Cambiare nome all’anagrafe, quando si può e come fare

Ilena D’Errico

19 Febbraio 2024 - 21:47

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Cambiare il nome all’anagrafe e dunque in modo ufficiale è possibile, ma soltanto in alcuni casi. Ecco quando e come fare per ottenere la modifica.

Cambiare nome all’anagrafe, quando si può e come fare

La scelta del nome di un figlio spesso impegna a lungo i genitori (o comunque chi si trova a dover decidere il nome di un bambino), dato che in linea generale lo accompagnerà per tutta la vita. Ciò che molti non sanno, però, è che la legge consente di cambiare il nome all’anagrafe in situazioni particolari, proprio come è possibile per il cognome. Ovviamente, la rettifica non può essere motivata da una semplice preferenza o gusto personale, ma deve avere motivazione valide secondo i criteri imposti dalla legge.

Cambiare il proprio nome può essere per alcune persone un modo indispensabile per tutelare i propri diritti, tra cui il diritto alla privacy, all’onore e alla reputazione e all’identità personale. Proprio perché il nome accompagna gli individui in modo permanente e perenne è giusto che non ne leda le libertà, dunque ci sono alcune limitazioni nella scelta del nome e poi la possibilità di modificarlo in seguito per ovviare a eventuali problemi.

Vediamo dunque quando è possibile cambiare il nome all’anagrafe e come fare.

Quando si può cambiare nome all’anagrafe

Come anticipato, è la legge a stabilire quando è possibile cambiare ufficialmente il nome attribuito alla nascita. Si tratta di un’ipotesi del tutto eccezionale, concessa esclusivamente per la tutela di interessi meritevoli di tutela. Difatti, è possibile cambiare nome quando:

  • il nome è ridicolo o vergognoso;
  • rivela l’origine naturale.

Al di fuori di questi casi tassativi, la legge permette di cambiare il nome (sostituendolo o aggiungendo un secondo) per motivi soggettivi, purché siano meritevoli di tutela secondo i criteri di diritto e non contrastanti con l’interesse pubblico. Per esempio, il nome che rimanda a un personaggio pubblico noto per condotte riprovevoli. Infine, può cambiare il nome chi ha subito l’intervento chirurgico di transizione previa sentenza di cambiamento del sesso.

Si evidenzia, comunque. che alcuni tribunali hanno permesso di cambiare il nome anche senza questi passaggi, come tutela del diritto all’identità, ma anche perché il nome potrebbe essere motivo di imbarazzo e derisione se non corrispondente alla rappresentazione del soggetto nella società.

Come cambiare nome all’anagrafe

Per cambiare nome all’anagrafe bisogna inviare un’istanza al Prefetto competente nella provincia del luogo di residenza oppure nella circoscrizione in cui si trova l’ufficio dello stato civile con l’atto di nascita dell’interessato. Gli uffici stessi o i loro siti web di norma allegano la modulistica, ma è comunque sufficiente che la domanda contenga:

  • le motivazioni per cui si richiede il cambiamento del nome, possibilmente spiegate in modo completo ed esaustivo;
  • la modifica che si intende apportare al nome oppure il nuovo nome scelto, tenendo conto delle regole sulla scelta del nome.

All’istanza bisogna allegare:

  • la marca da bollo da 16 euro;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione (sottoscritta) con luogo e data di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza (oppure i relativi certificati);
  • se presente, la documentazione a sostegno delle proprie motivazioni (per esempio, prove dello scherno ricevuto);
  • la fotocopia di un documento di identità valido;
  • la copia integrale dell’atto di nascita;
  • la dichiarazione di assenso di eventuali cointeressati con allegati i rispettivi documenti di riconoscimento (i genitori se il richiedente è minorenne).

Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza

L’istanza presentata al dipendente addetto o inviata per posta ordinaria viene poi valutata dal Prefetto, che può rifiutare il cambiamento del nome (in questo caso è possibile opporsi) o autorizzarlo. In quest’ultimo caso, il Prefetto autorizza la rettifica con un decreto da affiggere nel comune di nascita e di residenza dell’interessato per almeno 30 giorni. Questo tempo è necessario affinchè eventuali persone interessate possano notificare in Prefettura l’opposizione, che deve comunque essere motivata per la valutazione del Prefetto.

Se tutto procede per il meglio, il cambio del nome può essere annotato su richiesta del soggetto sull’atto di nascita, di matrimonio e negli atti di nascita di coloro a cui ha trasmesso il cognome.

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