Assegno unico, maggiorazione fino a 190 euro: a chi spetta e come si calcola

Simone Micocci

18/01/2022

21/01/2022 - 11:19

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Assegno unico figli 2022: esiste una maggiorazione che fa salire l’importo fino a 190 euro (circa). Spetta solo a chi ha un ISEE inferiore a 25.000€.

Assegno unico, maggiorazione fino a 190 euro: a chi spetta e come si calcola

L’assegno unico ha un importo base di 175,00€, ma esiste una maggiorazione che a seconda dei casi può farne salire il valore fino a 191,38€ (per il solo 2022).

Una maggiorazione di cui si è tanto parlato ma che fino alla pubblicazione del testo del provvedimento che dà avvio all’assegno unico per figli a carico non abbiamo potuto approfondire vista la complessità del calcolo.

Adesso che l’assegno unico universale per figli a carico non ha più segreti, possiamo finalmente vedere come funziona la maggiorazione che nel migliore dei casi fa salire l’importo a poco più di 190 euro - a cui poi si aggiungono le eventuali altre maggiorazioni - spettante ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000€ e che lo scorso anno sono risultati percettori degli assegni familiari ANF.

Si tratta di un bonus che viene introdotto per tre anni e viene riconosciuto nella quota complessiva dell’assegno unico universale spettante per i figli a carico; tuttavia, in quanto misura transitoria, questa maggiorazione si riduce ogni anno, fino ad annullarsi dal 1° marzo 2025.

Perché questa maggiorazione? Ufficialmente questa viene riconosciuta “al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività”; di fatto, è stata prevista per andare in soccorso di quelle famiglie che potrebbero essere svantaggiate dall’addio alle detrazioni fiscali e agli assegni al nucleo familiari, nonostante la contestuale introduzione dell’assegno unico per i figli.

Chi si trova in determinate situazioni, dunque, avrà diritto - oltre all’importo dell’assegno unico base più eventuali maggiorazioni - a un bonus aggiuntivo calcolato in maniera piuttosto complicata. Proviamo a fare chiarezza a riguardo.

Bonus aggiuntivo assegno unico figli: a chi spetta

Sono due le condizioni necessarie per avere diritto a questo ulteriore bonus o maggiorazione che si andrà ad aggiungere alla quota complessiva dell’assegno unico universale per figli a carico.

Nel dettaglio, come si legge nell’articolo 5 del testo del decreto legislativo n°230 del 21 dicembre 2021,la suddetta maggiorazione spetta a coloro che contestualmente soddisfano i seguenti requisiti:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000,00€;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.

Sui requisiti, dunque, c’è poco da approfondire; semmai più complicato può essere il calcolo di questa ulteriore maggiorazione.

Bonus assegno unico 2022: come si calcola la maggiorazione

Come anticipato, l’incremento è finalizzato a compensare coloro che potrebbero essere penalizzati dal passaggio alla nuova misura, ossia a chi rischia che la somma tra detrazioni IRPEF e ANF percepiti nel 2021 possa essere superiore all’importo dell’assegno unico e universale riconosciuto nel 2022.

Nel dettaglio, la maggiorazione è calcolata in base alla somma del valore teorico dell’assegno al nucleo familiare corrispondente al valore dell’ISR (l’indicatore della situazione familiare, voce che potete consultare dall’ISEE) e delle detrazioni per figli a carico teoricamente spettanti ai genitori in corrispondenza dei rispettivi redditi IRPEF.

La differenza tra la somma delle due suddette componenti e il valore dell’assegno unico corrispondente all’ISEE del nucleo familiare costituisce l’importo della maggiorazione mensile, la quale verrà riconosciuta:

  • per intero da marzo 2022 a febbraio 2023;
  • per 2/3 da marzo 2023 e febbraio 2024;
  • per 1/3 da marzo 2024 a febbraio 2025.

Nel dettaglio, la componente familiare si calcola tenendo conto delle seguenti tabelle:

  • per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto (la trovate di seguito);
Assegno unico: tabella A allegata al decreto
Clicca qui per scaricare la tabella A e consultare tutti gli importi utili ai fini del calcolo della maggiorazione.
  • per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.
Assegno unico: tabella B allegata al decreto
Clicca qui per scaricare la tabella B e consultare tutti gli importi utili ai fini del calcolo della maggiorazione.

Semplicemente, quindi, bisogna capire di quale categoria si fa parte e consultare la tabella di riferimento. A seconda del numero di componenti spetta un certo importo, variabile in base all’ISEE.

Queste tabelle non sono nulla di nuovo: semplicemente riproducono gli importi mensili degli ANF teoricamente spettanti a quei nuclei familiari con due genitori e un figlio minore (tabella 11 degli ANF) o con un genitore e almeno un figlio minore (tabella 12 degli ANF) da rapportare in funzione della numerosità del nucleo.

Questa quota, però, va aggiunta alla componente fiscale, così determinata:

  • nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
Assegno unico: tabella C allegata al decreto
Clicca qui per scaricare la tabella C e consultare tutti gli importi utili ai fini del calcolo della maggiorazione.
  • nei casi diversi da quelli appena descritti, l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.
Assegno unico: tabella D allegata al decreto
Clicca qui per scaricare la tabella D e consultare tutti gli importi utili ai fini del calcolo della maggiorazione.

Attenzione però: l’importo riferito a queste due tabelle va suddiviso per dodici, così da arrivare al valore mensile da sommare con la componente familiare.

Esempio pratico

Prendiamo come esempio due coniugi, con redditi soggetti a IRPEF di 5.000 il primo e di 7.000 il secondo con ISR inferiore a 14.775,00€, e un figlio minore.

Calcolando un ISEE di 15.000€, risulta che questi hanno diritto a:

  • una maggiorazione per componente familiare pari a 137,50€,
  • a cui si aggiunge una componente fiscale di 48,60€;
  • in totale, considerando un assegno unico di 175,00€, la maggiorazione ammonta a 11,10€.

Come anticipato, solamente per l’anno 2022 la suddetta maggiorazione spetta per intero, a decorrere dunque dal 1° marzo 2022. Spetta, invece, in misura parziale nel biennio successivo, in quanto:

  • ne viene riconosciuto un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
  • ne viene riconosciuto un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 come pure per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Riprendiamo, dunque, l’esempio precedente. Questi avrebbero diritto a un importo di:

  • nel 2022: 186,10€ totali;
  • nel 2023: 182,40€ totali;
  • nel 2024: 178,70€ totali.
  • da marzo 2025, invece, spetterebbe solamente l’assegno unico senza la maggiorazione transitoria, arrivando quindi a 175,00€.

Maggiorazione assegno unico: la tabella con gli importi

La maggiorazione è quindi articolata in modo da assicurare ai nuclei con ISEE fino a 25.000€ il mantenimento dei benefici previsti grazie al contestuale riconoscimento di ANF e detrazioni per figli a carico.

Come vedremo nella tabella successiva, la maggiorazione è articolata in modo tale da far sì che almeno nel 2022 l’assegno unico possa arrivare a 191,38€, al netto ovviamente di altre maggiorazioni.

Nel dettaglio, la tabella è frutto delle elaborazioni effettuate da Pensionioggi.it, prendendo in considerazione tre casi limite:

  1. coniugi con redditi IRPEF di 3.000,00€ ciascuno, ISR inferiore a 14.775€, e un figlio minore. Per questi, indipendentemente dall’ISEE - purché questo sia inferiore a 25.000€ - l’importo dell’assegno unico ammonta a 191,38€;
  2. coniugi con redditi IRPEF rispettivamente di 5.000€ e 7.000€, un ISR inferiore a 14.775€ e un figlio minore;
  3. coniugi con redditi di 10.000€ ciascuno, ISR di 20.000€ e un figlio minore.

Nei casi in cui la maggiorazione dovesse risultare negativa, questa non si applica all’assegno unico. Si ricorda poi che nel 2023 e 2024 questa verrà riconosciuta in misura parziale.

ESEMPIOCOMPONENTE FAMILIARE COMPONENTE FISCALE ASSEGNO UNICO BASE TOTALE MAGGIORAZIONE ASSEGNO UNICO 2022 (SENZA ALTRE MAGGIORAZIONI
1 137,50 53,88 175,00 16,38 191,38
2 137,50 52,63 175,00 11,10 186,10
3 102,63 48,60 175,00 -19,74 175,00
1 137,50 53,88 174,50 16,88 191,38
2 137,50 52,63 174,50 11,60 186,10
3 102,63 48,60 174,50 -19,24 174,50
1 137,50 53,88 169,50 21,88 191,38
2 137,50 52,63 169,50 16,60 186,10
3 102,63 48,60 169,50 -14,24 169,50
1 137,50 53,88 164,50 26,88 191,38
2 137,50 52,63 164,50 21,60 186,10
3 102,63 48,60 164,50 -9,24 164,50
1 137,50 53,88 159,50 31,88 191,38
2 137,50 52,63 159,50 26,60 186,10
3 102,63 48,60 154,50 -4,24 159,50
1 137,50 53,88 154,50 36,88 191,38
2 137,50 52,63 154,50 31,60 186,10
3 102,63 48,60 149,50 0,76 155,26
1 137,50 53,88 149,50 41,88 191,38
2 137,50 52,63 149,50 36,60 186,10
3 102,63 48,60 144,50 5,76 155,26
1 137,50 53,88 144,50 46,88 191,38
2 137,50 52,63 144,50 41,60 186,10
3 102,63 48,60 139,50 10,76 155,26
1 137,50 53,88 139,50 51,88 191,38
2 137,50 52,63 139,50 46,60 186,10
3 102,63 48,60 134,50 15,76 155,26
1 137,50 53,88 134,50 56,88 191,38
2 137,50 52,63 134,50 51,60 186,10
3 102,63 48,60 124,50 20,76 155,26
1 137,50 53,88 124,50 66,88 191,38
2 137,50 52,63 124,50 61,60 186,10
3 102,63 48,60 124,50 30,76 155,26

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