Congedo parentale COVID-19 in scadenza: procedura online INPS. Come fare domanda

Teresa Maddonni

31 Agosto 2020 - 13:19

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Il congedo parentale COVID-19 è in scadenza, ma ancora per qualche ora può essere richiesto attraverso la procedura online INPS. È possibile anche fare domanda per la fruizione a ore.

Congedo parentale COVID-19 in scadenza: procedura online INPS. Come fare domanda

Congedo parentale COVID-19: scadenza fissata per oggi 31 agosto e quindi i genitori d’Italia hanno ancora qualche ora di tempo per fare domanda attraverso la procedura online INPS.

La proroga fino al 31 agosto per fare richiesta per ottenere il congedo parentale COVID-19 è stata introdotta dalla legge di conversione del decreto Rilancio, la n.77/2020. La stessa ha introdotto anche la possibilità della fruizione a ore del congedo parentale COVID-19, inizialmente non prevista.

INPS, con il messaggio n. 3015 dell’11 agosto ha spiegato anche come fare domada in questo caso sempre attraverso la procedura online.

Ricordiamo che il congedo parentale COVID-19 è stato introdotto con il decreto Cura Italia, poi convertito nella legge n.27 del 24 aprile, all’articolo 23 poi modificato con l’articolo 72 del decreto Rilancio con il quale i giorni di congedo parentale COVID-19 da 15 sono diventati 30, dapprima fino a fine luglio, poi fino alla fine d’agosto con la conversione.

Il congedo parentale COVID-19 può essere richiesto da uno o entrambi i genitori alternativamente con figli fino a 12 anni e per un massimo di 30 giorni. Per i genitori di figli disabili non ci sono limiti di età.

L’indennità è pari al 50% della retribuzione. La misura è estesa anche a genitori con figli dai 12 ai 16 anni, ma senza indennità. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Se con la circolare del 25 marzo l’INPS aveva dato indicazioni precise su come fare domanda per le diverse tipologie di lavoratori nonché genitori, e ribadito i requisiti previsti già dal decreto Cura Italia, con il messaggio 1461 del 30 marzo l’Istituto aveva anche annunciato l’adeguamento delle procedure online per tutti.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le indicazioni INPS sulla procedura online, quali sono i requisiti e le istruzioni per fare domanda per il congedo parentale COVID-19 partendo proprio dal messaggio dell’11 agosto ricordando che i ritardatari hanno a disposizione ancora solo poche ore.

Congedo parentale COVID-19 in scadenza: procedura online fruizione a ore

Per il congedo parentale COVID-19 a ore INPS ha pubblicato l’11 agosto il messaggio n. 3105 nel quale spiega come fare la domanda oggi 31 agosto in scadenza.

L’Istituto dopo aver implementato la procedura online per permettere agli aventi diritto di fare domanda per il congedo parentale COVID-19 fino al 31 agosto 2020, ha anche adeguato la stessa per la fruizione a ore.

Spiega nel messaggio INPS che anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo parentale COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale che va dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Per fare domanda online per la fruizione oraria è necessario andare sul servizio INPS dedicato al congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Il genitore che fa domanda online per il congedo parentale COVID-19 a ore deve inserire nella stessa:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo parentale COVID-19 specifica INPS, nell’intervallo temporale che intercorre tra il 19 luglio 2020 e il 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Cosa significa? INPS da un esempio:

  • se il dipendente intende fruire delle ore di congedo parentale COVID-19 tra il mese di luglio e agosto 2020 il genitore, dovendo rientrare in un mese solare, dovrà pertanto presentare due domande.

Il congedo parentale COVID-19 continua a essere erogato in modalità giornaliera pertanto la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo.

INPS specifica che pertanto se le ore che compongono un giorno di congedo parentale COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda online che si presenta all’Istituto bisogna dichiarare di fruire di un giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento da una data x a una data y nello stesso mese solare.

Congedo parentale COVID-19: procedura online

La domanda per il congedo parentale COVID-19, per i genitori che avessero ancora diritto al congedo ordinario, era già attiva attraverso le procedure standard a decreto Cura Italia approvato, mentre per altre tipologie di lavoratori, come per esempio gli autonomi, l’INPS ha dovuto aggiornare le procedure telematiche per la richiesta ormai da mesi a regime. Dal 21 luglio la procedura online è stata ulteriormente implementata, come abbiamo anticipato, per le richieste al 31 agosto 2020.

Con il messaggio del 30 marzo INPS ha comunicato che:

sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Si è altresì [provveduto ad adeguare le informative presenti nella procedura per l’acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

Ancora INPS specifica che per i lavoratori per i quali si è provveduto a implementare la procedura telematica non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020.

Con il messaggio 2902 del 21 luglio invece INPS ha comunicato quanto segue:

“Con il presente messaggio si comunica che l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Istituto per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020. Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.”

Per fare domanda secondo le indicazioni INPS per il congedo parentale COVID-19 è necessario:

  • accedere al portale web dell’INPS;
  • per accedere è necessario essere in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:

  • selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
  • selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
  • tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nel messaggio di marzo INPS comunica anche che per ottenere un nuovo PIN si può accedere, sempre attraverso il portale dell’Istituto alla voce “Assistenza” in alto a sinistra e poi alla voce “Ottenere e gestire il PIN”. In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center.

La stessa procedura va fatta nel caso di PIN smarrito o scaduto per procedere al recupero dello stesso.

Congedo parentale COVID-19: requisiti

I requisiti per il congedo parentale COVID-19 sono stabiliti dal decreto Cura Italia convertito nella legge n.27/2020. Sono altresì confermati con il decreto Rilancio insieme ad altre misure per le famiglie ora legge.

Il congedo parentale speciale è rivolto ai genitori dipendenti del settore privato a decorrere dal 5 marzo (dalla chiusura delle scuole in tutta Italia) per un periodo continuativo o frazionato che non può essere superiore a 30 giorni per i figli fino a 12 anni. I giorni di congedo prevedono un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo di congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa.

Il decreto Cura Italia prevede che per il congedo ordinario e il prolungamento dello stesso previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n.151/2001:

“Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 (parentale COVID-19 n.d.r) con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.”

I genitori iscritti alla gestione separata hanno diritto al congedo parentale COVID-19 per un periodo di 30 giorni con un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato per definire l’indennità di maternità. La stessa indennità è prevista per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è stabilita sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge e definita sulla base della tipologia di lavoro autonomo.

Inoltre è previsto che il congedo parentale COVID-19 possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori per un totale di 30 giorni complessivi a patto che nel nucleo familiare non vi sia un genitore che prende altra forma di sostegno al reddito. Per le famiglie con figli disabili non vi è il limite di età di 12 anni.

I genitori dipendenti del settore privato che hanno figli tra 12 e 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro, a patto sempre che, come si legge nel decreto,"nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore", senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quanto detto finora, come specifica il decreto, trova applicazione anche per i genitori affidatari.

Inoltre il presente decreto stabilisce che anche per i genitori dipendenti del settore pubblico vale quanto stabilito per il privato e illustrato fin qui. Tuttavia l’eccezione riguarda il personale sanitario e in particolare:

“per i dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari”.

In questo caso il bonus baby sitter per l’assistenza ai figli minori fino a 12 anni è erogabile nel limite massimo di 2.000 euro, sempre da modifiche del dl Rilancio.

Vediamo come fare domanda per il congedo parentale COVID-19 secondo il messaggio INPS del 20 marzo e la successiva circolare con scadenza per oggi 31 agosto.

Congedo parentale: come fare domanda. La circolare INPS

Nel messaggio 1281 del 20 marzo 2020 l’INPS spiega come fare domanda per accedere al congedo parentale COVID-19 secondo quanto stabilito dal decreto per coronavirus. Con la circolare del 25 marzo INPS dà ancora più specifiche istruzioni in materia.

Lavoratori dipendenti privati

I genitori lavoratori dipendenti privati con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono farlo sia a conguaglio che a pagamento diretto. Questi devono farne richiesta al proprio datore di lavoro e all’INPS utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui gli stessi genitori abbiano raggiunto i limiti individuali e di coppia per godere del congedo parentale ordinario (10 o 11 mesi) possono usufruire dello specifico COVID-19 con la procedura che abbiamo sopra descritto.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS., dal momento che l’indennità non è prevista.

Nel messaggio INPS si legge chiaramente che il decreto Cura Italia stabilisce che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus baby sitter;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (per esempio la cassa integrazione);
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda. Tuttavia con un successivo e per alcuni aspetti poco tempestiva circolare INPS fornisce dei chiarimenti specie sulla compatibilità con il bonus baby sitter che in alcuni casi è possibile e vale a dire:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo parentale COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitter per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby sitter per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo parentale COVID-19.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS

Come nel messaggio del 20 marzo, la circolare n.45 del 25 marzo dell’INPS chiarisce anche le modalità di fruizione e presentazione della domanda per il congedo parentale COVID-19 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e gli autonomi iscritti all’INPS.

Nella circolare si chiarisce che per il congedo parentale COVID-19 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS sono ampliate le tutele rispetto a quanto solitamente garantito dal congedo parentale ordinario perché anche in questo caso, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l’indennità è maggiore.

Per questa tipologia di lavoratori il congedo parentale ordinario è previsto fino ai 3 anni del figlio. Vale lo stesso discorso per gli autonomi iscritti all’INPS ai quali l’indennità del congedo ordinario è sempre riconosciuta al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera e fino a 1 anno di età del figlio. In questo caso invece è al 50% e sempre fino a 12 anni.

Il congedo COVID-19, dunque, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:

  • i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
  • per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

La circolare INPS n.81 di cui abbiamo detto sopra specifica che la conversione d’ufficio in congedo parentale COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale ordinario, fruiti dai genitori durante l’arco temporale previsto dalla normativa fino a un massimo di 30 giorni interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato. La trasformazione interessa anche le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Non è possibile richiedere l’annullamento della stessa trasformazione in congedo parentale COVID-19 dei periodi di congedo e di prolungamento dello stesso effettivamente già fruiti.

Per le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 queste non sono soggette a conversione in congedo COVID-19.

INPS nella circolare del 25 marzo specifica ulteriormente che per lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS si intende lavoratori parasubordinati con rapporto attivo, i professionisti titolari di partita IVA attiva (non iscritti a ordini), componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria..

Lavoratori dipendenti Pubblici

La circolare n.45 conferma quanto disposto già nel messaggio INPS vale a dire:

  • non devono presentare domande all’INPS;
  • la domanda di congedo parentale straordinario è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni che vengono fornite dalla stessa.

I genitori per presentare domanda per ottenere il congedo parentale straordinario per coronavirus devono procedere attraverso il portale online dell’INPS accedendo con PIN, SPID, CNS o CIE alla pagina dedicata al servizio.

Una volta fatto l’accesso si può compilare la domanda e procedere all’invio. Ci si può anche rivolgere a un patronato.

In alternativa la domanda può essere presentata tramite call center al numero verde INPS 803 164 o a quello a pagamento 06 164 164 per chi chiama da rete mobile.

Circolare n.45 del 25-03-2020
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e dei lavoratori autonomi.

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