Debito di gioco: che fare se l’amico non paga?

Manuela Margilio

28 Ottobre 2014 - 18:00

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Nessuna norma rende vincolante il pagamento di un debito di gioco ma se si adempie non si può rivendicare quanto versato.

Debito di gioco: che fare se l’amico non paga?

Nel nostro ordinamento vi sono delle obbligazioni, dette naturali, per le quali nessuna norma esige l’adempimento. Tuttavia si tratta pur sempre di obbligazioni che la generalità delle persone ritiene di dover estinguere anche solo per motivi di ordine morale o sociale.
Si differenziano dall’atto di liberalità, come la donazione, compiuta nella convinzione di agire nella più totale libertà contrattuale.

Quali sono le obbligazioni naturali?
Rientrano tra le obblligazioni naturali:

  • il pagamento dei debiti di gioco;
  • il pagamento delle scommessa;
  • il pagamento dei debiti estinti per prescrizione.

Debiti di gioco e scommesse
Il debito di gioco è il debito avente ad oggetto una somma di denaro o un altro bene che un partecipante deve all’altro a seguito dell’esito dell’attività ludico ricreativa che è stata svolta.

La scommessa è la promessa di corrispondere una somma di denaro o un altro bene a chi effettui in modo corretto una previsione in merito ad un evento futuro e incerto.

Gli istituti del gioco e della scommessa sono presi in considerazione dal nostro ordinamente attraverso una norma di carattere generale contenuta nel codice civile (l’art. 1933) la quale, qualora si tratti di giochi e scommesse non proibiti, prevede in capo al vincitore la non coercibilità del pagamento del debito.

Tuttavia, il perdente, non può pretendere la restituzione di quanto abbia eventualmente pagato.

Le obbligazioni naturali non sono quindi del tutto irrilevanti per il diritto: di esse non si può richiedere in giudizio l’adempimento ma chi spontaneamente vi ha dato esecuzione non può pretendere la restituzione di ciò che ha versato, adducendo la mancanza di un obbligo giuridico. Se da un lato la prestazione è incoercibile dall’altro il legislatore nega la restituzione, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un soggetto incapace.

Chi ha vinto al gioco, ad esempio al gioco delle carte o ha vinto una scommessa, sia pure non proibita, non ha alcuna tutela giuridica per ottenere la posta in gioco. Anche in caso di dichiarazione di impegno ad adempiere o di dazione in pegno di un proprio bene non vi sono conseguenze legali in caso di inadempimento.

Competizioni sportive e lotterie autorizzate
A questa regola sono poste due eccezioni:

  • le competizioni sportive che attribuiscono azione per ottenere il pagamento della posta in gioco, sia tra i partecipanti alla competizione, sia tra i non partecipanti.
  • lotterie autorizzate anche se non abbianate a competizioni sportive, come il gioco del lotto.

L’unico limite, in caso di lotterie, è costituito dalla necessaria autorizzazione da parte della pubblica autorità, al fine di consentire un preventivo controllo degli scopi, a tutela dell’ordine pubblico.

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