Cosa rischia chi occupa una casa altrui?

Guendalina Grossi

10/02/2018

06/11/2018 - 15:28

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Il fenomeno dell’occupazione di immobili è sempre più frequente negli ultimi anni; vediamo cosa rischia chi decide di occupare una casa altrui e quando questo comportamento non costituisce reato.

Cosa rischia chi occupa una casa altrui?

Il fenomeno dell’occupazione abusiva di case e appartamenti è una realtà sempre più diffusa al giorno d’oggi. La causa principale di tale fenomeno è legata alla crisi economica che è dilagata negli ultimi anni.

Per la normativa italiana l’occupazione illegale di una casa costituisce un illecito che comporta conseguenze sia in campo civile che in campo penale. Esiste infatti un articolo del Codice penale (il 633) che disciplina tale reato.

Non sempre però occupare una casa altrui può essere considerato un reato: se infatti una persona che occupa abusivamente un immobile si trova in “stato di necessità” scatta l’assoluzione.

Vediamo cosa prevede la normativa italiana nel caso in cui si occupi una casa altrui e quali sono le sanzioni previste.

Cosa prevede il Codice penale?

L’art. 633 del Codice penale stabilisce che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito con la reclusione fino a due anni o con una multa che può variare da 103 euro a 1.032 euro.

Come si evince dal testo dell’articolo 633 del Codice penale, nel caso in cui il danneggiato decidesse di non denunciare il fatto alle autorità giudiziarie non si potrà aprire un processo d’ufficio.

La suddetta norma tutela sia i proprietari che i possessori degli immobili; infatti sia il proprietario del bene sia chi lo detiene a qualsiasi titolo, come ad esempio per via di un affitto oppure in seguito all’assegnazione di alloggi popolari, potrà decidere di avvalersi dell’istituto messo a disposizione dal Codice penale.

Cosa prevede il Codice civile?

Oltre ad avvalersi del dispositivo previsto dal Codice penale il soggetto che decide di ristabilire il possesso o la proprietà dell’immobile illecitamente occupato da terzi potrà avvalersi degli strumenti previsti dal Codice civile.

Il cittadino leso infatti potrà ricorrere alle cosiddette azioni petitorie e a quelle possessorie, che gli consentiranno di riconoscere ed accertare, attraverso un processo civile, la sussistenza dei rispettivi diritti e di ottenere un provvedimento del giudice mediante il quale si ordinerà all’occupante la restituzione del bene.

Quando occupare una casa altrui non costituisce reato?

Come abbiamo precedentemente accennato ci sono casi in cui occupare un immobile non costituisce reato. Se una persona che occupa abusivamente una casa si trova in uno stato di necessità scatta l’assoluzione.

Con “stato di necessità” non ci si riferisce all’assenza di un domicilio o alla mancanza di un reddito per procurarselo; si tratta di qualcosa di improvviso, urgente e transitorio.

In questo caso il proprietario ha sempre il diritto di rientrare nel possesso dell’immobile, ma per farlo dovrà accontentarsi della sola procedura civile senza poter sporgere denuncia alle autorità.

In merito a quanto appena detto la sentenza n. 301 del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Genova ha stabilito che nel concetto di “danno grave alla persona”, che può far scattare lo “stato di necessità”, rientra anche la situazione di emergenza abitativa.

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