispondente allo stipendio che il lavoratore avrebbe incassato, durante il periodo di preavviso non prestato (cd. indennità sostitutiva del preavviso).

Dimissioni senza preavviso

Ci sono tuttavia dei casi in cui è ammesso il cosiddetto recesso in tronco (ossia senza preavviso) da parte del lavoratore. Ci riferiamo alle circostanze di dimissioni per giusta causa, prodotte da un intollerabile inadempimento del datore di lavoro, che ha rotto di fatto il rapporto di fiducia; e impedisce la prosecuzione, anche provvisoria, dell’attività in ufficio (pensiamo ad es. ai casi di ripetuto mancato pagamento della retribuzione o alle molestie). In questo caso, norma di riferimento è data dall’art. 2119 Codice Civile, in cui si può leggere quanto segue:

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Attenzione però: per dare le dimissioni per giusta causa va rispettata una determinata procedura, con il datore di lavoro che comunque ha la facoltà di contestarle e pretendere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

E ancora, le dimissioni senza preavviso sono consentite anche alle lavoratrici che, sia dal periodo che va dalla scoperta della gravidanza al 1° anno di vita del figlio, decidono di rassegnare le dimissioni per maternità.

Come dare le dimissioni

In tema di dimissioni dal lavoro, non possiamo non rimarcare che a partire dal 12 marzo 2016 vale la procedura telematica per presentare le dimissioni. In virtù di essa, per il lavoratore che intende “licenziarsi” non è più sufficiente scrivere la classica lettera cartacea firmata, utilizzata comunemente anni fa (che comunque è sempre buona consuetidine inviare).

Ecco dunque un altro obbligo che rileva e che deve essere rispettato da lavoratore. Se non è rispettato, l’atto di recesso è da ritenersi inefficace.

Detta procedura telematica obbligatoria è disponibile sul sito web cliclavoro.gov.it.

L’introduzione di essa si deve al d. lgs. n. 151 del 2015: lo scopo specifico è controllare l’effettiva identità del dipendente e la sua concreta volontà di effettuare il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro. Ciò in quanto, com’è chiarito in precedenza, le dimissioni devono essere sempre il frutto di una libera scelta del lavoratore, che deve agire in mancanza di condizionamenti e pressioni da parta dell’azienda.

In passato, le dimissioni dal lavoro erano accettate con una semplice lettera tradizionale. E infatti non erano affatto rari i casi delle cosiddette dimissioni in bianco, vale a dire quel fenomeno di abuso dei poteri datoriali per cui l’azienda si faceva firmare - in sede di assunzione - una lettera in bianco di dimissioni del lavoratore.

Nei tempi odierni, le dimissioni telematiche hanno reso ancora più spedito l’iter e rappresentano una rilevante garanzia per il lavoratore, il quale può seguire direttamente la procedura, facendo accesso al portale ad hoc, per il tramite di SPID o Pin dispositivo INPS.

Altrimenti, come già accade per tante altre situazioni inerenti il rapporto di lavoro, il dipendente dimissionario avrà diritto all’assistenza nell’inoltro delle dimissioni telematiche, offerta da un soggetto intermediario. Ci riferiamo a patronati, consulenti del lavoro, organizzazioni sindacali e non solo.

Ci sono tuttavia delle eccezioni: ad esempio, il lavoratore con figli di età inferiore ai tre anni deve seguire una procedura differente per rassegnare le dimissioni, richiedendo la convalida delle stesse all’Ispettorato nazionale del lavoro. Lo stesso vale per coloro che rassegnano le dimissioni per maternità.

Revoca dimissioni

Così come la comunicazione, anche la revoca delle dimissioni va data online.

Solitamente, la normativa consente al lavoratore di ripensarci entro un periodo di 7 giorni, salvo il caso in cui questo dimostri di averle rassegnate a causa di un forte stress o turbamento psicologico. In questo caso, infatti, come stabilito dalla sentenza della Cassazione 30126/2018, il termine dei 7 giorni può anche essere superato.

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