Cassa integrazione: sarà per tutto l’anno con il decreto Sostegni, ma non per tutti

Teresa Maddonni

22/03/2021

17/05/2021 - 17:10

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Cassa integrazione: novità con il decreto Sostegni approvato. Sono due le scadenze previste. Per qualcuno sarà per tutto l’anno fino al 31 dicembre. Introdotto il flusso Uniemens-CIG.

Cassa integrazione: sarà per tutto l’anno con il decreto Sostegni, ma non per tutti

Cassa integrazione: novità con il decreto Sostegni. La cassa integrazione sarà infatti, a partire dal 1° aprile, per tutto l’anno fino al 31 dicembre, ma non per tutti.

Sono due le scadenze per la cassa integrazione che entrano nel decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri.

La cassa integrazione viene divisa in due diverse fasce a seconda della categoria e della fruizione, quindi differente anche nel numero di settimane.

Ad accompagnare la cassa Covid c’è anche la proroga del blocco dei licenziamenti generalizzata fino al 30 giugno e differenziata poi. Novità con l’introduzione del flusso “Uniemens CIG” per i pagamenti. Vediamo nel dettaglio come funziona la cassa integrazione del decreto Sostegni.

Cassa integrazione: per tutto l’anno, ma non per tutti

Una cassa integrazione Covid per tutto l’anno, ma non per tutti con il decreto Sostegni.

A oggi la cassa integrazione per l’emergenza con le 12 settimane della Legge di Bilancio è così divisa:

  • 12 settimane di cassa integrazione ordinaria fino al 31 marzo 2021;
  • 12 settimane di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario fino al 30 giugno, oltre ovviamente alla CISOA.

La scadenza quindi del periodo entro il quale fruire della cassa integrazione Covid per qualcuno è quella del 31 marzo. Con il decreto Sostegni le nuove settimane di cassa integrazione sono previste dal 1° aprile. Sono due le fasce temporali, scadenze e numero di settimane:

  • 28 settimane di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario utilizzabili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Le 28 settimane per cassa integrazione in deroga e assegno ordinario dal 1° aprile, se usate in modo consecutivo, arrivano fino a ottobre;
  • 13 settimane per la cassa integrazione ordinaria utilizzabili dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Al 30 giugno arriva anche il blocco dei licenziamenti generalizzato, che poi dopo quella data diventa selettivo e prosegue fino al 31 ottobre per coloro che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali ordinari.
Il decreto Sostegni proroga anche le settimane di cassa integrazione per gli operai agricoli CISOA per 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Cassa integrazione: scadenza invio domande e novità

Per la cassa integrazione Covid il decreto Sostegni conferma i termini decadenziali, quindi la scadenza per l’invio delle domande previste dalle precedenti disposizioni.

Viene specificato nel decreto Sostegni che le domande di cassa integrazione Covid:

“Sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.”

Il decreto conferma che il datore di lavoro per la cassa integrazione Covid può richiedere il pagamento diretto da parte di INPS, ferma restando la possibilità dell’anticipo previsto dalla legge di conversione del decreto Cura Italia, e lo stesso “è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”

Il decreto Sostegni stabilisce che per le domande di cassa integrazione Covid, per la trasmissione dei dati per il calcolo, il pagamento diretto o per il saldo, il datore di lavoro utilizza il flusso Uniemens-Cig. Una novità questa già annunciata con l’eliminazione del modello SR41.

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