Cassazione: al difensore d’ufficio spetta il compenso della procedura esecutiva infruttuosa

Isabella Policarpio

12/03/2019

04/04/2019 - 15:25

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La Corte di Cassazione ribadisce che il difensore d’ufficio ha diritto ad ottenere il compenso per l’inutile esperimento della procedura esecutiva.

Cassazione: al difensore d’ufficio spetta il compenso della procedura esecutiva infruttuosa

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito.

Tale esperimento, infatti, è un passaggio obbligatorio per richiedere la liquidazione del compenso, quindi tutti i costi relativi, le spese, gli onorari e i diritti, non possono essere a carico del difensore d’ufficio ma, al contrario, devono essere rimborsabili dall’erario.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, nell’ordinanza n. 5609 del 26 febbraio 2019 (in allegato alla fine dell’articolo).

Il caso di specie

La pronuncia che stiamo esaminando trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto, almeno in parte, l’opposizione dell’avvocata Giulia Rossi (nome di fantasia) contro il decreto di liquidazione di 500 euro a seguito della difesa d’ufficio di una imputata insolvente.

Il Tribunale di Milano aveva previsto un aumento dell’ammontare dell’importo da 500 a 675 euro, senza però riconoscere all’avvocata il compenso per l’esperimento delle procedure di escussione dell’assistita insolvente.

Dunque, l’avv. Bianchetti aveva fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo come motivo proprio il mancato riconoscimento del compenso per l’attività di recupero del credito nei confronti dell’assistita. In particolare, l’avv. aveva denunciato la violazione/falsa applicazione degli articoli 82, 116, 117 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo il motivo fondato. Nell’ordinanza n. 5609 del 26 febbraio 2019 i giudici della Suprema Corte hanno precisato che il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito, principio già enunciato in diverse occasioni.

La Corte si esprime così:

“Questa Corte ha più volte ribadito che, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d’ufficio, quest’ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’ inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario dall’assistito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116; ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario (cfr. Cass. nn. 24104/11, 27854/2011, 15394/2012, 30484/17).”

Dunque la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e ha rinviato al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, il quale provvederà a liquidare le spese del presente giudizio.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5609 del 26 febbraio 2019
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