Cassa integrazione: domande al via per pagamento diretto INPS. Istruzioni

Teresa Maddonni

18/06/2020

25/10/2022 - 12:10

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Cassa integrazione: domande al via per il pagamento diretto da parte di INPS, anche con anticipo, per CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario. L’istituto fornisce le istruzioni nel messaggio n.2489 del 17 giugno 2020 alla luce della proroga e nuove disposizioni normative.

Cassa integrazione: domande al via per pagamento diretto INPS. Istruzioni

Cassa integrazione: domande al via per il pagamento diretto da parte di INPS da oggi 18 giugno, anche con anticipo, e ad annunciarlo è lo stesso Istituto nel messaggio n.2489 del 17 giugno 2020 con il quale fornisce anche le istruzioni su come procedere.

Le indicazioni sono fornite per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, ordinaria e assegno ordinario. In particolare il riferimento è alla norma introdotta dall’articolo 22-quater al decreto n.18/2020 (convertito nella Legge n.27/2020) come da integrazione del decreto n.34/2020 altrimenti detto Rilancio entrato in vigore lo scorso 19 maggio 2020, sulla semplificazione della procedura per le settimane di proroga nella domanda di cassa integrazione in deroga.

Il pagamento diretto da parte dell’INPS della cassa integrazione, con anticipo nella misura del 40%, riguarda principalmente quella in deroga, ma anche ordinaria e assegno ordinario e in particolare per il periodo di proroga della CIG o anche in sede di prima applicazione.

La novità riguarda principalmente la cassa integrazione in deroga laddove, se le prime 9 settimane sono state richieste alle Regioni e devono ancora passare tramite queste, la semplificazione opera con la proroga delle ulteriori 9 (5+4) che possono essere richieste direttamente all’INPS.

Le domande per il pagamento diretto della cassa integrazione da parte di INPS possono essere inviate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Rilancio, quindi da oggi 18 giugno. Vediamo nel dettaglio come fare domanda sulla base delle istruzioni INPS e ottenere il pagamento diretto, anche con l’anticipo, dall’Istituto.

Cassa integrazione: domande al via per pagamento diretto INPS

Cassa integrazione: al via da oggi 18 giugno le domande per il pagamento con anticipo diretto da parte di INPS anche con anticipo nella misura del 40%. L’anticipo, con la semplificazione, è stato introdotto con il decreto Rilancio per quella in deroga e INPS con il messaggio n.2489 del 17 giugno fornisce le istruzioni in materia.

Nel dettaglio si legge nel messaggio che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

L’azienda, una volta ottenuta l’autorizzazione per le prime 9 settimane, indipendentemente da quanto effettivamente fruito, può chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane, quello previsto con la proroga del decreto Rilancio, direttamente all’INPS.

L’Istituto ribadisce che i datori di lavoro prima di ottenere le successive 5 settimane devono completare le prime 9 e qualora venissero concesse queste ultime in misura minore devono rivolgersi in ogni caso, per il loro completamento, alla Regione o al ministero del Lavoro.

Le domande per la proroga invece, per le 5 settimane come anche per le 4 settimane da fruire prima del 1° settembre, dal 18 giugno vanno inoltrate direttamente a INPS. In ogni caso la cassa integrazione non può superare le 18 settimane.

Pagamento diretto INPS cassa in deroga

Per la domanda di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto da parte dell’INPS questa va inviata tramite l’applicativo online dal 18 giugno sul sito dell’INPS.

In particolare l’utente/datore di lavoro dovrà seguire la procedura dalla sezione Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS” (che dovrebbe trovarsi nella colonna di sinistra).

Al momento l’applicativo non è ancora online, ma INPS ha assicurato che verrà inserito entro oggi 18 giugno 2020.

Al portale “Servizi per le aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato da INPS. L’Istituto specifica che le domande di ammissione alla cassa integrazione in deroga rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario: proroga

Per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario INPS stabilisce, con comunicazione sempre nel medesimo messaggio, che per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che - sempre a completamento della fruizione delle prime 9 settimane - consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (si quelli restanti sia nel complesso, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

I datori di lavoro che non abbiano utilizzato per intero le prime 9 settimane possono richiedere di completare la fruizione se le prime concesse se inferiori a 9 (quelle previste dal Cura Italia per intenderci).

Con la stessa domanda il datore di lavoro può richiedere anche le ulteriori 5 fino a un massimo di 14 settimane (9+5). Per completare la fruizione delle prime 9 settimane deve presentare un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.

Il file excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format che INPS presto pubblicherà.

INPS precisa che le domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di 14 settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali.

In particolare vi è la procedura “Sistema Unico” con la quale possono essere istruite le domande di CIGO e con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori 5 settimane (non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il quale i datori di lavoro autocertificano il periodo effettivamente fruito come da messaggio 2101).

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il file suddetto. La procedura sarà rilasciata, con aggiornamenti, entro oggi.

Una successiva domanda per la cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, dopo aver fruito delle prime 14 settimane, potrà essere fatta per le 4 settimane ulteriori anche per periodi antecedenti al 1° settembre come da nuovo decreto (n.52 del 16 giugno 2020).

Domande di cassa integrazione: scadenze

Le domande di cassa integrazione nelle diverse tipologie (CIGO, assegno ordinario e in deroga), alla luce del nuovo impianto normativo, possono essere inviate rispettando precise scadenze.

Per quanto concerne la cassa integrazione in deroga INPS specifica che il decreto Rilancio stabilisce che nel caso di richiesta di pagamento diretto l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La disciplina è applicata anche alle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario.

Nel dettaglio specifica INPS che in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Questo per quanto riguarda la richiesta di anticipo da parte di INPS.

Come da nuovo decreto e come specifica INPS nel messaggio, per richiedere invece CIGO, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga:

  • la scadenza è il 17 luglio 2020, (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande (il trentesimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività);
  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 la scadenza è invece il 15 luglio 2020.

Come presentare la domanda di cassa integrazione

Il pagamento diretto da parte dell’INPS, con la novità introdotta per la cassa integrazione in deroga, prevede, come in parte già anticipato una procedura specifica per la presentazione della domanda.

Sempre nel messaggio n.2489 INPS specifica che la domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.

In particolare:

  • per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite: “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”;
  • per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
  • per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Chiedendo il pagamento diretto da parte di INPS si può chiedere anche l’anticipazione del 40% di cassa integrazione presente nelle procedure appena elencate. L’opzione è automaticamente impostata sul “SI”, ma basta selezionare la casella di rinuncia se non lo si vuole richiedere.

E se si seleziona l’opzione “SI”? Allora in questo caso bisogna completare la domanda con i dati seguenti:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, o anche di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Con la domanda di cassa integrazione viene inviata anche la richiesta di anticipo da parte di INPS e il numero di protocollo è unico.

L’Istituto pagherà l’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

Un punto fondamentale sottolineato da INPS è il seguente:

“In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.”

L’anticipo può essere erogato per le domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario nella misura del 40% delle ore autorizzate. INPS solo una volta che avrà ricevuto il modello SR41 dal datore di lavoro, come da decreto n.52/2020, per periodi precedenti al 16 giugno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020) procederà al pagamento della cassa integrazione, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020
Istruzioni INPS su nuove domande di CIGO e assegno ordinario, anticipo 40% del pagamento diretto di cassa integrazione, domanda di CIG in deroga.

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