Divieto di sosta e fermata: differenza, multa e cosa dice il Codice della strada

Redazione Motori

4 Settembre 2020 - 16:45

condividi

Sosta e fermata non sono la stessa cosa; per evitare multe e spiacevoli sorprese è bene conoscerne la differenza. Ecco i dettagli, le norme stradali e le sanzioni previste.

Quale differenza tra sosta e fermata? E quali sono le sanzioni previste dal Codice della strada?

La fermata si ha quando la sospensione della marcia avviene per un breve lasso temporale (ad esempio accostare per far scendere o salire un passeggero) la sosta invece è quella che più comunemente chiamiamo “parcheggio”.

Capire la differenza tra sosta e fermata è di grande importanza poiché in molti casi sono entrambe vietate ma in molti altri è vietata solo una delle due. E per i trasgressori la legge prevede multe salate. Qui di seguito definizione e disciplina per evitare sanzioni indesiderate.

Differenza tra fermata e sosta

Nel Codice della Strada la fermata è indicata come una temporanea sospensione della marcia, che serve per compiere azioni di breve durata. Durante la fermata - che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione - il conducente deve restare alla guida ed essere pronto a riprendere la marcia (articolo 157 del Codice della strada).

La fermata può essere effettuata anche in un’area dove non è ammessa la sosta dal momento che la durata dell’azione è momentanea. Al contrario la sosta del veicolo si protrae nel tempo e in tal caso il conducente può allontanarsi dal veicolo purché abbia spento il motore.

Altra cosa ancora è l’arresto del veicolo, cioè “l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione”.

Dove si può lasciare il veicolo in caso di sosta e fermata

Salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Nel caso in cui non ci fosse una marciapiede rialzato bisogna lasciare uno spazio (non inferiore ad 1 metro) che consenta ai pedoni di transitare.

Fuori dai centri abitati i conducenti che lasciano i propri veicoli in sosta o in fermata dovranno collocarli fuori dalla carreggiata, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione. Se ciò non è possibile sosta e fermata devono essere effettuate il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.

Invece nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata purché il conducente lasci spazio sufficiente almeno al transito di una fila di veicoli.

Nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato, i conducenti saranno obbligati a segnalare - in modo chiaro e visibile - l’orario in cui la sosta ha avuto inizio con il disco orario.

Divieto di sosta e fermata

Ci sono delle differenze anche nei divieti che concernono la sosta e la fermata. In caso di sosta del veicolo infatti ci sono più divieti rispetto alla fermata proprio perché quest’ultima prevede una sospensione temporanea e non prolungata della sospensione della marcia.

Il comma 1 dell’articolo 158 del Codice della Strada prevede che la sosta e la fermata sono vietate, anche se non è presente la relativa segnaletica, nei seguenti casi:

  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Il comma 2 dell’art. 158 del CDS stabilisce inoltre che la sosta è vietata nei seguenti casi:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

Ci sono altri casi in cui i divieti previsti dalle suddette disposizioni vengono segnalati dagli appositi cartelli, che tutti conosciamo, al fine di non far fermare e sostare i veicoli in determinati tratti stradali.

Le multe previste dal Codice della strada

Passiamo adesso alle sanzioni. Chi viola i divieti previsti dal Codice della strada (elencati nei paragrafi precedenti) rischia una multa che va da 41 a 168 euro, con la possibilità di ottenere il 30% di sconto se paga entro 5 giorni dalla notifica della contestazione (quindi 28,7 euro).

L’entità della sanzione dipende da quanto sia grave l’infrazione commessa: ad esempio c’è una sensibile differenza tra sosta su un passo carrabile, in seconda fila o nei parcheggi riservati ai mezzi speciali.

Le sanzioni più pesanti spettano nel caso di parcheggio sulle zone riservati ai disabili, ai mezzi pubblici e in corrispondenza degli scivoli per la salita/discesa dai marciapiedi: da 84 a 335 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA