Comunicazioni trimestrali IVA liquidazioni 2017: scadenze e istruzioni

Francesco Oliva

15/11/2017

29/01/2018 - 23:16

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Guida alle comunicazioni trimestrali IVA delle liquidazioni periodiche con tutte le scadenze e le istruzioni.

Comunicazioni trimestrali IVA liquidazioni 2017: scadenze e istruzioni

Comunicazioni trimestrali IVA delle liquidazioni (le cosiddette Lipe): ecco la guida completa su istruzioni e scadenze 2017.

Si tratta di un adempimento introdotto dal DL 193/2016 e particolarmente detestato da contribuenti, imprese e professionisti. A mitigare parzialmente il malcontento vi è stato almeno il taglio drastico delle sanzioni previste dal testo originale del decreto fiscale 193/2016 per la nuova comunicazione Iva trimestrale. Le sanzioni per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati Iva trimestrali sono state ridotte notevolmente: 2 euro per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. Un netto taglio e ammorbidimento: nel testo originale il valore minimo della sanzione ammontava a 5.000 euro e il massimo a 25.000 euro.

Sulle regole relative a sanzioni e ravvedimento operoso abbiamo dedicato un apposito approfondimento.

Inoltre, per il primo anno lo spesometro sarà semestrale ma a partire dal 2018 diventerà ufficiale la comunicazione dei dati relativi a fatture emesse o ricevute a cadenza trimestrale.

In base all’articolo 4 del decreto legge 193/2016 il nuovo adempimento riguarda sia le fatture emesse che quelle di acquisto.

L’annunciata novità, che inizialmente sembrava dover diminuire gli adempimenti fiscali a carico di aziende e professionisti, come formulata ad oggi sembra non rispondere all’obiettivo principale della semplificazione perché nonostante l’alleggerimento per il primo anno, a partire dal 2018 quadruplicherà gli adempimenti fiscali di imprese, professionisti e commercialisti.

Attenzione: lo spesometro 2017 semestrale si riferisce solo alle comunicazioni di fatture attive e passive. Diverso è il discorso per le liquidazioni IVA che comunque rimarranno trimestrali.

Ma quali sono le nuove scadenze della comunicazione Iva trimestrale e quali le sanzioni in caso di mancato adempimento?

Comunicazione Iva liquidazioni periodiche: ecco le scadenze

Per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 settembre 2017. Questa la prima data da ricordare e la prima scadenza per la presentazione della comunicazione Iva semestrale che diventerà trimestrale soltanto nel 2018.

Successivamente, la trasmissione delle fatture emesse e ricevute ai fini Iva sia trimestrali che mensili dovrà avvenire entro il secondo mese successivo al trimestre. I dati dell’ultimo trimestre dovranno invece essere trasmessi entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Per conoscere quali saranno le modalità di invio dei dati bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In ordine ai dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione, ecco l’elenco completo:

  • dati identificativi dei soggetti dell’operazione;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • imposta;
  • tipologia dell’operazione.

I dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre e in relazione all’ultimo trimestre, la trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

Ecco un’utile tabella sinottica con il dettaglio delle scadenze dei versamenti IVA 2017 e delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni) alla luce delle novità apportare dal Decreto Milleproroghe:

Periodo di riferimento Versamento IVA Invio telematico dati IVA
Gennaio 16 febbraio 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
Febbraio 16 marzo 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
Marzo 17 aprile 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
I trimestre 16 maggio 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
Aprile 16 maggio 2017 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
Maggio 16 giugno 2017 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
Giugno 17 luglio 2017 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
II trimestre 22 agosto 2017 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro)
Luglio 22 agosto 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Agosto 18 settembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Settembre 16 ottobre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
III trimestre 16 novembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Ottobre 16 novembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
Novembre 18 dicembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
Dicembre 16 gennaio 2018 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
IV trimestre 16 marzo 2018 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)

Le scadenze del nuovo spesometro e delle comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni che andranno a regime dal 1° gennaio 2018 saranno le seguenti:

Trimestre Scadenza
31 maggio
16 settembre
30 novembre
28 febbraio anno successivo

Per chi non rispetterà l’obbligo di comunicazione Iva semestrale-trimestrale sono previste sanzioni, notevolmente alleggerite dagli emendamenti presentati in Commissione alla Camera dal deputato Paolo Petrini del Partito Democratico.

Ricapitolando: mentre le scadenze dello spesometro 2017 (comunicazione IVA di fatture emesse e ricevute) è semestrale per il primo anno di applicazione, per le liquidazioni il discorso è diverso, poiché in questo caso le comunicazioni sono da subito a cadenza trimestrale.

Comunicazione Iva trimestrale fatture e liquidazioni 2017: come funziona

Il Decreto legge 193/2016 introduce nuovi obblighi e scadenze a carico di aziende e imprenditori. In sostituzione dell’art. 21 del Decreto legge 78/2010 si è stabilita la soppressione dell’obbligo di invio dello spesometro annuale parallelamente però all’introduzione dell’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle fatture emesse, a cadenza trimestrale, di quelle ricevute e della liquidazione Iva.

Con un emendamento al decreto fiscale per il 2017 si avrà ancora un po’ di respiro: l’invio del nuovo spesometro sarà semestrale per il primo anno ma a partire dal 2018 diventerò ufficialmente trimestrale.

Sono state, inoltre, sensibilmente ridotte le sanzioni su omissioni o errori negli invii telematici delle comunicazioni periodiche IVA introdotte dal decreto. In tal modo la sanzione ora prevista è di due euro per ogni fattura omessa o errata, con un massimo di 1.000 euro a trimestre e una sanzione dimezzata, con un massimo di 1.000 euro a trimestre, in caso di ravvedimento entro due settimane dalla scadenza. Inizialmente invece si prevedevano sanzioni fino a 25.000 mila euro anche per errori minimi.

La realtà è che per aziende e professionisti si profilano nuovi adempimenti che, invece di introdurre la tanta agognata semplificazione fiscale, hanno praticamente moltiplicato per otto gli adempimenti a loro carico.

In virtù dei maggiori oneri per l’adeguamento tecnologico e per il rispetto dei nuovi adempimenti con lo stesso decreto legge è stato stabilito un credito d’imposta a favore dei contribuenti.

Per le aziende o professionisti che nell’anno precedente maturano un reddito inferiore ai 50 mila euro è previsto un credito d’imposta erogato una tantum di 100 euro da utilizzare entro il 2018; per i commercianti al minuto che decidono di optare per la trasmissione telematica a partire dal 1° gennaio 2017 la cifra è invece di 50 euro.

A partire dal 2017 gli adempimenti Iva verranno notevolmente stravolti: si parla di mini-dichiarazioni Iva trimestrali, o di spesometro trimestrale analitico, in sostituzione dei precedenti adempimenti.

Quindi, nonostante le comprensibili polemiche di professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro bisognerà tener bene a mente le nuove scadenze: per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati Iva trimestrali saranno applicate sanzioni fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.

Comunicazione Iva trimestrale 2017: le sanzioni previste

Per chi non rispetterà l’obbligo di comunicazione prima semestrale e dal 2018 trimestrale di fatture e di liquidazioni Iva il Decreto legge prevede pesanti sanzioni.

Nel testo originario del decreto fiscale 193/2016 che disciplina la nuova comunicazione Iva trimestrale per omessa o errata trasmissione dei dati era prevista l’applicazione di una sanzione dai 25 euro ai 25 mila euro per singola fattura.

Con gli emendamenti vengono ridotte le sanzioni previste per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture Iva: viene fissata una multa di 2 euro per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza indicata ovvero se entro lo stesso termine, viene trasmessa la correzione dei dati.

Per omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione originaria ammontava invece dai 5 mila ai 50 mila euro. Con le novità introdotte dagli emendamenti per le liquidazioni periodiche, si stabilisce che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione “è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro” che viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni, ovvero se entro lo stesso tempo viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non sono obbligati alla comunicazione sulle liquidazioni periodiche Iva i soggetti passivi non obbligati allo spesometro annuale o alle liquidazioni periodiche, ovvero i contribuenti titolari di partita iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari.

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