Bonus sanificazione e DPI 2020: come calcolare l’importo del credito d’imposta spettante

Rosaria Imparato

14/09/2020

25/10/2022 - 11:55

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Bonus sanificazione e acquisto DPI 2020, col provvedimento dell’11 settembre l’Agenzia delle Entrate fornisce la percentuale di calcolo dell’importo del credito d’imposta spettante: ecco istruzioni e dettagli.

Bonus sanificazione e DPI 2020: come calcolare l’importo del credito d’imposta spettante

Bonus sanificazione e acquisto DPI, come si calcola l’importo del credito d’imposta spettante? Con il provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’ammontare del credito per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione anti coronavirus.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto: tale percentuale è il risultato del rapporto tra i contribuenti che ne hanno fatto richiesta e il limite di spesa fissato per legge.

Chi ha fatto richiesta del bonus entro la scadenza del 7 settembre 2020 può visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale, consultabile accedendo all’area riservata delle sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus sanificazione e DPI 2020: come calcolare l’importo del credito d’imposta spettante

È pronto l’ultimo tassello per il bonus sanificazione e acquisto dei DPI, i dispositivi di protezione anti coronavirus come mascherine, detergenti, disinfettanti, termometri e gli strumenti per garantire il distanziamento sociale.

Con il provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’ammontare del credito d’imposta spettante per il bonus richiesto entro la scadenza del 7 settembre.

Provvedimento AdE n. 302831 dell’11 settembre 2020
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

I titolari di partita IVA hanno diritto ad un rimborso del 60% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 60.000 euro per beneficiario. L’importo reale è tuttavia parametrato in base al totale delle risorse disponibili, ovvero i 200 milioni messi a disposizione dal decreto Rilancio.

Visto che le domande per il bonus hanno superato tale soglia, col provvedimento dell’11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito una percentuale di calcolo, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto: questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti, pari a 1.278.578.142 euro, e i 200 milioni di spesa massima.

I contribuenti che hanno fatto richiesta del bonus sanificazione possono visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus sanificazione e DPI, comunicazione della cessione del credito al via dal 14 settembre 2020

I soggetti beneficiari che hanno richesto il bonus sanificazione e DPI possono scegliere tra:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione della cessione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre.

Solo il soggetto cedente può effetturare la comunicazione della cessione, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

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